Esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Mercoledì, 26 Luglio, 2017
Nome: 
Marilena Fabbri

C. 4595

Signora Presidente, onorevoli colleghi, le questioni pregiudiziali che siamo chiamati ad esaminare riguardano il decreto-legge cosiddetto Lorenzin in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori e modifica del sistema delle sanzioni in caso di inadempimento. Si tratta di una materia delicata, che attiene alla salute individuale e collettiva, rispetto alla quale sono stati sollevati rilievi di costituzionalità relativi agli articoli 117, 77, 32 e 34 della Costituzione. Per quanto riguarda la competenza legislativa fra Stato e regioni di cui all'articolo 117, va evidenziato che il decreto-legge Lorenzin attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla profilassi internazionale, materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia di tutela della salute, rientrante nella potestà, invece, concorrente con le regioni.

In materia di tutela della salute, il legislatore statale ha però il compito di dettare i principi fondamentali nell'ambito dei quali dovranno poi intervenire i legislatori regionali. Vorrei, inoltre, precisare che la Conferenza Stato-Regioni non ha sollevato problemi di competenza e nella seduta del 6 luglio scorso ha espresso parere favorevole al presente provvedimento, ad eccezione solo delle regioni Veneto e Valle d'Aosta, nonché vorrei sottolineare che a febbraio 2017 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il piano nazionale prevenzioni vaccinali 2017-2019, a cui il decreto si richiama per quanto attiene alla programmazione e alla prevenzione dei temi legati alla copertura sanitaria della popolazione.

Le ragioni di necessità ed urgenza, invece, richieste dall'articolo 77 in materia di decretazione d'urgenza, risiedono, a nostro avviso, nella necessità di garantire l'adeguatezza della copertura vaccinale a seguito della diminuzione delle stesse, sia le vaccinazioni obbligatorie che alcune di quelle raccomandate, che si è registrata a partire dal 2013. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della salute proprio nel piano nazionale dei vaccini che citavo prima, dal 2013 si sta registrando un progressivo calo, con il rischio di focolai epidemici di grosse dimensioni per malattie fino ad ora sotto controllo, e, addirittura, di ricomparsa di malattie non più circolanti nel nostro Paese.

Ricordava prima la collega che in questi anni abbiamo registrato alcuni decessi in alcune malattie importanti, come il morbillo e la meningite. In particolare, nel 2015 la copertura media per le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B è stata del 93,4 per cento, in progressivo calo rispetto al 2012. Particolarmente preoccupanti, poi, sono i dati relativi alla copertura vaccinale del morbillo e della rosolia: nel 2015 all'85,3 per cento, al di sotto, molto al di sotto, di quella che viene considerata l'immunità di gregge, pari al 95 per cento. Questo pone il nostro Paese al di sotto degli standard richiesti dall'Organizzazione mondiale della sanità, ed è proprio di una settimana fa il richiamo da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e di allarme rosso verso l'Italia per il rischio malattie del morbillo.

Riteniamo, quindi, che i motivi per la decretazione di urgenza ci siano tutti proprio per supportare la programmazione che è stata definita con il Piano nazionale dei vaccini. L'articolo 32 della Costituzione, che tutela sia il diritto individuale alla salute sia la salute quale interesse della collettività, definisce due beni giuridici che debbono essere necessariamente bilanciati. Lo stesso articolo 32 prevede, inoltre, che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e noi stiamo intervenendo in via legislativa. La Consulta, in tal senso, ha affermato che la legge che impone un trattamento sanitario obbligatorio non è in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione se mira a tutelare la salute del singolo e anche quella della comunità. Lascerò agli atti il mio intervento e mi soffermo sul fatto che la tutela della salute è garantita anche dal fatto che il provvedimento prevede indennizzi a carico delle persone eventualmente danneggiate dalla vaccinazione sia obbligatoria e sia raccomandata, come richiedono le sentenze giurisprudenziali in materia.

Per quanto attiene, invece, alla violazione dell'articolo 34 in materia di diritto allo studio e all'istruzione, vorrei sottolineare che questo provvedimento, a differenza di quanto avveniva dal 1967 al 1999, non preclude l'iscrizione alla scuola dell'obbligo da parte dei bambini non vaccinati, ma prevede, come già era previsto nel nostro ordinamento, sanzioni amministrative a carico dei genitori; questo per sollecitare il loro intervento a tutela della salute dei figli. Il divieto di iscrizione dei bambini 0-6 nei servizi educativi, in particolare asilo nido e scuola materna e scuola dell'infanzia, riteniamo che non costituisca una preclusione e una compressione del diritto all'istruzione, in quanto nel campo educativo e non dell'istruzione, e il provvedimento non deve essere inteso - ho finito, Presidente - in termini sanzionatori nei confronti dei genitori, ma sicuramente persuasivi, ma la loro preclusione all'ingresso in comunità è dato principalmente a tutela della salute dei giovanissimi, che, indifesi e vulnerabili, si troverebbero in un contesto a contatto con germi e batteri, e chi è genitore sa perfettamente che cosa vuol dire avere dei figli a questo livello, tre quarti dell'anno scolastico, a casa. Per tutti questi motivi, il gruppo del Partito Democratico voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate avverso il provvedimento in esame e auspica la sua entrata in vigore.