Dichiarazione di voto di una Pregiudiziale
Data: 
Martedì, 28 Novembre, 2017
Nome: 
Enzo Lattuca

A.C. 2976-A

Presidente, la presente proposta di legge si caratterizza per l'unilateralità attraverso la quale intende disciplinare il rapporto tra la confessione religiosa islamica e lo Stato italiano, e indirettamente le stesse modalità concrete di esercizio del culto di tale religione. A questo proposito, non può sfuggire la lesione della disposizione del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che prescrive sì lo strumento legislativo per la regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma sulla base di intese con le rappresentanze delle stesse confessioni, intese che in questo caso non sono presenti. L'assenza di reciprocità in questa materia è censurata in maniera univoca dalla dottrina e dalla giurisprudenza, così come è emerso dalle audizioni che si sono tenute in Commissione: audizioni a cui evidentemente molti degli interlocutori di questa discussione non hanno partecipato, come loro abitudine.

In questa legge sono presenti diverse disposizioni, che presentano evidenti elementi di illegittimità costituzionale: mi riferisco all'articolo 2, dove è previsto il rinvio ad una fonte secondaria dell'ordinamento come il regolamento, come la fonte regolamentare, che si pone in evidente conflitto con l'assoluta ed esplicita riserva di legge in riferimento appunto alla disciplina del godimento dei diritti fondamentali. Mi riferisco all'articolo 3, dove è richiesta la cittadinanza dell'imam come requisito per perfezionare la registrazione all'albo della moschea: come se, in ordine alla libertà religiosa, sia consentita la discriminazione tra cittadini e non cittadini.

Mi riferisco, sempre all'articolo 3, alla richiesta, sempre come requisito per la registrazione della moschea, dell'esposizione dei principi religiosi a cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea. Questa richiesta deve essere presentata al prefetto. È un riferimento che appare alquanto problematico, sia sotto il profilo della legittimità, sia sotto il profilo della pervasività del controllo statale. Mi riferisco alle disposizioni dell'articolo 5 che dimenticano la potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio e dell'urbanistica. Mi riferisco alle disposizioni dell'articolo 8, dove è prevista addirittura la sospensione dall'albo degli imam nel caso l'interessato sia imputato per un delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore al massimo di tre anni. Colpisce davvero, Presidente, a questo proposito, il cedimento integrale di stampo inquisitorio rispetto ai principi del garantismo e rispetto alla presunzione di innocenza, che non solo sono sanciti dalla nostra Costituzione, ma che frequentemente sono stati invocati in maniera solenne dai presentatori di questa proposta di legge; evidentemente sono stati invocati quando interessava e ora, invece, vengono dimenticati.

Presidente, questa proposta di legge in definitiva presenta numerosi gravi e fondati dubbi di legittimità, e non sembra contenere disposizioni normative idonee al perseguimento delle finalità dichiarate dai proponenti. Addirittura, con l'istituzione dell'albo degli imam, si fa emergere la totale inconsapevolezza da parte dei presentatori di ciò che rappresenta la figura dell'imam nella religione islamica. L'ha detto la collega Costantino, l'abbiamo ascoltato nelle audizioni in Commissione: l'imam non è assimilabile a un ministro di culto. Peraltro, vorrei ricordare che con questa assimilazione che viene proposta, consentiamo agli imam di entrare nelle carceri e consentiamo agli imam come singoli, al di fuori di ogni mediazione di quelle organizzazioni delle comunità islamiche che sono presenti sul territorio nazionale e che si confrontano con il dipartimento per i culti del Ministero dell'interno, di registrarsi e di accreditarsi direttamente presso il Ministero dell'interno. Consentiamo così e favoriamo un'ulteriore frammentazione di quel mondo, un'ulteriore parcellizzazione che, non a caso, è uno dei fattori di rischio per quelli che sono poi i fenomeni degenerativi in quella comunità.

Presidente, la presenza islamica in Italia rappresenta un fenomeno significativo e noi siamo consapevoli anche delle problematiche che sono connesse a tale fenomeno, ma riteniamo che debba essere affrontato, che questo tema meriti l'attenzione del Parlamento, ma che la strada da seguire sia quella tracciata dall'articolo 8 dalla Costituzione. Quindi, chiediamo in questa sede, al Governo (ieri era presente il Ministro Minniti, oggi il sottosegretario Manzione) di attivarsi, partendo da quella patto che è stato stipulato con l'Islam nei mesi scorsi, per favorire l'accordo per favorire l'intesa, per addivenire a un'intesa, anche a più intese, con le diverse organizzazioni del mondo islamico.

Noi, Presidente, non abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità, abbiamo soppresso con l'emendamento Fiano e Agostini, in Commissione, l'articolo 1 di questa legge. Abbiamo ripresentato emendamenti soppressivi perché riteniamo che, anche dal punto di vista procedurale, sia più corretto nei confronti delle opposizioni respingere un testo che non si condivide, piuttosto che, ad esempio, utilizzare lo strumento del ritorno in Commissione a solo fini dilatori in conclusione di questa legislatura. Non abbiamo presentato la pregiudiziale di incostituzionalità, ma non possiamo non vedere le ragioni e la fondatezza che sono contenute nel documento presentato dalla collega Costantino, per cui voteremo a favore di questa pregiudiziale e siamo contenti che, una volta tanto, vengano utilizzati questi strumenti per sancire l'incostituzionalità evidente di questa proposta.