A.C. 3886-A
Signora Presidente, io inizierò svolgendo questa relazione e poi la collega e correlatrice Bargero concluderà la parte introduttiva, che così consentirà poi, successivamente, di affrontare in maniera compiuta – io credo – la discussione alla Camera.
Le Commissioni riunite VIII e X propongono oggi all'Assemblea, come veniva ricordato, la conversione in legge di un decreto-legge che, anche a seguito di un proficuo e costruttivo confronto con il Governo, che ringraziamo alla presenza qui del Viceministro Bellanova, e con i diversi gruppi parlamentari, pur nella profonda diversità anche di veduta, risulta notevolmente migliorato rispetto al testo originario.
Siamo in presenza di un ulteriore un decreto-legge e noi, come più volte è stato detto anche nel corso delle precedenti discussioni, riteniamo che questo sia inevitabile per poter garantire il proseguo dell'attività economica di questo importante stabilimento e, nel contempo, provvedere a un risanamento ambientale serio e realisticamente possibile, che le procedure esistenti non avrebbero potuto consentire.
Troppo complesse erano e rimangono le problematiche lasciate in eredità dal gruppo Riva. Da questa considerazione si sono sviluppate le numerose deroghe alle norme ordinarie in campo ambientale e giuridico, che troviamo in diversi di questi decreti; tutto questo, in una situazione – lo ricordo – di crisi economica, che ha investito la siderurgia mondiale, in una situazione di competitività molto accesa. Si poteva scegliere una strada diversa ? Difficile a dirsi. Sicuramente una cosa, credo, non si poteva fare: chiudere, o meglio far chiudere, gli stabilimenti ILVA. Questo, si badi, non solo per una questione occupazionale, sicuramente molto importante, ma anche per una questione soprattutto ambientale. Il nostro Paese è, purtroppo, pieno di situazioni che hanno prodotto siti cosiddetti «orfani»: si pensi, solo per citarne uno, alla vicenda della Caffaro, che ha riguardato Torviscosa, la Valle del Sacco, Brescia, che ci ha lasciato in eredità centinaia di ettari e vaste aree di falde contaminate, che richiedono centinaia di milioni di euro per essere bonificate, che ricadono inevitabilmente sulle spalle del pubblico e che continuano a costituire un serio pericolo ambientale. Un percorso, quindi, quello scelto, coraggioso, a volte originale, che presenta sicuramente delle situazioni discutibili, ma a nostro giudizio, in questa fase, assolutamente inevitabile.
Ricordo, preliminarmente, che il decreto-legge al nostro esame, che consta ora di 4 articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti o affittuari del complesso aziendale.
La disciplina previgente prevedeva che, qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario relativamente allo stabilimento ILVA richiedesse modifiche e integrazioni al Piano ambientale, le modifiche e le integrazioni di questo Piano fossero autorizzate su specifica istanza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Ispra, e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Nel nuovo testo si propone una procedura diversa: nell'ambito della prima fase, concernente la definizione delle offerte vincolanti definitive, si prevede in primo luogo che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016, comportino modifiche o integrazioni al Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, o altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati da un comitato di esperti, che può avanzare a ciascun offerente una richiesta di integrazione della documentazione prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti necessari, compresi: i documenti progettuali, i cronoprogrammi, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento non oltre 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano stesso, l'analisi degli effetti ambientali e le analisi dell'applicazione delle cosiddette BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Quindi, insomma, un procedimento molto diverso rispetto a quello che avevamo approvato nei decreti precedenti. Viene, comunque, ad essere centrale, e non potrebbe essere stato diversamente, l'attuazione del Piano ambientale.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato, poi, inserito un periodo, volto a disporre che tale facoltà, da parte appunto del Comitato, deve essere esercitata, in primo luogo, nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti e, in secondo luogo, bisogna ricordare che l'offerente deve accettare tutte le risultanze determinate dagli esperti.
La fase finale della procedura si svolge dopo l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, che individua il soggetto aggiudicatario, il quale, in qualità di gestore dello stabilimento, può presentare una domanda di autorizzazione di nuovi interventi e appunto di modifica del Piano del 14 marzo 2014, o, come detto in precedenza, di altro titolo autorizzativo.
Vi è una fase, poi, di consultazioni pubbliche, che dura 30 giorni. Sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che della disponibilità della domanda sul sito, ai fini della consultazione da parte del pubblico, è dato tempestivo avviso mediante anche l'applicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale.
Viene poi svolta un'istruttoria da parte del Comitato di esperti, che deve tener conto non solo dei valori limiti imposti dalla normativa europea, ma deve essere anche congruente al vecchio Piano, se mai modificato.
A nostro giudizio, poiché poi l'eventuale nuovo Piano costituirà la nuova autorizzazione integrata ambientale, questa, dal punto di vista strettamente ambientale, non potrà che essere nel suo complesso più tutelante rispetto al Piano del marzo 2014.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha l'onere di nominare i tre esperti che devono essere scelti con criteri che tengano conto della specializzazione in campo ambientale e siderurgico. La norma prevede, inoltre, sulla base di una modifica approvata, appunto, nella discussione in Commissione, nelle due Commissioni congiunte, che il Comitato di questi esperti si avvalga, oltre che della struttura commissariale di Ilva, del sistema nazionale delle agenzie ambientali e possa poi avvalersi di altre amministrazioni. Questo allargamento alle agenzie ambientali consente agli esperti di utilizzare professionalità importanti, anche di natura sanitaria, che si trovano all'interno delle diverse agenzie regionali. Ricordo, infatti, che numerosi sono gli epidemiologi che, ad oggi, sono in organico al sistema agenziale. Un'ulteriore modifica approvata dalle Commissioni riunite prevede che i curricula dei componenti del Comitato siano resi pubblici e, anche in questo caso, si è cercato di migliorare le condizioni di trasparenza e conoscenza con particolare riguardo allo stato dell'arte della gestione dei rifiuti pericolosi, con particolare attenzione al materiale contenente amianto. Rimane irrisolta una questione che riguarda le cosiddette scorie di acciaieria che noi confidiamo si possa risolvere nella discussione in Aula.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata, altresì, inserita l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, accogliendo una richiesta che veniva fatta direttamente dal sindaco di Taranto in fase di audizione, con lo scopo, appunto, di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni, in relazione all'attuazione del piano. Si è approvata, poi, una serie di emendamenti che prevedono l'autorizzazione per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato, per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale. Credo, signor Presidente, che sia stato un segnale determinante che, come Parlamento, in accordo col Governo, si sia voluto dare riguardo alla necessità di avere un sistema di controlli ambientali il più efficiente ed efficace possibile. Ciò, non solo riteniamo sia tutelante per i cittadini che vedono un netto segnale di inversione di tendenza rispetto al passato, ma riteniamo questo fatto estremamente utile anche per l'impresa che potrà così avere un'interlocuzione con un sistema pubblico di controllo più efficace e, probabilmente, anche, efficiente.
Viene prevista una possibilità di deroga dell'attuazione delle prescrizioni del Piano di diciotto mesi; di questo si è discusso molto anche alla luce anche delle tempistiche necessarie, voglio ricordarlo, dovute ai chiarimenti che sarà necessario dare in sede comunitaria in merito alle varie questioni sollevate dalla Commissione europea.
Altra questione affrontata e, credo, definitivamente chiarita, riguarda l'estensione all'affittuario o all'acquirente nonché ai soggetti da questi delegati dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario e ai suoi delegati; in conseguenza delle modifiche apportate dalla norma esistente si prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possano dar luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale e di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Le Commissioni, appunto, in sede referente, in linea anche con la condizione che ci è stata posta dalla Commissione giustizia, hanno specificato che questa esclusione – la esclusione della responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente e i soggetti da questi delegati – opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017, ovvero fino all'ulteriore termine di diciotto mesi che venga eventualmente concesso. Va, infatti, sottolineato che questa sorta di scudo giudiziario che, sicuramente, rappresenta un'eccezionalità nel nostro ordinamento giuridico, cessa definitivamente con la messa a regime del Piano e non per la sua gestione ordinaria. Queste sono le questioni più importanti che noi abbiamo voluto mettere in evidenza e che riguardano soprattutto le questioni di natura ambientale, mentre, per tutte le parti, che hanno più interesse, ovviamente, dal punto di vista della gestione economica, che il decreto pone, chiederei, signor Presidente, ovviamente, se lei è d'accordo, che la collega Bargero continuasse la relazione.