Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 24 Luglio, 2017
Nome: 
David Ermini

A.C. 4130-A

 

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, il provvedimento in esame trova la sua motivazione nell'esigenza di arginare il sempre più dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle frodi in danno di persone che sono vulnerabili in ragione dell'età avanzata. Si tratta di un crimine odioso, che non si limita solo a colpire l'aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce profondamente nell'animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale.

La Commissione giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge, la n. 4130, a mia prima firma, oltre a quelle di altri colleghi, abbinando successivamente anche la proposta n. 4362. Dopo aver svolto nel mese di febbraio 2017 un'indagine conoscitiva sui temi oggetto dei provvedimenti, nell'ambito della quale sono stati sentiti professori di diritto penale, magistrati, rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, la Commissione ha adottato la proposta n. 4130 come testo base e, tenendo conto delle audizioni svolte, ha approvato alcuni emendamenti al testo, che ne hanno mantenuto la struttura pur apportandovi una modifica rilevante dal punto di vista della costruzione della fattispecie penale, in quanto si è preferita l'opzione di configurare un nuovo reato di frode in luogo dell'aggravante del reato di truffa, come invece previsto nel contenuto originario del testo base.

Altra questione rilevante affrontata nel corso dell'esame in sede referente è stata quella dell'individuazione degli elementi caratterizzanti la vittima del reato, con particolare riferimento all'opportunità di prevedere una determinata età. La proposta di legge n. 4130 nel testo originario prevedeva l'età di 65 anni, a partire dalla quale applicare la nuova fattispecie penale. Si è ritenuto, come emerso anche nelle audizioni, che uno specifico limite temporale sia irragionevole, in quanto significherebbe una presunzione assoluta ex lege circa l'esigenza di una tutela privilegiata a tutti coloro che abbiano quella determinata età, presupponendo una fragilità e suggestionabilità in realtà del tutto indimostrata. Il nuovo reato, pertanto, si riferisce ad una situazione di fatto, che dovrà essere verificata dal giudice caso per caso, consistente in una situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata.

Anche in considerazione delle osservazioni espresse nei rispettivi pareri delle Commissioni affari costituzionali e affari sociali su una possibile indeterminatezza della fattispecie, proprio per la scelta di non prevedere il dato oggettivo di un'età prefissata, faccio presente che il codice penale prevede un'aggravante generale, l'articolo 61, primo comma, numero 5, che si riferisce all'avere profittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa. Considerato che tale aggravante ha passato indenne il vaglio di costituzionalità, ritengo che la scelta effettuata dalla Commissione non pregiudica in alcun modo il principio di determinatezza.

Per quanto attiene alle disposizioni del provvedimento, l'articolo 1, comma 1 del provvedimento elaborato dalla Commissione giustizia introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'articolo 643-bis nel Titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, e in particolare nel Capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (quindi siamo di fronte ad un reato comune) con mezzi fraudolenti induce una persona a dare o promettere indebitamente assieme ad altri denaro, beni o altra utilità. Il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in una situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Dunque non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo quella causata in ragione dell'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età: spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Questa è proprio una norma per quanto riguarda le persone anziane che hanno una difesa certamente più fragile, e che sono vittime di questi reati odiosi: abbiamo voluto creare una norma specifica, senza bisogno di introdurre grandi riforme e grandi mutamenti, ma una norma specifica a tutela di queste persone che troppo spesso subiscono questo tipo di reati, che vedono spesso coloro che li commettono rimanere impuniti.

Si applica, questa fattispecie penale, solo se il fatto è posto in essere secondo una delle seguenti modalità, ovvero, nell'abitazione della persona offesa, in un altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito (questo è fondamentale: sedi di istituti di credito), di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane, di case di riposo, simulando un'offerta commerciale di beni o servizi. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto, diversamente dalla truffa e dalla circonvenzione di incapaci, non è espressamente richiesto il danno, che peraltro si realizza almeno nel caso della dazione di denaro, beni o altra utilità. Quindi, utilizzando la costruzione del reato di frode, diamo una più ampia possibilità di intervento e di tutela nei confronti delle persone vulnerabili in ragione dell'età.

Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni, e con la multa da 400 a 3.000 euro. Stante l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (vedi articolo 4-bis, che prevede la reclusione da 2 a 7 anni), la nuova fattispecie si caratterizza per la minore gravità: non è prevista la clausola di salvaguardia, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Si ricorda che il reato di truffa, nell'ipotesi aggravata, articolo 61, numero 5, relativa anche all'età delle persone offese, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.

Il nuovo delitto è aggravato (comma 2 del nuovo articolo 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente “ovvero”: con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

Il comma 2, dell'articolo 1, modifica l'articolo 640-quater del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapace e frode in danno di soggetti vulnerabili. La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata; all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 3 integra il contenuto del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni.L'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.

L'articolo 5 innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6) e la multa da 1.302 a 3.500 (oggi da 206 a 2.065).

Noi crediamo che questo sia un lavoro che abbiamo fatto con grande attenzione. Riteniamo che si possa avere in Aula una bella discussione. Siamo aperti alle richieste di eventuali emendamenti, tenuto conto che quello che comunque ci interessa è di andare a tutelare le persone che sotto l'aspetto dell'età hanno una particolare vulnerabilità e che oggi, purtroppo, sono spesso vittime di malviventi che ne approfittano e creano dei danni non soltanto economici, ma anche psicologici, spesso irreparabili.