Discussione sulle linee generali - Relatrice per la VI Commissione
Data: 
Lunedì, 26 Giugno, 2017
Nome: 
Silvia Fregolent

A.C. 3012-C

 

Signor Presidente, colleghi deputati, l'Assemblea inizia oggi l'esame disegno di legge C. 3012-C, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalle Commissioni di merito.

Tali ulteriori limitate modifiche sono state approvate nella convinzione che fosse opportuno modificare il testo del disegno di legge su taluni specifici aspetti, i quali investono questioni particolarmente rilevanti e che hanno la finalità di tutelare i diritti dei consumatori e la salute dei cittadini: le polizze assicurative (comma 25); la pratica del cosiddetto telemarketing selvaggio (comma 44); il regime delle aste collegato alla fine del mercato tutelato (comma 61) e l'attività odontoiatrica (comma 154).

Si tratta di temi condivisi anche dai gruppi di maggioranza del Senato, il quale ha svolto su di essi un ampio dibattito, nonché dalle principali associazioni di categoria e da quelle rappresentative dei consumatori.

Pur valutando favorevolmente il lavoro svolto dalla Camera in prima lettura, all'esito del quale il testo del provvedimento era stato significativamente migliorato, riteniamo importante addivenire alla sua approvazione definitiva con le limitate modifiche approvate in Commissione, demandando la disciplina di aspetti non affrontati in questa sede ad altri atti normativi.

Più in generale, osserva che sul provvedimento in esame, che certamente ha avuto un iter lungo e assai complesso, le Camere hanno lavorato con molta serietà svolgendo un approfondito lavoro di istruttoria. Ritiene che le predette limitate modifiche non pregiudichino l'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva. Confida, da questo punto di vista, sulle rassicuranti e positive dichiarazioni sul provvedimento in esame rese in questi giorni dal Ministro dei rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, auspicando che possa sollecitarne la rapida calendarizzazione al Senato.

Passando all'illustrazione del disegno di legge, si rileva preliminarmente come esso sia collegato alla manovra di finanza pubblica e sia stato predisposto in attuazione dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che contempla la legge annuale per il mercato e la concorrenza quale strumento per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori.

Tali finalità sono espressamente previste al comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge, il quale specifica che in tal modo si intende anche dare applicazione ai princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

Passando al contenuto del disegno di legge, si ricorda che nel corso dell'esame al Senato esso è stato trasfuso in un unico articolo, suddiviso in 193 commi.

Si rileva quindi come in questa sede saranno sintetizzate, con particolare riferimento alle norme oggetto di modifica o integrazione da parte del Senato, le disposizioni attinenti gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, contenute nell'ex Capo II, recante norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni (composto dai commi da 2 a 40, corrispondenti agli articoli da 2 a 17 del testo esaminato in prima lettura) e nell'ex Capo VII (composto dai commi da 131 a 141, corrispondenti agli articoli da 38 a 40 del testo esaminato in prima lettura), nonché i commi 173 e 174, contenuti nell'ex Capo X del disegno di legge. Il collega Martella integrerà la relazione illustrando le questioni di competenza della Commissione Attività produttive.

Le norme in materia di assicurazioni e fondi pensione sono contenute all'articolo 1, commi dal 2 al 40. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC Auto: se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (commi 2-5). Nel corso dell'esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base RC Auto (nuovo articolo 132-bis del CAP). Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS. In particolare danno luogo allo sconto: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico (articolo 132-ter del CAP).

L'IVASS definisce, con proprio regolamento, i criteri e le modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Lo stesso Istituto deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuate dall'IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto. L'IVASS vigila sull'applicazione delle nuove norme e, in caso di violazioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie. Come i colleghi potranno ricordare la formulazione uscita dalla Camera era profondamente diversa imponeva all'IVASS l'indicazione di un prezzo. Questo formulazione è stata pesantemente contestata dall'IVASS e questo ha determinato l'attuale formulazione. Ovviamente sarà nostra cura vigilare affinché la soluzione trovata porti i frutti di una consistente ridefinizione dei prezzi nelle aree più disagiate in particolare nel Sud d'Italia.

Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia (comma 9).

Una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (comma 11).

Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (comma 12).

Le imprese di assicurazione non possono differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa (comma 13).

In caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (comma 15). Anche questa riformulazione è profondamente differente rispetto le modifiche apportate in prima lettura alla Camera.

All'IVASS è assegnato il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze (comma 16).

Il Governo deve emanare tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (commi 17-19).

In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti (comma 20).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (commi 21-22).

La violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere accertata attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Se la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è rilevata per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se i dispositivi o le apparecchiature sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento (comma 23).

In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura (comma 24).

Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

Nel corso dell'esame al Senato il divieto di tacito rinnovo alla scadenza è stato esteso alle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia; successivamente, nel corso dell'esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X, tale disposizione è stata eliminata (comma 25).

Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Nel corso dell'esame parlamentare la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge (comma 26).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario. I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data (comma 29).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi (comma 30).

L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata in sede parlamentare, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (comma 31).

Sono infine previste alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Più nel dettaglio, il comma 38 interviene sui seguenti profili: destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (lettera a)); diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (lettera b)); riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (lettera c)). Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale.

In materia di servizi bancari, i commi 131 e 132, modificati durante l'esame parlamentare, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

I commi 133-135 prevedono, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.

Il comma 136, modificato durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento. In luogo di obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), si prevede che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Tali prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito. Viene disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

Nel corso dell'esame parlamentare (commi 137-141) è stata introdotta una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono specificate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

Sono state quindi introdotte disposizioni che modificano l'articolo 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia (commi 173-174).