Discussione generale
Data: 
Lunedì, 4 Dicembre, 2017
Nome: 
Lorenzo Becattini

3792-A

Relatore

Grazie Presidente. La proposta di legge n. 3792 reca disposizioni per la tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Fa seguito a un lavoro ampio, fatto nella XVII legislatura, sia dal Parlamento sia dal Ministero che anche dall'Autorità preposta al settore e che ha visto molti momenti importanti. Cito a titolo di promemoria la mozione, che questa Camera ha approvato sul finire del 2015, in tema appunto di maxi bollette, che ha dato luogo a un successivo lavoro, svoltosi presso il Mise, con la partecipazione sia delle associazioni dei venditori che dei distributori, appunto nei tre settori cui si fa riferimento. E, poi, questo tavolo ha prodotto un protocollo molto importante, con nuove discipline e nuove regole in questo settore.

Inoltre, la legge sulla concorrenza n. 124 del 2017 ha dedicato due commi dell'articolo 1 al tema che stiamo discutendo e, in particolare, facendo ulteriori previsioni in tema di rateizzazione delle bollette. Vorrei segnalare, infine, che è stato approvato, con un provvedimento dell'Autorità, il testo unico sulla fatturazione.

Quindi, quello che discutiamo oggi nella discussione generale su questa legge, è un ulteriore tassello a tutela del consumatore. E non va dimenticata anche una norma precedente, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, un complesso di norme anch'esso posto a tutela dei consumatori, non solo in questi settori, ma nel complesso delle utenze.

Dal punto di vista del dimensionamento, quando parliamo del complesso delle fatture che vengono emesse per acqua, gas e energia elettrica, parliamo di una roba che assomma a 500 milioni di fatture emesse annualmente. Quindi, è una cifra molto consistente e, pur essendo stimati i maxi conguagli inferiori all'1 per cento, dati questi volumi, parliamo comunque di scostamenti molto rilevanti.

Nei tre settori, uno, quello idrico, è ancora verticalmente integrato, cioè a dire non vi è una differenza tra chi esercita l'attività di vendita e chi esercita l'attività di distribuzione. Mentre nel gas e nell'energia elettrica si è verificato il cosiddetto unbundling, cioè la separazione appunto tra la distribuzione e la vendita, rispettivamente nel gas a far data dal 1° gennaio 2003 e per il mercato dell'energia elettrica dal 1° luglio 2007.

Il progetto di legge, sul quale ci stiamo concentrando, ha iniziato il lavoro parlamentare nel mese di luglio e, subito dopo l'estate, è iniziata una consistente attività di audizioni, principalmente rivolta a tre settori: quello delle associazioni dei consumatori, che naturalmente sono portatori di istanze specifiche; l'altra parte è quella di chi opera nel settore (le associazioni dei distributori e dei venditori); e naturalmente anche chi è proposto al controllo e alla regolamentazione. In particolare abbiamo audito l'Antitrust, l'Autorità del gas e dell'energia elettrica e dei servizi idrici e anche l'Acquirente unico.

Successivamente il provvedimento ha fatto l'esame nella X Commissione, sono stati acquisiti i pareri delle altre commissioni e oggi abbiamo il progetto, che appunto illustriamo in Aula.

È composto da soli due articoli. Il cardine della legge è la riduzione del termine di prescrizione del diritto al pagamento del corrispettivo, che passa da cinque, nella proposta di legge, a due anni. Quindi è, come dire, una proposta sfidante per l'intero sistema. E naturalmente questo termine della riduzione della prescrizione opera, non solo nel rapporto tra l'utente e il venditore, ma anche nelle relazioni tra chi esercita l'attività di vendita, cioè coloro che emettono le fatture, e chi fa invece il servizio di distribuzione. Ricordiamoci che la distribuzione è un servizio pubblico nel nostro ordinamento; la vendita è una mera attività commerciale. Questa, insomma, la parte introduttiva.

Dico brevemente quali sono gli elementi rilevanti di questa legge.

L'articolo 1 comma 3 garantisce il diritto all'utente in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Il comma 4 prevede che le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applichino, qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati al consumo sia ascrivibile alla responsabilità dell'utente. Cerco di dettagliare su questo, perché questa previsione vale soprattutto per il mercato del gas. Infatti, a differenza dell'elettrico, che ha contatori di ultima generazione, nel settore del gas abbiamo questa situazione: a oggi soltanto il 20 per cento dei contatori sono di ultima generazione, cioè quelli che consentirebbero una rilevazione immediata dei dati. E, siccome la maggior parte di questi contatori è ancora presso o dentro le abitazioni, è evidente che l'esercizio della misura può essere ostacolato. Quindi, se è ostacolato, e quindi, se chi deve fare la misura, non può farla, non possiamo caricarlo poi di oneri impropri. Quindi, questo comma 4 è posto a protezione di un meccanismo, nel quale il distributore deve fare il proprio mestiere, il venditore deve fare il proprio mestiere, ma anche il cittadino è opportuno che faccia il proprio mestiere e si renda proattivo, non soltanto nel fare entrare le persone nell'abitazione, se il contatore è lì, ma anche - come vedremo più avanti - svolga anche meglio e in maggior quantità la funzione di autolettura.

Il comma 5 stabilisce che l'Autorità, con propria deliberazione da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei consumi effettivi.

L'articolo 1, comma 6, invece fa fare un passo in avanti in termini di autoletture. Noi sappiamo che un'autolettura di dimensioni europee - non è il nostro caso purtroppo - sarebbe un principio di interesse generale, perché porrebbe il cittadino nelle condizioni di essere in rapporto diretto con chi eroga il servizio.

Allora, siccome fino ad oggi il lavoro culturale che è stato fatto è stato quello di favorire una comprensione di questo problema dal punto di vista dell'educazione, con questa norma si chiede all'Autorità del gas e dell'energia elettrica di definire misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente, ciò a dire proviamo anche questa e cioè di introdurre nel sistema delle misure, che possano consentire un'incentivazione per chi fa le autoletture in maniera corretta e per un arco di tempo, naturalmente che non sia una sola volta.

L'articolo 1, comma 7, prevede che entro un termine, che qui abbiamo fissato al 1° gennaio 2020 e poi vedremo se nella fase della presentazione degli emendamenti vi saranno novità sotto questo profilo, si proceda ad un'evoluzione anche dal punto di vista del rapporto tra i cittadini e il sistema informativo integrato. Quest'ultimo è una acquisizione recente nel settore perché è stato istituito con una legge del 2010; è gestito dall'acquirente unico ovviamente sulla base di disposizioni che devono essere emanate dall'Autorità del settore. Con la norma abbiamo pensato di andare più avanti, tenuto conto che oggi il sistema informativo regola solo i rapporti tra venditori e distributori. Pensiamo che sia utile che vi sia un momento entro il quale anche il cittadino può interfacciarsi con tale importantissima banca dati e quindi possa acquisire dati che lo riguardano nel settore specifico. Nel fare questo naturalmente sarà necessario che vi sia un rapporto con l'autorità nel settore dal punto di vista delle comunicazioni che, come dire, tuteli la privacy di ciascun cittadino. Infine abbiamo un secondo articolo molto importante che riguarda l'entrata in vigore della proposta di legge. Qui abbiamo fatto distinzioni in ragione della tecnologia che governa oggi il sistema elettrico, il sistema del gas e il settore idrico e abbiamo ragionato sul fatto che, per applicare la proposta di legge e farla entrare in vigore, è preferibile partire da chi ha un sistema tecnologico già pronto. Nel caso specifico si tratta del settore del mercato elettrico poiché il 97-98 per cento dei contatori sono tele-letti e ciò comporta minore difficoltà rispetto agli altri settori. Quindi si prevede che per il settore elettrico la proposta di legge entri in vigore non appena il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per il settore del gas abbiamo spostato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2019, tenendo conto di ciò che ho ricordato: la prescrizione che l'Autorità ha fatto ai soggetti distributori di far sì che a quella data almeno il 50 per cento dei contatori siano di ultima generazione. Quindi, con tale principio, anche il settore del gas è in grado di entrare nella nuova configurazione normativa. Infine il settore idrico che è l'ultima acquisizione da parte dell'Autorità - vi è entrato recentemente - ed è quello che non ha la separazione e quindi è un'integrazione verticale, per il settore idrico abbiamo pensato al 1° gennaio 2020. Ho riassunto brevemente il lavoro che è stato fatto con grande impegno da parte di tutti i colleghi della Commissione per cercare di perfezionare via via la norma soprattutto con l'obiettivo, come ho già detto all'inizio, di far sì che diventi un nuovo tassello a tutela del consumatore finale.