A.C. 1202-A
Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, oggi, anche a nome dell'onorevole Matteo Bragantini, che è con me correlatore in questo provvedimento, ma che oggi non può essere in Aula, sono ad illustrare all'Assemblea la proposta di legge, atto Camera 1202, a prima firma del collega Arlotti, recante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
A tale provvedimento, inizialmente, era abbinata anche la proposta di legge, atto Camera 915 Gianluca Pini, nella parte che riguarda il distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini: tuttavia, tale proposta è stata esclusa, con deliberazione assunta nella seduta del 7 luglio 2015, dal perimetro d'esame della Commissione, in quanto improcedibile a causa della mancanza del requisito dell'iniziativa del comune interessato previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
La proposta di legge in esame, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, appartenenti alla provincia di Pesaro e Urbino, dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini. Si tratta di due comuni il cui territorio è compreso, in parte, nell'area dell'Alta Valmarecchia, cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello: sette comuni che, già nel 2009, sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117.
Ricordo che il distacco di comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo peculiare, caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni, espressa mediante referendum, e il parere dei consigli regionali interessati.
Circa la sussistenza dei richiamati presupposti costituzionali, i referendum per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24 e 25 giugno 2007. Del risultato positivo è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007. Il parere della regione Emilia-Romagna risulta espresso con risoluzione del 17 aprile 2012 dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012, periodico, parte seconda: il parere è favorevole.
Non risulta, invece, espresso il parere della regione Marche. Rilevo in proposito che la presidenza della Commissione affari costituzionali, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla presidenza del consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere.
Nella riunione del 12 gennaio 2016, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione affari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere ed in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'iter legislativo.
È stato, peraltro, ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un'audizione informale di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle citate proposte, pur in assenza del parere di una delle due regioni interessate.
Nella seduta del 10 marzo 2016, il presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'iter parlamentare.
È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino nei rispettivi comportamenti a tale principio. Pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato. Inoltre, è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte costituzionale, anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare sinedie il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva; si veda la sentenza n. 225 del 2009.
In quella medesima seduta del 10 marzo 2016, la proposta di legge n. 1202 a prima firma Arlotti, riguardante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, è stata adottata come testo base per il prosieguo dell'esame. Nella seduta del 21 marzo scorso si è svolto l'esame delle proposte emendative, con l'approvazione di cinque emendamenti dei relatori, mentre nella seduta del 23 marzo 2017 la presidenza ha dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, precisando che la II Commissione ha espresso un nulla osta, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni, relative all'articolo 2, comma 2, che invitano a valutare l'opportunità di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro-Urbino e di fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi. Il presidente ha altresì avvertito che la V Commissione avrebbe espresso il proprio parere direttamente all'Assemblea.
In quella medesima seduta la I Commissione ha quindi approvato la proposta dei relatori di coordinamento del testo e ha deliberato di conferire il mandato ai relatori, deputati Marilena Fabbri e Matteo Bragantini, nonché di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Passando all'esame del contenuto della proposta di legge, Presidente, l'articolo 1 prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
L'articolo 2 disciplina i relativi adempimenti amministrativi, prevedendo che il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nomina con proprio decreto un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.
Sempre all'articolo 2 della proposta di legge, si prevede la nomine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. In base al comma 2, invece, modificato in sede referente, il commissario è nominato con proprio decreto dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri necessari all'attività del commissario.
Gli enti coinvolti, le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Rimini provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implichino il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Come specificato in sede referente, gli strumenti per attuare tale collaborazione sono individuati in accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, tale processo dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie, quali la continuità delle prestazioni e l'erogazione dei servizi, la definizione dei profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e i profili fiscali e finanziari, la piena conoscibilità delle normative da applicare delle procedure da seguire, l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.
Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni.
Secondo il comma 3, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio partecipano con funzioni consultive alle predette attività.
Ai sensi del comma 4, invece, le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Rimini provvedono agli adempimenti amministrativi entro 180 giorni. Ove uno o più di tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario fissa un ulteriore congruo termine. In caso di ulteriore inadempimento, al commissario è riconosciuto un potere sostitutivo, assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione, il comma 5, in materia elettorale, per chiarire che i due comuni, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte del collegio Marche 01, che comprende l'intera provincia di Pesaro e Urbino oltre ad alcuni comuni di quella di Ancona, ed entrano a far parte del collegio Emilia-Romagna 07, che comprende le province di Rimini e di Forlì-Cesena: sono due dei cento collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati indicati nella tabella A. Diamo quindi disposizioni. La proposta dispone il trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento di entrata in vigore ai nuovi organismi competenti. Infine, nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il comma 7, che rinvia per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province a quanto previsto in materia di decreto-legge n. 2 del 2010. Viene inoltre prevista, al comma 8, come modificato in sede referente, la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri. Infine, si dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della pubblicazione.