Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 27 Febbraio, 2017
Nome: 
Fabrizia Giuliani

A.C. 3772-A

Grazie, Presidente e membri del Governo. Come è stato illustrato dal relatore, la proposta di legge in discussione ha un obiettivo specifico, che sono la tutela e il sostegno per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. Io credo che il primo compito che abbiamo è quello di fare un chiarimento intorno a questa definizione poiché il lessico giuridico non può restituire fino in fondo la complessità della questione che queste formule sono chiamate a descrivere. Con l'espressione «orfani domestici» noi oggi identifichiamo un fenomeno drammaticamente attuale, ossia il fatto che bambine e bambini, ragazzi e ragazze perdono uno dei due genitori per mano dell'altro e quasi sempre si tratta di donne uccise per mano del proprio partner. Non sorprende dunque che nella letteratura specifica in ambito medico e psicologico questi orfani vengano definiti come «orfani speciali», orfani due volte, due volte perché la violenza che distrugge il nucleo familiare non viene dall'esterno, come ad altri tipi di vittime che pongono problemi che già quest'Aula si è stata chiamata ad affrontare. È una violenza molto particolare quella che nasce all'interno dello stesso nucleo familiare, non è un accidente che viene da fuori. Cosa succede infatti ? Succede che questi ragazzi, queste ragazze e questi bambini non debbono solo misurarsi con il lutto, con la perdita che è un fatto rilevantissimo, quando si è minori, con una perdita violenta, ossia con il tipo di violenza che ha segnato questa perdita, ma con il fatto che l'autore della violenza è una figura di riferimento e molto spesso una figura amata. Confrontarsi con il fatto che la distruzione del proprio nucleo di certezze, di affetti e di sicurezza è stata perseguita dalla figura in cui più si è riposto fiducia pone questi minori in una situazione di drammaticità estrema; misurarsi con l'elaborazione di questo trauma è forse uno dei compiti più difficili che un ragazzo, una ragazza, bambini o bambine possa affrontare, lo scenario più innaturale e più imprevisto che può portare a far vacillare ogni certezza e ogni fiducia, che può minare nel profondo lo sviluppo emovativo, affettivo e cognitivo, se questo trauma – e questo è il punto e per questo questa misura punta a dare delle risposte puntuali in questa direzione – non è adeguatamente compreso, sostenuto ed aiutato. C’è bisogno di molte risorse per poterlo affrontare. La norma in discussione, che come ha rilevato il relatore viene da una discussione approfondita in Commissione, che parte da contributi parlamentari che provengono da diverse forze politiche, ha voluto dare una risposta a questi bisogni, partendo dal riconoscimento di un dato, tanto drammatico, quanto al fondo rimosso dalla nostra società, ossia il fatto che la violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso e che lo Stato ha il dovere di farsene carico, aggiornando il proprio quadro giuridico e definendo interventi in grado di dare risposte puntuali.
 Negli ultimi dieci anni i casi di orfani da crimine domestico, stimati dall'unico studio attendibile di cui noi disponiamo, quello condotto dalla professoressa Anna Baldry, che qui alla Camera, appunto, ha offerto i risultati di questa ricerca così importante, sono circa 1.600. Nel 30 per cento dei casi, oltre alla madre, gli orfani perdono il padre, o perché suicida o perché recluso, vengono affidati a nonni materni o agli zii o, a volte, dati in adozione. Altre volte rimangono nel luogo in cui sono nati e dove il diritto all'oblio, il diritto a poter curare queste ferite con la riservatezza e con la delicatezza necessaria, è molto difficile da ottenere. Le norme che presentiamo provano a dare, dunque, una risposta omogenea e duratura: questi sono caratteri che intendo sottolineare, come ha già fatto, del resto, il relatore, ma che credo siano particolarmente degni di nota, sia sotto il profilo del sostegno che di quello della presa in carico dei figli minorenni e maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, figli della vittima di un omicidio commesso da coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se questa unione è cessata, da una persona che è o è stata legata da una relazione affettiva e stabile di convivenza con la vittima.
  Per motivi di tempo e anche di opportunità eviterò di prolungarmi ulteriormente in particolari che già sono stati sottoposti all'attenzione di quest'Aula. Quello che a mio avviso è importante sottolineare è l'organicità della proposta di legge, che affronta e sancisce diritti essenziali per i minori che si trovano a dover affrontare una situazione drammatica, e anche a sottolineare il fatto che norme di questo tipo si pongono in continuità con quell'attenzione alle vittime che l'Europa ci ha più volte sollecitato, diramando anche una direttiva importante alla quale questo tipo di legge cerca di venire incontro. Viene garantito il gratuito patrocinio in sede penale per i figli della vittima, viene estesa la pena dell'ergastolo nel caso in cui la vittima sia il coniuge, anche se legalmente separato, o la parte dell'unione civile o persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso convivente.
  Viene rafforzata la tutela dei figli della vittima relativamente al loro diritto al risarcimento del danno. Vengono ridotti i tempi relativi alla liquidazione del danno patito dalle vittime di reato. Si interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, si esclude dal diritto alla pensione di reversibilità i familiari superstiti che siano stati condannati, si demanda a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme puntuali di assistenza pronta e gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari. Viene garantita l'assistenza medico-psicologica gratuita, si interviene sulla legge sulle adozioni per garantire la tutela della continuità affettiva, fatto rilevantissimo per superare i traumi che abbiamo provato ad illustrare, e viene incrementata di 2 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e degli orfani per crimini domestici. Ho chiesto di poter intervenire anche perché vorrei potermi soffermare un momento sul testo dell'articolo 2 e sulle motivazioni che ci hanno spinto alla sua adozione durante l'esame in Commissione giustizia.
  Come abbiamo anticipato, l'articolo va a modificare il codice penale, equiparando in termini di pena l'omicidio commesso dal coniuge o dal partner a quello commesso da un figlio o un genitore. Si tratta, sul piano giuridico e politico, di una equiparazione; per essere chiari, non si va ad introdurre nessuna aggravante. La filosofia di questa disposizione, in tutta evidenza, non vuole in alcun modo contrapporre la necessità di investire su politiche e azioni volte a prevenire, ad informare sull'educazione e al contrasto alla violenza, ma, anzi, si inserisce in un percorso di continuità con altre misure normative approvate da questo Parlamento nel corso della legislatura in seguito all'atto che ha aperto questa legislatura e che io considero un atto rilevantissimo, che è stata la ratifica della Convenzione di Istanbul, e alle norme che hanno seguito l'approvazione di quella Convenzione, come la legge n. 119 del 2013 o altre disposizioni.
  L'articolo 2, infatti, trova il suo principale riferimento giuridico proprio nella Convenzione di Istanbul, e in particolare nei suoi articoli 45 e 46, che identificano come possibile aggravante di pena il fatto che il reato sia commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner e, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima o da una persona che ha abusato della propria posizione di autorità. Non occorre essere esperti di politiche di genere per sapere che la stragrande maggioranza dei femminicidi in Italia sono commessi da partner o da ex partner.
  Un dato tristemente confermato non solo dagli eventi di cronaca, ma anche dai principali studi condotti a livello regionale ed europeo. Secondo i dati forniti da Eures, nel nostro Paese le donne uccise per mano di un familiare, di un partner o di un ex partner raggiungono la media impressionante di una vittima ogni tre giorni: un dato che, se associato all'ultimo rapporto Istat del 2015 sulla violenza di genere, che sottolinea come le forme più gravi di violenza contro le donne siano esercitate da partner, parenti o amici, ci consegna un quadro che è quasi eufemistico definire allarmante e al quale dobbiamo provare a porre rimedio. Voglio sottolineare, tra l'altro, che questa misura allinea il nostro Paese – sottolineo, allinea il nostro Paese – con le normative più evolute delle democrazie europee. In Francia, infatti, l'articolo 221-quater del codice penale prevede che l'omicidio sia punito con la reclusione perpetua, se commesso nei confronti del coniuge. Idem in Germania: mi riferisco all'articolo 211 dello Strafgesetzbuch, che prevede l'ergastolo per qualsiasi tipo di omicidio.
  In Inghilterra sono previsti aggravanti in sede di condanna, qualora la vittima sia un minore oppure il partner. Il fatto che fino ad oggi per il coniuge a livello familiare fosse previsto un diverso livello di trattamento è, a mio avviso, conseguenza di un retaggio culturale che ha segnato a fondo anche il nostro ordinamento giuridico. Non dimentichiamo, infatti, che nel nostro Paese il delitto d'onore viene cancellato nel 1981; una conquista di civiltà, che è arrivata molto dopo conquiste importanti come quella dell'interruzione volontaria di gravidanza o dello scioglimento del matrimonio. Un dato che fa pensare a un Paese che ha faticato molto a cambiare pelle e fatica a riconoscere la violenza e i crimini quando si affermano all'interno delle relazioni familiari e affettive, fatica a mettere a fuoco una fattispecie molto specifica di responsabilità.
  L'omicidio della compagna è un crimine devastante, ed è ancora più devastante per i minori che si trovano a dover affrontare questo tipo di crimine. Ora, credo che sia nostro dovere cercare di dare delle risposte concrete a questi ragazzi, credo che sia dovere di uno Stato riconoscere il vulnus là dov’è e sostenere le vittime. Credo sia anche abbastanza grave il fatto che siamo arrivati così in ritardo, ma ci siamo riusciti, a colmare questa distanza. Abbiamo il dovere, insomma, di fare del nostro meglio per tutelare questi ragazzi e per mettere il nostro ordinamento giuridico al passo con i tempi.