Discussione sulle linee generali – Relatrice per la maggioranza per la II Commissione
Data: 
Lunedì, 26 Ottobre, 2015
Nome: 
Alessia Morani

A.C. 3169-A

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DELLA DEPUTATA ALESSIA MORANI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3169-A ED ABB.

Relatrice per la maggioranza per la II Commissione. L'Assemblea è oggi chiamata ad affrontare un tema estremamente drammatico: l'omicidio stradale. 
In particolare, la proposta di legge che ci apprestiamo a discutere è volta ad introdurre nell'ordinamento gli specifici reati di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) e lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.), modificando la disciplina della sanzione amministrativa della sospensione e della revoca della patente. 
L'esigenza di intervenire sulla materia degli incidenti stradali andando a modificare le disposizioni sanzionatorie già vigenti nasce dalla constatazione di quanto avviene quotidianamente sulle nostre strade. Il numero dei morti e dei feriti a causa degli incidenti stradali è così alto da indurre la seguente considerazione: le automobili uccidono e feriscono più persone delle armi da fuoco. Un terzo delle vittime sono uccise o ferite gravemente da persone che si mettono alla guida in uno stato di grave alterazione psico-fisica a causa di droghe o dell'alcool. 
Vi è da parte di tutti la consapevolezza che gran parte dell'opera deve essere fatta sul piano della prevenzione e che, sulla base dei dati Istat di questo anno, si sta già procedendo in tal senso, grazie anche ad un intenso e non sempre riconosciuto lavoro degli appartenenti alle forze dell'ordine che prestano il loro servizio sulle strade. Ma ciò non è sufficiente. 
Secondo una stima preliminare fatta dall'Istat nel mese di giugno, nel 2014 si sono verificati in Italia 174.400 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno, è pari a 3.330, mentre i feriti ammontano a 248.200. 
Rispetto al 2013, si riscontra una diminuzione del numero degli incidenti con lesioni a persone (-3.77 per cento) e del numero dei morti (-1,62 per cento); in calo anche i feriti (-3,58 per cento) Mentre l'indice di mortalità, calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni moltiplicato 100, è pari a 1,91. Tale valore è in lieve aumento rispetto a quello registrato nel 2013 (1,87). In sostanza gli incidenti sono più gravi.   
Il maggior contributo alla diminuzione delle vittime è dato dalla flessione del numero dei morti sulle autostrade (-11,5 per cento). 
Più modesto il calo sulle strade urbane (-1,0 per cento) e sulle strade extraurbane (-0,3 per cento). Anche questo è un dato importante che dimostra come l'emergenza sia ben alta proprio sulle strade che ciascuno di noi utilizza ogni giorno con maggior frequenza. 
Rispetto al 2001, il numero di morti è diminuito nel 2014 del 53,1 per cento (Figura I). Tra il 2013 e il 2014 il calo è contenuto (-1,6 per cento) ma in linea con l'andamento medio europeo, mentre tra il 2010 e il 2014 è pari a -19,1 per cento. 
Tuttavia, nonostante questi dati che dimostrano un trend positivo, pur sempre nella drammaticità del fenomeno, rispetto al passato l'Italia in Europa si trova ancora sopra la media. Sempre secondo i dati Istat di questo anno, tra i Paesi dell'Europa, le stime preliminari dei tassi di mortalità (per milione di abitanti, calcolati come rapporto tra il numero dei morti in incidente stradale e la popolazione residente), riferite al 2014, variano tra 26 morti per milione di abitanti di Malta e 28 della Svezia e 106 e 91, rispettivamente di Lettonia e Romania. Il valore dell'Italia è pari a 55, a fronte di una media europea di 51 morti per milione di abitanti. Vorrei far presente che Svezia e Regno Unito hanno un valore inferiore a 30 e che Danimarca, Olanda, Spagna, Finlandia e Germania hanno valore sotto ai 40, mentre la Francia si trova vicino a 50. 
Il Parlamento ha il dovere di fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per ridurre questi dati. 
Le Associazioni che operano nel settore e, in particolare, quelle dei familiari delle vittime degli omicidi stradali, ma anche i cittadini in generale chiedono di introdurre il reato di omicidio stradale, che peraltro è già previsto in altri Paesi, come in Inghilterra per casi di incidenti dovuti a guida pericolosa o sotto effetto di stupefacenti o alcol. Da quando la legge è entrata in vigore gli inglesi hanno visto diminuire il numero delle vittime, fino a dimezzarsi rispetto al nostro.     
L'esigenza di prevedere un nuovo reato nasce dalla peculiarità della condotta di colui che commette il reato. La peculiarità è data dalla estrema pericolosità del mezzo utilizzato e dalla contestuale ordinarietà nell'utilizzazione dello stesso. Si è detto che i veicoli a motore uccidono e feriscono più persone delle armi da fuoco, ma i veicoli a motori non sono soggetti alle restrizioni che sono previste per le armi da fuoco. Le pene dei nuovi reati che si intendono introdurre cercano di dare una risposta al gravissimo fenomeno in cui intervengono sia sotto il profilo della remunerazione (intesa come meritevolezza di una sanzione grave a fronte di un fatto grave compiuto) che sotto quello della prevenzione, in quanto occorre superare quella sensazione di impunità che oggi ci pervade quando vi sono notizie di incidenti stradali compiuti con gravi violazioni delle norme comportamentali ed in particolare di quelle che vietano di mettersi al volante in uno stato di grave alterazione psico-fisica dovuta all'alcol o alla droga. Questa percezione di impunità nasce proprio dalla constatazione che, da un lato, ci troviamo innanzi a reati colposi che si trovano al limite del dolo se non addirittura che oltrepassano questo limite. Nell'ambito del diritto penale si tratta del limite tra colpa cosciente (previsione della possibilità del verificarsi dell'evento, ma convinzione e sicurezza che nel concreto non si verifichi) e dolo eventuale (previsione della possibilità del verificarsi dell'evento, senza la convinzione e sicurezza che nel concreto non si verifichi, accettandone quindi il rischio). In effetti, chi guida in grave stato di alterazione psico-fisica si mette nelle condizioni di effettuare un grave incidente. Anzi, nonostante che sia altamente probabile che lo determini, il soggetto conduce un veicolo a motore. Si potrebbe dire che accetta il rischio dell'incidente. 
Questo è il motivo per cui si prevedono nel testo in esame pene così gravi rispetto ad altre ipotesi di reati colposi. 
Passo ora ad esaminare per le parti di competenza della Commissione Giustizia, il provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle disposizioni penali sostanziali e procedurali. 
L'articolo 1, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. Anzitutto, per ragioni sistematiche, viene «spostata» nel nuovo articolo 589-bis la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), già prevista dall'articolo 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, all'articolo 3, tale fattispecie viene espunta dall'articolo 589 che pertanto, nella parte residua, riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.     
In particolare, l'articolo 589-bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). 
È, invece, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua). In tali casi la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.   
La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà). 
L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p. vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni). 
L'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. Si ricorda che il reato consistente nella tuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'articolo 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui all'articolo 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale. 
L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-bis c.p. (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli. Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale.   
Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'articolo 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo articolo 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (nell'articolo 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro). L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno). 
L'articolo 590-bis sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa da: un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'articolo 589-bis per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate: dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a (1.8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1); dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane; dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua; Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una diminuzione di pena fino alla metà nel caso all'evento lesivo concorra la condotta colposa della vittima. In ordine al regime di procedibilità, il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.   
L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex articolo 590 c.p., quarto comma, è di 5 anni). 
Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-ter introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di pena di 3 anni di reclusione) nell'ipotesi di lesioni personali stradali.   Il nuovo articolo 590-quater, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis c.p., reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) – rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) 589-ter (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'articolo 589, secondo comma, e omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis c.p., aggravati dalla fuga del conducente), 590, terzo comma (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), 590-bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e 590-ter ( lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli articoli 590, terzo comma, e lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-bis c.p., aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul quantum di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime. Le Commissioni di merito hanno soppresso il nuovo articolo del codice penale, introdotto dal Senato, concernente la revoca della patente. Analoga disciplina è stata collocata all'interno del codice della strada. Il nuovo articolo 590-quinquies c.p. riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane.   
L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.). In particolare: viene modificato l'articolo 157 c.p., prevedendosi anche per il nuovo reato di omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione; viene modificato l'articolo 582 c.p., aumentando la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione); vengono soppressi i riferimenti alle fattispecie «stradali» dell'omicidio colposo (di cui all'articolo 589, secondo comma, c.p.) e delle lesioni personali colpose (di cui all'articolo 590, terzo comma c.p.); sono abrogate le aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 589 c.p. e dall'articolo 590 (cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe; si tratta infatti di ipotesi ora assorbite dai nuovi artt. 589-bis e 590-bis). L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la disposizione inserisce fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale (articolo 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma). Con una modifica dell'articolo 359 c.p.p. è inoltre previsto che il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali debba avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali.   
L'intervento sull'articolo 359-bis c.p.p. (consulenti tecnici del PM), con l'inserimento del nuovo comma 3-bis, consente che nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bisdel codice penale, il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM; quando, infatti, il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore. 
L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale, volte a: prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di «omicidio colposo stradale» di cui all'articolo 589-bis del codice penale; prevedere l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis del codice penale; aggiungere i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari; consentire, anche per l'omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini e che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni; disciplinare la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica; inserire le lesioni personali stradali tra i reati per cui il PM esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, disponendo che il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e che la data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio debba essere fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto stesso.   
Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace. 
Per quanto attiene all'articolo 6 sarà il collega della IX Commissione ad occuparsene, mentre per l'articolo 7 faccio presente che si tratta della soppressione di parte dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a I.5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-bis ha perso. Infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico). 
L'articolo 8 infine dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.