Discussione generale
Data: 
Lunedì, 22 Ottobre, 2018
Nome: 
Alfredo Bazoli

A.C. 392-A

Grazie, Presidente. Arriva in Aula questa proposta di legge che si propone di modificare il rito abbreviato; una proposta di legge che conosco bene, perché l'abbiamo già discussa almeno in due circostanze nella scorsa legislatura. Quindi, ricordo bene la discussione che si svolse allora, sia in Commissione sia in Aula.

Ricordo bene anche le audizioni che facemmo allora e che, unite a quelle abbiamo fatto in questa legislatura, ci hanno dato un quadro abbastanza chiaro della materia di cui discutiamo.

Audizioni che, se è vero, e poi ci tornerò, sul piano della tecnica normativa che è stata individuata per immaginare di intervenire sul tema, hanno formulato critiche, direi, piuttosto compatte, e anzi quasi univoche, hanno, invece, testimoniato che sul piano degli obiettivi che si propone questa legge c'è una comprensione, se non a volte anche una condivisione. Da parte degli auditi, quindi da parte dei molti professori universitari, di molti esperti del settore, di molti avvocati, c'è stata una certa comprensione nella condivisione degli obiettivi che si assegna questa legge, cioè una legge che si propone, per un ambito molto ristretto dei reati puniti dall'ordinamento, quindi per i reati più gravi e più efferati, quindi quelli punibili o puniti con l'ergastolo, di non consentire l'accesso al rito abbreviato, perché ci sono stati alcuni casi della cronaca recente, noti all'opinione pubblica, nei quali l'accesso a questo rito ha comportato l'applicazione di una pena che in taluni casi è apparsa eccessivamente ridotta rispetto alla gravità e all'efferatezza del delitto commesso.

E, quindi, si è effettivamente evidenziato, in certi casi, che l'applicazione di uno sconto secco di un terzo di pena per delitti purtuttavia molto gravi commessi che gli episodi di cronaca recente ci hanno dovuto mettere di fronte, per quei tipi di reati lo sconto di un terzo ha comportato l'applicazione di una pena che è stata ed è apparsa incongrua e non proporzionata alla gravità del delitto e alla gravità del reato commesso. Per questa ragione, questa proposta di legge, che non riproduce esattamente il testo che è stato approvato alla Camera nella scorsa legislatura, ma solo una parte di quel testo, si propone di escludere per questi reati, per i reati più gravi, l'applicazione di un rito che comporta come beneficio per l'imputato uno sconto immediato di un terzo di pena, e che, quindi, può comportare, come la cronaca ci ha testimoniato in certi casi, anche una pena che non si può ritenere adeguata o proporzionata alla gravità del fatto commesso.

Voglio dire subito che, mentre il Partito Democratico condivide questi obiettivi, cioè gli obiettivi di evitare che attraverso l'uso di un rito previsto dal codice si arrivi, poi, a una pena che è palesemente incongrua rispetto alla gravità dei delitti e solo per i delitti più gravi, peraltro noi siamo ben consapevoli che intervenire sulle norme processuali, su un organismo delicato come il processo penale, comporta, deve comportare, una grande cautela, perché si interviene su meccanismi e su equilibri che devono tenere conto sia delle esigenze di congruità della pena, ma anche di esigenze di funzionalità del sistema. E bisogna ricordare che il rito abbreviato è stato introdotto, con l'introduzione del processo accusatorio nel nostro ordinamento, per garantire la funzionalità del sistema. In tutti i sistemi nei quali esiste un processo accusatorio, cioè un processo in cui la prova si forma in dibattimento, in cui si vuole che attraverso il dibattimento le parti possano contrapporsi e contraddire adeguatamente, per fare emergere in modo più adeguato la prova dei fatti, e quindi consentire al giudice terzo di giudicare in maniera adeguata ed equilibrata, in un procedimento di questo genere è necessario che ci siano anche riti alternativi che consentano di deflazionare il rito dibattimentale.

Infatti, se tutti i procedimenti penali fossero celebrati con rito dibattimentale, sarebbe assolutamente impossibile riuscire a dare giustizia, perché nessun sistema al mondo è in grado di garantire che tutti i procedimenti penali possano essere celebrati attraverso un rito dibattimentale, quindi attraverso un contraddittorio pieno tra pubblica accusa e difesa e un giudice che decide. Quindi, è necessario, in un sistema accusatorio, che ci siano i riti alternativi. Questo lo dico perché noi abbiamo molto a cuore, e voglio che sia molto chiaro, la salvaguardia dei riti alternativi, tra cui il rito abbreviato. Noi siamo assolutamente dell'idea che il rito abbreviato sia un rito che va salvaguardato; se possibile anche, in taluni casi, incentivato.

Quindi, non siamo per l'idea che vada scardinato un impianto che è necessario al funzionamento del processo penale di rito accusatorio e, tuttavia, condividiamo l'obiettivo che, in certi casi molto specifici e molto ridotti - quindi, quelli nei quali si tratta di giudicare sui reati più gravi che punisce il nostro ordinamento – allora, in quei casi, lo sconto automatico di un terzo di pena può comportare il rischio di un'applicazione di pena incongrua perché non proporzionata adeguatamente alla gravità dei fatti.

Ma si tratta, appunto, di casi limitati e specifici e, quindi, se trattata in questo modo, cioè se limitata questa eccezione a quei casi, è questa un'eccezione che consente di salvaguardare l'esistenza, la persistenza e l'efficacia del rito alternativo e del rito abbreviato, e consente anche di mantenere al rito abbreviato, che si applicherebbe in tutti gli altri casi, il suo effetto deflattivo.

Quindi, noi abbiamo molto a cuore la tenuta del sistema, ma condividiamo l'obiettivo che nella scorsa legislatura e in questa si è cercato di perseguire attraverso proposte di legge che riguardano uno spicchio molto limitato e, cioè, i reati più gravi ai quali si può sottrarre il rito abbreviato, per evitare che ci siano sconti di pena che, in alcuni casi, possono portare a una pena incongrua e non proporzionata.

Ora, se questo è l'obiettivo che noi - ripeto - condividiamo, dobbiamo anche, però, sottolineare che le audizioni che abbiamo fatto, sia nella scorsa ma, soprattutto, in questa legislatura, hanno testimoniato che la soluzione, il meccanismo processuale che è stato immaginato per raggiungere quell'obiettivo è un meccanismo che non funziona, è un meccanismo che rischia di incepparsi, è un meccanismo che addirittura qualcuno dice che potrebbe essere a rischio di costituzionalità, è un meccanismo che, da un punto di vista processuale, presenta molti, molti limiti fondati.

Io voglio solo citare alcuni esempi che ci sono stati fatti dagli auditi e che testimoniano dei rischi che si corrono per il funzionamento del meccanismo processuale adottando la soluzione tecnica che è stata immaginata in questa proposta di legge.

Intanto, noi dobbiamo sapere che di reati puniti con l'ergastolo nel nostro ordinamento ce ne sono pochissimi. La maggior parte dei reati di cui si discute sono reati - quelli per i quali si vorrebbe evitare l'applicazione dello sconto di pena di un terzo - aggravati o reati in cui si applicano le circostanze aggravanti. L'omicidio, per esempio, è un reato che non è punito con l'ergastolo; viene punito con l'ergastolo solo nel caso in cui ci sia una circostanza aggravante.

Allora, poiché si ritiene e si vuole che non possano accedere al rito abbreviato gli imputati, appunto, che sono imputati di un reato circostanziato, già qui si pone il primo problema: come fa un giudice a giudicare ex ante di una circostanza aggravante, senza aver quindi prima fatto un giudizio per valutare la fondatezza di questa circostanza? Già questo è un elemento, secondo me, che mette una zeppa nella tecnica individuata, perché è chiaro che, siccome nella maggior parte dei casi l'ergastolo si applicherà a reati in cui c'è una circostanza aggravante e siccome la titolazione del reato la fa il pubblico ministero, già qui si pone un problema, che è stato peraltro evidenziato dagli auditi, perché non si può immaginare che l'esistenza o la fondatezza di una circostanza aggravante o il bilanciamento di questa con altre circostanze del delitto si possano fare prima di un giudizio e già questo, dunque, pone un problema.

Il secondo problema è dato dal fatto che l'ordinamento conosce la procedura del rito abbreviato condizionato, cioè l'imputato può condizionare la richiesta di abbreviato a una piccola istruttoria che serva, diciamo, a consentire di fare una prova un po' più piena del fatto. Quindi, c'è l'istituto del rito abbreviato condizionato. Ora, come si concili il rito abbreviato condizionato con questa formulazione tecnica, che prevede, appunto, di evitare che si vada al rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, è un mistero. È un mistero perché se io sono un imputato e chiedo di poter accertare, attraverso quell'istruzione probatoria consentita, che la circostanza aggravante che darebbe il titolo di ergastolo non c'è, cosa deve fare il giudice? Ammettere o non ammettere perché il titolo del pubblico ministero è quello, appunto, di un reato punito con l'ergastolo?

Oppure, invece, il giudice accede alla richiesta d'istruttoria dell'imputato per verificare se effettivamente la circostanza aggravante c'è oppure no e, quindi, il reato è punibile con l'ergastolo oppure no?

Questa è un'altra ragione che rende la soluzione tecnica ipotizzata da questa norma di legge una soluzione impossibile da realizzare nella sua pratica.

E poi, come è già stato evidenziato da qualcuno, nel caso di pluralità di reati o nel caso di fattispecie con pluralità di imputati, l'inapplicabilità del rito abbreviato per uno di quei reati o per uno di quegli imputati rischia di trascinare con sé, per il principio di attrattività, tutti gli altri reati e tutti gli altri imputati, con un problema effettivamente - anche qui - di celebrazioni di processi che potrebbero essere evitati appunto tramite il rito abbreviato.

Sappiamo che i processi con pluralità di parti o con pluralità di reati sono processi molto complicati e molto complessi e qui sì che ci sarebbe un problema di effettiva deflattività. Pertanto, anche in questo caso la soluzione proposta è una soluzione inadeguata e questo ci è stato detto con grande chiarezza dagli auditi.

Allora, tenuto conto di questo, cioè tenuto conto della condivisione degli obiettivi che ci siamo dati, della necessità di non scardinare il sistema, cioè di evitare che attraverso un grimaldello si possa vanificare o scardinare uno degli assetti fondamentali del nostro processo, cioè quello dei riti alternativi e, in particolare, del rito abbreviato, della necessità di trovare soluzioni tecniche adeguate per raggiungere adeguatamente gli obiettivi che ci siamo dati, noi abbiamo proposto in Commissione - e li riproporremo in Aula - alcuni emendamenti che cercano di raggiungere l'obiettivo, di cogliere l'obiettivo, ma attraverso modalità e soluzioni tecniche che sono adeguate, che non presentano le criticità che ho prima descritto e ricordato e che non si prestano a censure di costituzionalità, tant'è vero che sono state soluzioni anche proposte da alcuni degli auditi sia in questa legislatura sia nella scorsa legislatura.

La prima di queste soluzioni è quella che prevede di agire sulla possibilità di richiedere il rito abbreviato - quindi, escludendo addirittura la possibilità di accedere al rito abbreviato - ed è una proposta che fa leva sulla pena in concreto applicabile all'esito dell'abbreviato e, cioè, l'ipotesi che si lasci un margine di discrezionalità al giudice all'esito dell'abbreviato quando il giudice, appunto all'esito dell'abbreviato, si convinca che per quel fatto sia da comminare la pena dell'ergastolo. In quel caso, il giudice avrà la discrezionalità, all'esito dell'abbreviato, se applicare o meno lo sconto di pena, ovviamente utilizzando i criteri previsti dal codice penale per la valutazione della gravità del reato.

Questa soluzione, che è una soluzione che in parte è stata anche ipotizzata da alcuni auditi e in parte è stata anche suggerita attraverso alcuni suggerimenti e consigli che sono venuti, è una soluzione che potrebbe permettere di raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissi senza scardinare il sistema, semplicemente introducendo un principio di discrezionalità unicamente per quei fatti e per quei reati per i quali, all'esito di quel giudizio, il giudice si convinca della necessità di applicare la pena dell'ergastolo. Solo in quel caso c'è una discrezionalità per applicare lo sconto di pena.

Questa soluzione, secondo noi, è la soluzione che potrebbe garantire il raggiungimento dell'obiettivo senza lo scardinamento dei principi processuali e senza dar luogo a tutti i problemi di applicazione e di applicabilità concreta che la soluzione, che è stata introdotta, invece, con la proposta di legge in esame, rischia di scatenare e anche con quei dubbi di costituzionalità che alcuni hanno paventato.

Gli altri emendamenti che abbiamo proposto cercano - anche qui - di dare una soluzione o, comunque, di intervenire per cercare, appunto, di raggiungere l'obiettivo, che è quello di garantire la pena congrua nei casi di delitti particolarmente efferati attraverso un altro strumento, che è quello dell'attribuzione della valutazione in sede di giudizio abbreviato non al giudice monocratico ma a un giudice collegiale. Questo sia per quanto riguarda il giudice collegiale formato dal tribunale sia per quanto riguarda il mantenimento del giudice naturale per i delitti di competenza e di pertinenza della corte d'assise.

Cioè, quando il giudizio abbreviato riguarda quei delitti particolarmente efferati, l'idea è che debba giudicare sull'abbreviato e, quindi, debba applicare la pena non il giudice monocratico, ma un giudice collegiale, che sia o il giudice collegiale il tribunale o la Corte d'Assise nei reati di competenza della Corte d'Assise, e questo perché? Perché riteniamo, ma non noi lo riteniamo, ma lo cogliamo anche dei suggerimenti che sono stati formulati autorevolmente dagli auditi - ricordo, tra gli altri, l'ex presidente delle camere penali Spigarelli e l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati -, che ci hanno detto che quella potrebbe essere la soluzione che consente una valutazione più adeguata, perché un giudice collegiale probabilmente è più in grado di fare, e anche la Corte d'Assise, una valutazione adeguata che consenta appunto replicarlo sconti di pena, ma partendo e da una valutazione più corretta del fatto e del danno, quindi della gravità del fatto.

Questi sono altri due emendamenti che abbiamo presentato che cercano di dare quella soluzione, la soluzione in linea con gli obiettivi che ci si è proposti, ma anche qui senza esattamente scardinare l'ordinamento che, invece, questa proposta, così come è formulata, rischia di avere come effetto non voluto, ma che tutti quanti ci hanno testimoniato.

E, poi, un altro emendamento che abbiamo presentato va nella direzione appunto di consentire che ci sia sempre una valutazione congrua del fatto e quindi un'applicazione della pena congrua, un emendamento che cerca di intervenire sul bilanciamento delle circostanze del reato, per evitare che le circostanze che rendono il reato particolarmente efferato possano essere sempre bilanciate con le circostanze attenuanti.

Quindi, un pacchetto di emendamenti che noi riteniamo possano consentire di mantenere l'obiettivo che ci si è prefissati, ma senza i problemi le criticità che sono state evidenziate. Questo è l'apporto che il Partito Democratico intende portare anche nella discussione in Aula.

Devo dire, e concludo sul punto, che non c'è stata - voglio dirlo con grande chiarezza - una grande collaborazione da parte della maggioranza nella discussione di questo provvedimento, pur così delicato. Noi abbiamo dovuto puntare i piedi, anzi minacciare di abbandonare i lavori in Commissione, per riuscire a ottenere una discussione, in tempi minimi, anche degli emendamenti in Commissione. Io ricordo che inizialmente era stato concesso un week-end per la presentazione degli emendamenti, quindi tre giorni, e abbiamo dovuto puntare i piedi, poi anche grazie, devo dire, al lavoro della Presidente, si è riusciti a ottenere un tempo minimo per la discussione, ma, ottenuto quello, devo dire che noi ci saremmo aspettati anche una maggiore collaborazione con l'opposizione, tenuto conto del fatto che una delle proposte di legge sul punto è firmata da un esponente del Partito Democratico e che nella scorsa legislatura il Partito Democratico si era fatto carico anche di una proposta di legge d'iniziativa della Lega. Devo dire che, da questo punto di vista, collaborazione non c'è stata, perché c'è stata una chiusura totale, non c'è stata la disponibilità alla discussione, all'accoglimento di alcun emendamento e questa devo dire che è una cosa che non aiuta neanche a una trasversalità di condivisione, perché credo che una proposta così delicata, così importante, sulla quale appunto c'era anche, in linea di principio, una condivisione da parte delle opposizioni, avrebbe meritato un altro atteggiamento.