Dichiarazione di voto
Data: 
Martedì, 20 Febbraio, 2024
Nome: 
Giovanna Iacono

A.C. 799-A

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, il provvedimento in esame intende riconoscere le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale immateriale per la rivitalizzazione del patrimonio culturale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Questa proposta di legge, nell'individuare in modo specifico quali criteri debbano avere le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica, ne istituisce uno specifico albo che sarà depositato presso il Ministero della Cultura e detta una precisa linea per l'attività di valorizzazione di questi eventi. La legge crea un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica che abbia, tra le altre cose, il compito di valutare l'attendibilità e la conformità storica delle iniziative. Lo Stato nell'ambito delle proprie competenze sarà chiamato a riconoscere, sostenere, valorizzare e salvaguardare la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali a queste legate. Questo dovrebbe avvenire, naturalmente, tramite un sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica per la realizzazione di questi eventi, nonché di attività culturali e divulgative e più in generale del turismo culturale connesso a queste iniziative, da realizzarsi anche in aree di interesse archeologico e storico. Proprio in ottica di promozione degli eventi sarà redatto un calendario annuale delle manifestazioni approvato dal Ministero della Cultura, sentito il Ministero del Turismo, di cui si dia ampia comunicazione istituzionale. Queste iniziative dovranno avere una stretta connessione anche con le attività didattiche nelle scuole. L'obiettivo del testo in esame è anche, per fortuna, quello di introdurre una disciplina organica della materia, è quello di conferire la delega al Governo per l'emanazione del codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'individuazione e la disciplina dei beni culturali immateriali, infatti, così come intesi, sono regolati oggi dal codice Urbani, codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale. Il legislatore italiano ha preso atto delle innovazioni provenienti dalla Convenzione Unesco sui beni immateriali, provvedendo ad innovare la materia nel 2008 con l'inclusione nel codice Urbani dell'articolo 7-bis.

Il testo dell'articolo, però, adotta una visione più restrittiva di bene culturale immateriale rispetto alla definizione della Convenzione, ancorando ancora la sua rilevanza giuridica alla possibilità di associarlo alle testimonianze materiali.

Con l'espressione “eredità culturali immateriali” la Convenzione UNESCO intende individuare e riconoscere quei patrimoni culturali tradizionali, quindi le feste, i saperi, le tecniche, le pratiche e le espressioni orali, ancora oggi custoditi e riprodotti dai gruppi e dalle comunità quali aspetti irrinunciabili della loro identità e memoria culturale.

Nonostante i passi avanti dal punto di vista del loro riconoscimento e della modernizzazione del concetto stesso di bene culturale, in Italia siamo ancora in ritardo. Solo recentemente alcune istanze di riforma sono giunte sia da parte di realtà regionali, che hanno sottolineato l'importanza di prevedere forme di protezione del patrimonio intangibile, sia da parte dell'Unione europea con la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, Convenzione siglata a Faro nel 2015 e sottoscritta dall'Italia. Alcune regioni hanno già provveduto da tempo a disciplinare il loro patrimonio culturale immateriale e mi riferisco alla Sicilia, nella cui normativa si dispone che chiunque possa proporre la registrazione di un bene nel relativo registro delle eredità immateriali della Sicilia, il REIS, istituito dalla regione siciliana nel 2005 e diretta implementazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia delle eredità culturali immateriali. Anche la Sardegna, nel regolamentare le eredità immateriali della propria regione, si è preoccupata dell'importante aspetto che riguarda il profilo partecipativo, che contempla la più ampia partecipazione, appunto, degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, nonché degli organismi pubblici e privati alla programmazione culturale regionale.

Nel panorama italiano, quindi, emerge certamente la necessità di una normativa tesa a tutelare le diversità culturali esistenti rappresentative dell'immenso patrimonio culturale immateriale, nonché delle prospettive economiche e degli enormi vantaggi che ne deriverebbero. Ciò che si rileva dalla stessa definizione di patrimonio culturale immateriale non è la specificità della singola manifestazione culturale in sé ma il sapere e la conoscenza che vengono trasmessi di generazione in generazione e che vengono ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, all'interazione con la natura e alla loro storia. Ecco, appunto, quanto abbiamo affermato, anche in altra sede, che bisognava intervenire sulla disciplina complessiva, andando, cioè, dal generale al particolare e non viceversa, perché altrimenti, oltre a questo provvedimento, avremmo dovuto immaginare o prevedere altri progetti di legge tesi alla valorizzazione delle singole porzioni della cultura immateriale, e potrei citare, per esempio, i mestieri, i saperi e le tecniche e potrei continuare ancora.

In Commissione di merito il gruppo del Partito Democratico ha espresso la propria astensione al provvedimento, in particolare al testo unificato che disciplina all'articolo 8, per il quale è stato depositato un emendamento soppressivo, il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, consentendo ai partecipanti alle manifestazioni stesse di esibire, portare o usare con cartucce a salve le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché archi, balestre, spade, sciabole, pugnali e così via. Su questo punto e sull'emendamento che aggiunge in corso d'opera un articolo 8-bis, che prevede ulteriori deroghe alle norme in materia ambientale per l'accensione di falò e di fuochi rituali in occasione delle stesse manifestazioni, continuiamo ad avere e a manifestare la nostra posizione contraria.

Sulle manifestazioni di rievocazione storica, anche decennali se non centenarie in tutta Italia, potremmo fare numerosi esempi ed esistono nelle forme e nelle modalità che immagino noi tutti conosciamo e prevedono già l'uso di armi o l'accensione dei fuochi. Potrei citare, per esempio, il Palio della Balestra a Gubbio, in Umbria, ma anche i fuochi per Sant'Antonio Abate a Cassaro, in Sicilia.

Le deroghe che la maggioranza ha previsto nel testo, ritenendole indispensabili, noi pensiamo siano ingiustificate e immotivate, e riteniamo una forzatura la modifica al Testo unico di pubblica sicurezza. È bene evidenziare un ulteriore motivo che ha portato all'astensione in Commissione, cioè l'assenza di una previsione di risorse adeguate.

Le norme, pur evidenziando la presenza di oneri, non provvedono alla quantificazione degli stessi né nel loro complesso, né in relazione ai singoli interventi, né tanto meno provvedono a indicare se essi siano costituiti da previsioni di spesa.

A garantire la copertura economica c'è infatti un fondo già esistente per un ammontare di 2 milioni di euro annui. Valutiamo, però, positivamente la volontà generale di dotare il nostro ordinamento di una disciplina organica in materia, seppur con una delega al Governo, e che nel corso dell'iter la proposta sia stata modificata in modo significativo e il testo snellito e migliorato da diversi emendamenti, anche da parte della maggioranza.

Il riconoscimento giuridico dei beni culturali immateriali rappresenta, oltre alla presa di coscienza della testimonianza storica e culturale di un determinato gruppo sociale, anche un importante volano economico e di commercializzazione. Noi questo lo pensiamo, e sosteniamo l'esigenza che l'Italia debba finalmente dotarsi di una normativa organica, ma sosteniamo anche che, nella prospettiva dell'elaborazione della stessa, bisogna tenere conto degli importanti spunti che potrebbero provenire non solo da un vero e reale dibattito parlamentare, ma soprattutto dal pieno coinvolgimento delle istituzioni universitarie e di ricerca, degli esperti nelle discipline demoetnoantropologiche e degli studiosi, delle comunità locali e delle forze sociali, e che nella stessa dovrebbe essere ricompresa la dimensione immateriale di patrimonio culturale come strumento per la crescita e lo sviluppo sostenibile della società, che garantisce un senso di identità e continuità, e incoraggia il rispetto per la diversità culturale.

È per tutti questi motivi - ho finito, signor Presidente - seppur con le perplessità già esposte, ma riconoscendo la complessiva buona volontà nel perseguire le finalità per noi essenziali, e consapevoli che oggi abbiamo fatto un passetto in avanti, annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico a questa proposta di legge.