Dichiarazione di voto finale
Data: 
Giovedì, 7 Marzo, 2019
Nome: 
Michele Bordo

A.C. 1302-A

Grazie, signora Presidente e onorevoli colleghi. Con la nostra riforma del 416-ter, sostenuta dalle firme di decine di migliaia di cittadini e il consenso di tutte le associazioni che si occupano di lotta alla criminalità organizzata, eravamo riusciti a costruire un equilibrio normativo che ha consentito negli anni di raggiungere importanti risultati nell'azione di contrasto al fenomeno del voto di scambio politico-mafioso.

Con le modifiche introdotte da questo provvedimento, invece, c'è il rischio che torni la confusione, che aumenti l'incertezza interpretativa, con la conseguenza che diventerà sempre più complicato individuare e punire i responsabili di questo reato. E meno male che in Commissione, grazie alle nostre proposte, alla nostra insistenza è stato possibile modificare il testo iniziale approvato dal Senato, perché diversamente ci saremmo trovati di fronte ad un vero e proprio regalo alle organizzazioni criminali e a chi chiede il loro voto e sostegno in campagna elettorale. Altro che Governo dell'onestà e della legalità. Al contrario, avreste fatto compiere al Paese un passo indietro di anni nel contrasto alla mafia e al fenomeno del voto di scambio.

Il testo che è alla nostra attenzione, anche se è stato modificato parzialmente in Commissione, grazie soprattutto al nostro lavoro, tuttavia non ci soddisfa perché noi avremmo preferito l'attuale testo del 416-ter. Voi, invece, avete scelto di fare propaganda anche su questo. Siete partiti con l'obiettivo politico criminale dichiarato di introdurre strumenti e misure che potenziassero il contrasto nei confronti di questo reato, per finire poi, come purtroppo sta avvenendo, all'approvazione di un testo che rischia, al contrario, di restringere l'area della punibilità. Con il testo attualmente vigente del 416-ter, per configurare il reato di scambio, è sufficiente l'aver agito con metodo mafioso. Con le modifiche introdotte da questa riforma invece non si capisce bene cosa debba verificarsi per configurare il reato. Per essere puniti sarà sufficiente agire con metodo mafioso, oppure sarà necessario - come prevede il nuovo testo - l'appartenenza alle associazioni mafiose. Guardate che questa non è una differenza di poco conto, perché agire con metodo mafioso non presuppone per forza anche l'appartenenza alle associazioni di cui al 416-bis.

Prevedere invece, come voi fate, che la configurazione del reato debba esserci anche oppure se si è appartenenti alle associazioni mafiose significa che si restringe l'area della punibilità. E per accertare questa responsabilità ci vorrebbe allora una sentenza definitiva. Capite bene, allora, che così resta e diventa molto complicato perseguire il reato. Qualcuno dirà che le mie sono preoccupazioni esagerate, io non condivido affatto questa teoria, io penso che sarebbe stato molto meglio non aggiungere nessun riferimento all'appartenenza e non mi convince fino in fondo la tesi di chi sostiene che l'appartenenza si può aggiungere ma può anche non esserci, qualora ci fosse invece solo il metodo mafioso, perché comunque si possa parlare del reato di voto di scambio. E dico anche perché: perché l'agire con metodo mafioso non presuppone per forza l'appartenenza, mentre l'appartenenza al sodalizio criminale presume sempre la presenza del metodo mafioso, in quanto ciò è già presente nella definizione che il codice penale da dell'associazione mafiosa medesima. E allora se è così, non aveva proprio senso prevedere anche l'appartenenza come causa perché si configurasse il reato di voto di scambio. Questo è il motivo per il quale rischiate con questa riforma di produrre solo incertezza in sede di applicazione della norma.

E d'altronde questa è la ragione per la quale quasi tutti, a partire dalla procura nazionale antimafia, hanno manifestato preoccupazione nei confronti di queste modifiche, chiedendo alla Camera di lasciare il testo del 416-ter così com'era. E allora dico che per una volta dovreste lasciar perdere la propaganda e ascoltare non dico l'opposizione, ma chi di lotta alla mafia se ne intende (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico) molto meglio di voi perché la pratica con i fatti tutti i giorni e non con le parole. Non continuate a rimanere sordi di fronte a tutto ciò che vi viene detto in quest'Aula solo perché le proposte arrivano dall'opposizione.

Ci sono poi altre questioni minori emerse nel corso del dibattito, che ci spingono a votare contro e che non condividiamo: ad esempio, la modifica dei soggetti attivi del reato; attualmente, nel testo già vigente, già è possibile configurare il reato, tanto nel caso in cui il candidato stipuli direttamente il patto mafioso, tanto quello in cui sia un suo intermediario a siglarlo. La modifica che voi introducete rischia, al contrario, di essere controproducente, perché se la giurisprudenza la interpretasse come ha fatto in altre circostanze, ad esempio con il 346-bis del codice penale, e la interpretasse come una nuova incriminazione, correremmo il rischio di prosciogliere tutti gli indagati o gli imputati per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore di queste modifiche. E allora riflettete, visto che siamo ancora in tempo e ancora il voto finale non c'è stato.

E che dire, ancora, dei profili di costituzionalità che presenta un'altra norma che voi avete proposto, e cioè quella di mettere assieme all'accettazione anche la punibilità in cambio della disponibilità, cioè della mera disponibilità ad accettare la promessa. Una simile previsione è evidente che allarga molto le maglie del reato, andando ad incriminare il candidato e il suo intermediario soltanto perché abbiano accettato la promessa di voti mafiosi in cambio di una disponibilità futura, incerta, mera, che probabilmente non si verificherà.

Tale scelta di equiparare la promessa con la mera disponibilità, ad esempio, si pone in contrasto con una delle ultime riforme varate da questo Parlamento, quella sui reati di corruzione, dove invece la mera disponibilità da parte del pubblico ufficiale è stata considerata come una fattispecie diversa rispetto, invece, al preciso atto compiuto, contrario ai doveri di ufficio di un pubblico ufficiale. E allora solo per ragioni di coerenza sistematica, di proporzionalità, di ragionevolezza, sarebbe stato giusto trattare in modo diverso queste due fattispecie, cosa che non avete fatto con il rischio che si vada incontro alla incostituzionalità della norma.

E c'è poi ancora un'altra modifica introdotta e che noi non condividiamo affatto, e cioè l'equiparazione, che voi prevedete, delle pene previste dal 416-bis con quelle previste dal 416-ter, cioè voi mettete sullo stesso piano e prevedete le stesse pene, sia che uno sia parte attiva di un sodalizio criminale di stampo mafioso e semmai ha partecipato anche a qualche omicidio, a qualche attentato, sia che uno accetti semplicemente la promessa di voti da chi probabilmente non è neanche appartenente all'associazione mafiosa. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Con il rischio che queste stesse identiche pene, per reati completamente diversi, rischino di non essere applicabili perché parliamo di reati che non hanno lo stesso peso. Vi rendete conto dell'abnormità di questa norma? È come se noi avessimo previsto la stessa pena per il reato di omicidio e per il reato di maltrattamento.

E allora, siccome ricordo - e concludo - che la Corte costituzionale ha sempre detto che è incostituzionale una norma che appare irragionevole e spropositata, e questo, se la Corte dimostrasse e dichiarasse l'incostituzionalità, sarebbe l'ennesima dimostrazione dell'approssimazione e della superficialità con la quale la maggioranza legifera, per tutte queste ragioni il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento.