Discussione generale
Data: 
Lunedì, 18 Marzo, 2024
Nome: 
Maria Stefania Marino

A.C. 851-A

Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'Aula avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

La XIII Commissione (Agricoltura) ha svolto sulla materia un ciclo di audizioni che ha apportato talune modifiche nel corso dell'esame istruttorio. La finalità della proposta di legge, che si compone di 3 articoli, è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo, in sintesi, che, tra i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, sia considerato anche il costo di produzione; il Governo sia delegato a disciplinare le filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione agroalimentari; vengano svolte campagne informative sulla composizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari e sulla sostenibilità della componente agricola all'interno della filiera agroalimentare.

Più nello specifico, l'articolo 1 apporta talune modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali. In particolare, il comma 1 introduce: alla lettera a), una nuova lettera all'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la quale fornisce la definizione dei costi di produzione. Sono tali, secondo il dettato normativo che viene invece introdotto, i costi sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi, nonché del ciclo delle culture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei diversi periodi di commercializzazione, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali.

Sempre il comma 1, alla lettera b), introduce all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2021, nella parte relativa agli elementi essenziali del contratto di cessione, la specificazione secondo cui i prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione.

Nel corso dell'esame presso la Commissione sono, poi, state introdotte due ulteriori lettere: la c) e la d). La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo del decreto legislativo n. 198 laddove si fanno salve le condizioni contrattuali definite negli accordi quadro sulla fornitura di prodotti agroalimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, specificando che resta fermo il rispetto dei costi di produzione. La lettera d) interviene sulla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 198 specificando che l'Ispettorato centrale della tutela, della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari non solo è tenuto a chiedere agli acquirenti e ai fornitori le informazioni necessarie per condurre le indagini su eventuali pratiche commerciali vietate, come è attualmente previsto, ma può acquisire anche i documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Con il comma 1 si delega il Governo ad emanare un decreto legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, che, in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) 1308/2013, disciplini le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino determinati parametri di qualità e sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il comma 2 fissa una serie di criteri e principi direttivi ai quali dovrà attenersi il decreto legislativo.

Nello specifico, la lettera a) prevede che vengano individuati i criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della loro salute, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari. Con una specifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione è stato poi previsto che, per il miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, possono essere utilizzate tecniche di editing genomico.

La lettera b) stabilisce che possono essere introdotte agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la costituzione di filiere di qualità rispettose dei criteri di cui alla lettera a) nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro, nonché della tutela di ambiente e della salute.

La lettera c) prevede che vengano introdotte agevolazioni e incentivi premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1.

Infine, la lettera d), introdotta nel corso dell'esame in Commissione, richiede che siano assicurate la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema di qualità nazionale zootecnica e Sistema di qualità nazionale per il benessere animale.

Il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 4 stabilisce che il suddetto decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Infine, il comma 5 stabilisce che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede, altresì, che, in conformità dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato, poi, introdotto l'articolo 3, nel quale si prevede che il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione al consumatore riguardo la composizione e la formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera, e la sostenibilità economica sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

La copertura degli oneri, valutata in 500.000 euro per l'anno 2023, è rinvenuta attraverso la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. La Commissione bilancio esprimerà il prescritto parere di competenza in questi giorni direttamente all'Assemblea.