Discussione sulle linee generali - Relatrice per la maggioranza
Data: 
Mercoledì, 5 Aprile, 2017
Nome: 
Patrizia Maestri

A.C. 4373

 

Grazie, Presidente. L'aumento esponenziale, nel corso degli ultimi anni, del numero dei voucher venduti - fino a 134 milioni nel 2016 - evidenzia che non si è trattato solo di una giusta e corretta emersione di lavoro evidenzia, quindi, che non si è trattato solo di una giusta e corretta emersione di lavoro irregolare, occasionale e di breve durata, ma della sostituzione vera e propria dei contratti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato. I numeri parlano chiaro e mettono in evidenza, in modo innegabile, che le scelte legislative compiute nel tempo dai Governi che si sono succeduti, Berlusconi e Monti in particolare, hanno portato a una deformazione dell'originale finalità dell'istituto, prevista dal decreto n. 276 del 2003, che era quella di inquadrare e legittimare dal punto di vista normativo le prestazioni di lavoro occasionale e accessorie che, per la gran parte, venivano retribuite in modo illegale.

L'ampliamento del campo di applicazione e della tipologia di committente sono quindi, senza alcun dubbio, i motivi di questa esplosione per quanto riguarda il ricorso ai voucher.

Questi numeri e questa situazione hanno prodotto diverse proposte di legge - proposte di riforma - da parte di tutti i gruppi politici, a partire dal Partito Democratico, proposte che affrontavano, quindi, un tema vero, un tema reale di abuso dello strumento, di scarsa tutela dei lavoratori, di dumping tra aziende. Così come, sempre in Commissione lavoro, avevamo iniziato ad affrontare con più proposte di legge il tema della responsabilità solidale degli appalti, sempre al fine di garantire una migliore tutela in favore dei lavoratori in essi impiegati.

Inoltre, ricordo che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile il referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatori e, quindi, i referendum promossi dalla CGIL, con voto previsto il 28 maggio 2017. Al fine, quindi, di affrontare i temi reali già all'attenzione del Parlamento, del gruppo politico del PD e di altri gruppi politici per realizzare gli stessi effetti abrogativi contenuti nei quesiti referendari evitando un costo per il Paese, questa sera iniziamo la discussione sulle linee generali del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti.

Come è noto, si tratta di un provvedimento d'urgenza e si compone di tre articoli. L'articolo 1 dispone, al comma 1, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive e di favorire forme di lavoro più stabili. Inoltre, dispone la soppressione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto n. 81 del 2015 e al comma 2 si prevede un regime transitorio secondo il quale si dispone che i voucher già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 nell'osservanza della disciplina abrogata, intendendosi che si applicheranno le norme previgenti. Il Governo ha già chiarito questo passaggio e nel caso potrà chiarirlo e specificarlo ulteriormente.

All'articolo 2 si modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione a trattamenti retributivi comprensivi dei trattamenti di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Si modifica poi l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, escludendo la possibilità di una diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale. Inoltre, il comma 1, lettera b), elimina il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Conseguentemente, viene meno la possibilità per il giudice di poter verificare l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori prima di dare avvio all'azione esecutiva.  Come dicevo, prima di dare avvio all'azione esecutiva nei confronti del committente. È questo un tassello importante di un quadro di interventi legislativi che, pur con qualche contraddizione sanata in parte dal correttivo al decreto sul codice degli appalti, affrontano il tema della tutela delle persone che lavorano nel complesso e talvolta poco trasparente sistema degli appalti e subappalti per la realizzazione di opere e servizi, un sistema che scarica spesso sui lavoratori e sul piccolo imprenditore la riduzione dei costi.

Negli appalti pubblici l'introduzione di maggiori margini di concorrenza impone che ci siano chiare e solide norme a garanzia del lavoro e della tutela dei diritti e del pagamento dei compensi dovuti per la qualità del lavoro contro la concorrenza sleale. L'articolo 3, infine, fissa l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione.
Infine, attraverso la disposizione abrogativa del decreto n. 25 abbiamo l'occasione, Governo e Parlamento, di avviare un confronto serio e concreto, anche attraverso il confronto con le parti sociali, per realizzare nuovi strumenti, oltre naturalmente ai tanti che già esistono, che offrano ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese la possibilità di affrontare il lavoro occasionale garantendo le giuste tutele ai lavoratori, la flessibilità per le famiglie e una corretta concorrenza fra imprese, che non si riduca ad una semplice e mera riduzione dei costi del lavoro.