Presidente, anche il Partito Democratico, coerentemente con quanto fatto in Commissione, voterà favorevolmente a questo provvedimento, che ha trovato peraltro il consenso unanime di tutti i gruppi.
Credo che sia utile descrivere un po' il tema di cui stiamo parlando, anche per circoscrivere e far capire meglio il significato di questa norma di legge. Stiamo parlando del tema della riparazione per ingiusta detenzione. Io ho qui sottomano le statistiche del Ministero della giustizia, che dicono che negli ultimi tre anni in media ci sono stati circa 630 casi all'anno di indennità per ingiusta riparazione, con un monte totale annuo di importo del risarcimento dell'indennità di circa 33 milioni di euro. Stiamo quindi parlando di numeri importanti, di cifre rilevanti.
Ma questo non deve trarre in inganno chi ascolta, perché occorre ricordare che l'indennità per ingiusta detenzione è espressione di un principio di natura costituzionale, dell'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che recita testualmente: “La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Un principio che la Corte costituzionale ha definito principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo: cioè stiamo parlando di un principio, quello dell'indennità sia per errore giudiziario sia per ingiusta detenzione, che attiene ai principi inviolabili dell'uomo. E questo dipende dal fatto che uno Stato democratico deve riconoscere quando sbaglia e deve riconoscere un'indennità e la natura di questa indennità; deve riconoscerla anche quando l'errore arrivi e sia riconosciuto ex post, anche quando l'ingiusta detenzione non sia dovuta ad una negligenza del magistrato che ha deciso per la custodia cautelare o per il fermo di indiziato di reato o per l'arresto in flagranza di reato.
Tanto è vero che la giurisprudenza ritiene e dice che non si tratta di un risarcimento del danno, ma di un'indennità da fatto lecito: perché ben può darsi, ed io credo che sia la grande maggioranza dei casi, che un fatto che è stato qualificato idoneo legittimamente da un giudice per applicare la custodia cautelare in un certo momento, successivamente, con l'evoluzione del quadro probatorio, sia giudicato poi in realtà insussistente. E quindi la persona che è stata detenuta magari per custodia cautelare in presenza di presupposti legittimi, sia poi invece riconosciuta innocente, e lo Stato riconosce a questa persona che è stata riconosciuta innocente in ogni caso un'indennità, a prescindere dai presupposti che invece legittimerebbero un risarcimento del danno, che invece è fondato ovviamente sempre su di una colpa. È quindi un'indennità da fatto lecito: è molto importante precisarlo, perché quando si parla di indennità da ingiusta detenzione si parla di indennità anche spesso da fatto lecito, cioè che non comporta una responsabilità da parte di un giudice.
Ebbene questa legge, questo testo di legge non innova minimamente - bisogna precisarlo e dirlo con grande chiarezza - i principi che presiedono alla responsabilità disciplinare dei giudici che hanno fatto un errore nell'applicare una custodia cautelare. Non innova minimamente! Quei principi ci sono, sono previsti dalla legge, c'è una norma della legge che disciplina il procedimento disciplinare dei giudici, che prevede esattamente che in caso di provvedimento contra legem e in caso di grave negligenza o di dolo addirittura del giudice, il giudice sia sottoposto a procedimento disciplinare. Noi non cambiamo minimamente i presupposti disciplinari per l'applicazione di misure e sanzioni nei confronti dei giudici che sbagliano, non innoviamo nel procedimento per la determinazione dell'indennità da ingiusta riparazione. Facciamo una cosa semplicissima, sulla quale si è trovata l'unanimità del Parlamento: noi diciamo che in tutti i casi in cui venga riconosciuta l'indennità per ingiusta detenzione, in tutti quei casi debbano essere notiziati gli organi che sono deputati all'avvio di un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, in modo che in tutti i casi quegli organi siano messi nella condizione, laddove ce ne sia necessità, di avviare un'azione disciplinare nel caso in cui il giudice abbia violato la legge che presiede alla responsabilità disciplinare; né più, né meno di questo.
Noi approviamo quindi una legge che consente ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei giudici, quindi Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Cassazione, di essere informati tutte le volte che c'è un'indennità per ingiusta detenzione, quindi tutte le volte in cui può profilarsi una responsabilità disciplinare dei giudici. Questo può consentire alla giustizia disciplinare dei giudici di funzionare meglio di quanto oggi non accada, perché se uno è notiziato sempre di queste vicende, può avviare un'azione disciplinare quando, laddove ne ravvisi la necessità. È una norma che noi riteniamo utile ed opportuna: non stravolge il sistema giudiziario italiano, ma semplicemente migliora un po' il meccanismo che presiede alla conoscenza da parte dei titolari dell'azione disciplinare di eventuali negligenze da parte dei giudici, che possano anche preludere ad un'azione disciplinare, ma non cambia nulla sul piano di merito della responsabilità disciplinare dei giudici. Devo dire che su questo si è trovato un consenso unanime. Mi pare che la maggioranza abbia fatto una brutta figura oggi su quell'emendamento, sul quale è andata sotto con il voto segreto. Sia per il fatto che è andata sotto per una mancanza di numeri: c'erano pochi deputati di maggioranza in Aula, e questo secondo me denota scarsa attenzione per un tema così delicato e importante; ma anche per il fatto che secondo me facevano miglior figura se davano un'opinione favorevole a quell'emendamento, che si limitava a ribadire un principio che io credo sacrosanto, e cioè che nella valutazione se dare un'indennità per ingiusta riparazione non può entrare la circostanza che l'imputato si sia semplicemente avvalso della facoltà di non rispondere durante il procedimento penale, perché questo è un principio sacrosanto. Siccome la giurisprudenza su questo è stata, in qualche caso, oscillante era bene ribadirlo, ma è un principio talmente sacrosanto che mi chiedo il motivo per il quale la maggioranza non si sia limitata a dare un parere favorevole, perché anche questo è un oggettivo miglioramento del testo. Quindi, su questo, credo che la maggioranza abbia fatto una brutta figura, tuttavia, io penso che il testo che esce da questa discussione e dal voto in Aula oggi sia un testo buono, un testo che migliora, in parte, un assetto del nostro sistema giudiziario che meritava probabilmente questo piccolo miglioramento e per questo il Partito Democratico voterà favorevolmente