A.C. 3201
Grazie, Presidente, come hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduto, questa è una discussione che arriva puntuale, sempre un po’ uguale a se stessa tutte le volte che ci troviamo a discutere sulla conversione di un decreto-legge. Il Governo presenta un decreto-legge, arriva in Aula per la conversione subito dopo e, puntualmente, arriva l'eccezione pregiudiziale di costituzionalità, che si avvale sempre, più o meno, degli stessi argomenti. Il che ci consente, intanto, di fare un'osservazione di natura più generale, che in qualche modo ha fatto, prima di me, anche il collega Buttiglione, e cioè che questo uso continuo, massiccio della decretazione d'urgenza da parte dei Governi, di tutti i Governi, di qualunque natura, di qualunque colore, che si sono succeduti in questi ultimi anni alla guida del Paese, ci segnala, forse, che c’è un'anomalia, un difetto, un problema nel nostro sistema legislativo, nella nostra architettura istituzionale, che consiste nel fatto che, in realtà, il Governo non ha strumenti per garantire in tempi ragionevoli e sufficientemente brevi l'attuazione del proprio indirizzo politico, l'attuazione del proprio programma e per questo, siccome non esistono strumenti, ricorre molto spesso, forse troppo spesso, a questo strumento della decretazione d'urgenza.
Lo dico perché questa è una ragione delle ragioni più forti e più evidenti della necessità di un ammodernamento della nostra architettura istituzionale, del nostro sistema legislativo, che è quello proprio che stiamo cercando di fare con la riforma costituzionale, che anche su questo punto specifico prevede un'innovazione profonda, che consentirà, da un lato, ai Governi, di attuare il loro indirizzo politico attraverso le «leggi a data certa» e, dall'altro, introdurrà in Costituzione i principi posti dalla legge n. 400 del 1988, che vengono sempre richiamati per rendere più morigerato l'utilizzo della decretazione d'urgenza.
Lo dico perché forse le opposizioni, più che continuare a reiterare le questioni pregiudiziali di incostituzionalità, che sono poco efficaci e poco utili, potrebbero, invece, aiutarci, in maniera più costruttiva, a portare a termine il processo di riforma costituzionale, che sanerà alla radice questo problema. Quindi, forse questo potrebbe essere un approccio più utile al problema e alle questioni che non, invece, un approccio strumentale, come spesso accade.
Detto questo, per venire al merito della questione sollevata, i temi sono sempre gli stessi due: l'eterogeneità delle materie e la mancanza d'urgenza del provvedimento. Sull'eterogeneità, come è già stato detto prima da qualcuno che mi ha anticipato, in realtà è vero che le materie sono diverse, ma tutte concorrono a un obiettivo, che è quello di garantire meglio la tutela del credito e la tutela dell'accesso al credito, sia delle imprese in crisi, attraverso una riforma puntuale del diritto concorsuale, sia delle imprese non in crisi, attraverso un accesso migliore al credito e con una serie di interventi puntuali. Questo ci dice che, in realtà, le materie sono diverse, ma concorrono tutte allo stesso fine per cui c’è un'omogeneità del provvedimento.
Sotto il profilo dell'urgenza, a me pare che – è stato già detto anche questo, ma lo voglio ribadire – oggi la tutela dell'accesso al credito rappresenti una vera emergenza, se vogliamo far uscire il Paese dalle condizioni di crisi in cui si trova. Anche gli indici e le norme che sono state citate nelle eccezioni di costituzionalità presentate in realtà dicono tutt'altro, sotto questo profilo, cioè dicono che la stragrande maggioranza delle norme di questo decreto entrerà in vigore nel momento stesso dell'approvazione del decreto o della conversione del decreto in legge.
Per queste ragioni, che ritengo fondate, robuste e ragionevoli, il nostro gruppo voterà contro le eccezioni presentate.