Discussione sulle linee generali – Relatore per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 10 Luglio, 2017
Nome: 
Walter Verini

A.C. 3343-A

 

Se ci fosse stato bisogno di qualche esempio che motivasse la necessità e per certi aspetti l'urgenza di un provvedimento come questo, è stata la cronaca di questi ultimi giorni a fornirlo. In ordine di tempo, l'ultima è stata l'incredibile vicenda di Chioggia, dove in uno stabilimento balneare situato in un'area di proprietà demaniale, un signore ha allestito un vero e proprio armamentario neofascista e neonazista, con incitamenti alla violenza, riferimenti alle camere a gas dei campi di sterminio, irrisione e riferimenti alla necessità di “sterminare” tossicodipendenti! Non si tratta di opinioni, sia pure vergognose, ma di reati, di istigazione alla violenza come ha detto bene il costituzionalista Michele Ainis.

E lo stesso è avvenuto qualche giorno fa a Milano, dove un gruppo di neofascisti ha assediato il Comune, dimostrando con i fatti il loro odio e il loro disprezzo per la democrazia e le istituzioni.

La proposta di legge che illustro, il cui primo firmatario è l'on. Fiano, è diretta perciò innanzitutto ad introdurre nel codice penale l'articolo 293-bis del codice stesso, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Non soltanto in altri paesi d'Europa, ma anche nel nostro Paese, sono sempre più frequenti gli episodi e le manifestazioni che richiamano apertamente concezioni apologetiche del fascismo e del nazifascismo.

Non si tratta soltanto di fatti di valore simbolico, la cui gravità - peraltro - è indiscutibile. Spesso a queste manifestazioni ed episodi apologetici si accompagnano gesti, condotte e comportamenti violenti, intolleranti, razzisti: cioè tipici di una cultura e di una prassi che trae origine e spunto in periodi storici che hanno procurato in Europa e in Italia dittature e guerre, leggi razziali e discriminazioni, violenze e persecuzioni.

Il rifiuto del fascismo e del nazifascismo sono ormai un patrimonio consolidato del Paese ed è per questo che non possono essere consentiti o tollerati comportamenti che intacchino questo patrimonio comune di civiltà democratica, di convivenza, di libertà, che del resto sta alla base della nostra Carta costituzionale.

La cosa è poi particolarmente rilevante se si considera quello che succede nella rete, dove le pulsioni neofasciste e neonaziste, le istigazioni alla violenza in nome di queste cose, le posizioni razziste e xenofobe sono dilaganti, raggiungendo milioni e milioni di persone.

E capita spesso che ci sia chi a questi incitamenti fa seguire fatti e condotte criminose specifiche. Ed è anche per questo che si deve porre riparo anche innalzando qualche argine in più.

Argine che, diciamolo con chiarezza, non può essere solo legato ad un pur necessario inasprimento legislativo. Occorre mettere sempre di più in campo altri strumenti, altri anticorpi, che sono sociali, culturali.

Ieri, per una coincidenza, stavo a Gualdo Tadino, una bella cittadina della mia regione, l'Umbria, dove il comune conferiva la cittadinanza onoraria a Remo Bonomi, una persona di novantatré anni sopravvissuta all'orrore di Mathausen. E' stata una occasione emozionante, come emozionanti sono state altre occasioni che, come è capitato a me, hanno vissuto tanti altri. Penso alle testimonianze di Piero Terracina o Sami Modiano, del papà di Fiano, Nedo, di Andra e Tatiana Bucci o di altri - come Settimia Spizzichino e Shlomo Venezia che non ci sono più e altri ancora. Queste persone, che hanno vissuto i campi di sterminio, che hanno visto trucidare i propri genitori, fratelli e sorelle, hanno avuto il coraggio, dopo tanti anni di tornare a parlare e raccontare quelle cose ai ragazzi, proprio lì dove erano avvenute, ad Auschwitz-Birkenau. E lo hanno fatto perché non accadano più.

Ecco, noi dovremmo far conoscere queste testimonianza, far capire davvero e sempre di più alle giovani generazioni cosa furono le leggi razziali, il carcere speciale, le torture di Via Tasso, le Fosse Ardeatine. E così via.

Ma ecco il punto: con questa legge non si intende colpire le opinioni, le idee, la ricerca storica. E neppure quel folclore di cattivo gusto che spesso intorno ai cascami del regime fascista prospera. Non è così. Come non era così quando approvammo la norma sul negazionismo. Ha detto bene lo stesso Fiano in una intervista, citando Giacomo Matteotti: “Quelle del fascismo non sono idee, sono crimini”. E questi crimini non sono solo quelli di ottanta e più anni fa, ma quelli che accadono oggi. Che sono accaduti in giro per l'Europa, come a Utoja. Che parlano di incendi alle Sinagoghe, di antisemitismo dilagante in rete e fuori dalla rete. Di tanti episodi di intolleranza razzista e nei confronti dei “diversi”, che magari accadono anche cavalcando malcontento sociale, rabbie, paure e insicurezze del tempo che stiamo vivendo. E nel proporre all'aula l'approvazione di questa legge è evidente che ribadiamo anche la disponibilità a lavorare nei prossimi giorni per fugare ogni dubbio che si voglia colpire la ricerca e l'opinione. Non è così e non vogliamo che ci siano alibi.

Nel passare all'esame del merito del provvedimento, questo si compone di un articolo unico, che la Commissione ha sostanzialmente confermato nella sua formulazione, salvo che per l'inserimento di una clausola di salvaguardia volta a regolare il rapporto con altri reati più gravi.

In merito all'istruttoria in sede referente faccio presente che la Commissione ha audito Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane.

Per quanto attiene alla motivazione della proposta di legge, faccio presente che questa consiste, secondo la relazione illustrativa, nella insufficienza degli strumenti apprestati dal legislatore per la repressione di tali comportamenti individuali di propaganda. In particolare, è citato l'esempio di una tipica manifestazione di adesione all'ideologia fascista come il cosiddetto saluto romano (in base alla giurisprudenza punito a volte ai sensi della legge Scelba, altre in base alla legge Mancino).

Il nuovo articolo 293-bis del codice penale, aggiunto dall'articolo unico della proposta di legge ai delitti contro la personalità interna dello Stato, punisce come delitto la propaganda del regime fascista e nazifascista.

La fattispecie penale - punita con la reclusione da sei mesi a due anni - è individuata: a) nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relativa ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie; (e che, ripeto, non abbiano a che vedere con la ricerca storica, la pubblicistica, il collezionismo amatoriale e così via, solo per citare qualche esempio...); b) nel richiamare pubblicamente la simbologia e la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.

In particolare appare essenziale, per la realizzazione della fattispecie di cui alla lettera a), l'inequivocabilità (“chiaramente riferiti”) del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti.

L'articolo 293-bis del codice penale punisce dunque come delitto perseguibile d'ufficio: da un lato, la propaganda attiva e quella che si manifesta anche solo nei diversi passaggi della filiera produttiva (dalla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla vendita) di immagini, oggettistica, gadgets di ogni tipo che comunque sono chiaramente riferiti all'ideologia fascista o nazifascista o ai relativi partiti (lettera a); dall'altro – mediante il richiamo alla gestualità, oltre che alla ideologia — comportamenti quali il saluto romano (o nazifascista) fatto in pubblico e l'ostentazione pubblica di simboli che a tali partiti o ideologie si riferiscano.

In ragione dell'entità della pena prevista, per il reato di cui all'articolo 293-bis non è possibile procedere all'arresto in flagranza.

Come si è accennato, la Commissione ha approvato un emendamento con il quale si è chiarito che la nuova fattispecie trova applicazione a condizione che il fatto non sia riconducibile ad un reato più grave.

Costituisce aggravante del delitto di cui all'articolo 293-bis (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti Internet di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il merchandising online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all'ideologia fascista o nazifascista.

Per quanto attiene ai pareri espressi sul testo, ricordo che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni e che la Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole senza alcun rilievo.

In merito alla prima osservazione, vengono espresse delle perplessità sulla determinatezza della formulazione della fattispecie di reato, che potranno essere superate apportando al testo, attraverso un emendamento, delle modificazioni nel senso suggerito dalla Commissione Affari costituzionali, la quale rilevata l'opportunità, da un lato di punire la condotta di “chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti” – eliminando il termine “solo” che potrebbe generare incertezze -, e dall'altro di ricondurre il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame.

In relazione alla seconda osservazione della Commissione Affari costituzionali relativa ai rapporti tra il nuovo reato introdotto nell'ordinamento dal provvedimento in esame e quelli già previsti in materia di propaganda ed apologia del fascismo, ritengo che tale questione sia in realtà risolta proprio dall'emendamento approvato in Commissione, che fa salva l'applicazione delle fattispecie penali che riconducono il fatto commesso ad un reato più grave.

In conclusione, la norma che viene portata all'esame dell'aula ha un suo rilievo certo legislativo, ma anche civile e culturale. La democrazia si difende innanzitutto facendola funzionare bene. Facendola amare da tutti i cittadini perché è il sistema più adatto a risolvere problemi, a dare risposte a bisogni collettivi e individuali. Portando a sintesi conflitti sociali e politici e rendendo le istituzioni sempre più libere, capaci di sintonizzarsi e sincronizzarsi con i tempi di una società che ha bisogno di risposte.

Ma la democrazia si rafforza dando anche segnali e risposte di questo tipo, come la legge sul negazionismo, come questa legge e mi auguro che nel dibattito e nelle conclusioni che l'aula vorrà affrontare ci siano le condizioni perché questo patrimonio – che poi è quello scolpito nei principi della Costituzione – possa essere il più possibile condiviso.