Relatore per la II Commissione
Data: 
Lunedì, 11 Maggio, 2020
Nome: 
Michele Bordo

A.C. 2117-A

Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea di oggi avvia l'esame del disegno di legge che reca disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Questo provvedimento, così come le proposte avanzate da diversi colleghi sulla stessa materia di tutti i gruppi parlamentari, è volto a prevenire e contrastare in maniera più efficace e auspicabilmente risolutiva il sempre più frequente fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario, rafforzandone la tutela da un lato tramite l'inasprimento delle pene per alcuni specifici reati se commessi in danno di operatori sanitari, dall'altro con misure specifiche di sensibilizzazione, disposizioni volte a migliorare la sicurezza all'interno delle strutture sanitarie. Dopo la fase istruttoria e le audizioni, le Commissioni Giustizia e Affari Sociali hanno deliberato di adottare come testo base quello approvato dal Senato, l'atto Camera 2117. Provvedimento, testo al quale nel corso dell'esame in sede referente nelle Commissioni sono state apportate ampie modifiche, passando da cinque a undici articoli. Segnalo, in primo luogo, che è stato premesso all'originario testo del disegno di legge un articolo volto a precisare meglio l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarendo che sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge.

Con riguardo alle richiamate disposizioni della citata legge, che reca interventi che incidono in ambiti diversi, rammento che l'articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi 1, 2 e 3, concernente gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni. L'articolo 2 di questo disegno di legge prevede l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie demandando poi a un decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione della durata e della composizione dell'osservatorio, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, come stabilito dopo l'intervento emendativo delle Commissioni in merito, sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati. Si prevede, in ogni caso, che debbano far parte di tale organismo i rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti, nonché, a seguito delle modifiche introdotte in fase emendativa, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la partecipazione a questo organismo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento comunque denominati. All'osservatorio sono attribuiti compiti di monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli operatori sanitari e socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno, alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Tali dati sono acquisiti con il supporto dell'osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas. Altri compiti attribuiti all'osservatorio sono il monitoraggio degli eventi-sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza, la promozione poi della diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza delle esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie anche nella forma del lavoro in équipe.

Segnalo, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni Giustizia e Affari sociali hanno integrato l'elenco dei compiti assegnati all'osservatorio prevedendo che esso promuovesse corsi di formazione per il personale medico e sanitario finalizzati alla prevenzione e gestione di situazioni di conflitto, nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti. Il nuovo osservatorio si rapporta per le tematiche di comune interesse con il suddetto osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

L'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Quanto all'articolo 4, limitatamente modificato durante l'esame in sede referente, esso interviene sull'articolo 583-quater del codice penale, che attualmente aggrava le pene quando le lesioni sono rivolte a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; e abbiamo aggiunto in sede referente un nuovo comma, al citato articolo del codice penale 583-quater, le medesime pene aggravate: per lesioni gravi reclusione da quattro a dieci anni e per lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni. Queste pene aggravate si applicano quando le lesioni siano procurate, quindi, non solo se rivolte al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, ma anche quando queste lesioni siano procurate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse, nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso. Viene conseguentemente, in ragione di questa modifica, cambiata anche la rubrica dell'articolo 583-quater del codice penale.

L'articolo 5, anch'esso limitatamente modificato dalle Commissioni di merito, inserisce poi tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'aver agito nei delitti commessi con violenza e minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; tale nuova ipotesi viene aggiunta all'elenco delle circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del Codice penale, al numero 11-octies. Segnalo che in tale elencazione figura al numero 10 l'aggravante comune dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, circostanza che attualmente la giurisprudenza applica anche ai reati contro il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario o parasanitario presso le aziende sanitarie, gli ospedali e in generale le strutture sanitarie pubbliche. Rilevo, pertanto, a tale proposito, che la nuova aggravante del numero 11-octies dell'articolo 61 del codice penale, che espressamente si applica agli operatori sociosanitari a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano, si sovrappone solo parzialmente con quella già prevista dal numero 10 del medesimo articolo del codice penale, che ha un campo di applicazione circoscritto allo svolgimento di un servizio pubblico. Ricordo infine che le aggravanti comuni comportano un aumento di pena fino ad un terzo.

L'articolo 6, che non è stato modificato dalle Commissioni in sede referente, interviene a modificare gli articoli 581 e 582 del codice penale, al fine di prevedere che i reati di percosse e lesioni siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante, introdotta dal disegno di legge in esame, che consiste nell'aver agito nei delitti commessi con violenza o minacce in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Non sarà dunque necessaria in quel caso la querela della persona offesa.

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno introdotto l'articolo 7 che prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture sanitarie in cui operano gli operatori sanitari e sociosanitari, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dell'articolo 8, invece, anch'esso introdotto in fase emendativa, analogamente ai successivi articoli 9 e 10, le strutture presso cui opera il personale sanitario e sociosanitario al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le Forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

L'articolo 9 istituisce invece la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, che ha lo scopo di sensibilizzare e di cercare l'attenzione nei confronti di questi episodi e c'è anche scritto nell'articolo che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 27 maggio 1949, che considera alcune giornate quali solennità civili agli effetti del ridotto orario negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 poi, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5 mila euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, nonché di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private. Segnalo a tale proposito che l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative non corrisponde a quello individuato dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, che fa riferimento al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse e di incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso. Non vi è dunque nella definizione dell'illecito amministrativo alcun riferimento all'esercizio delle funzioni o al concreto svolgimento delle attività di cura o soccorso.