A.C. 1309-A
Grazie, Presidente. Il provvedimento che il Governo e la maggioranza hanno imposto all'attenzione del Parlamento, imposto di votare, e al Paese, secondo noi, di subire, rappresenta una vera e propria ferita costituzionale, giuridica e civile, e a nostro giudizio costituisce anche un rischio per la sicurezza dei cittadini, l'esatto contrario dei fini che vengono assicurati. Cercheremo di motivare questa affermazione.
Presidente, voglio iniziare questo mio intervento riprendendo dei dati che l'onorevole Lucia Annibali prima ha ben evidenziato, e sono i dati del Ministero della giustizia: dal 2013 al 2016 essi evidenziano come i procedimenti definiti siamo stati 10 per legittima difesa e 5 per l'eccesso colposo di legittima difesa. Questo per far capire a chi ci ascolta anche il senso che si può dare alla statistica, e quindi alla necessità di intervenire e di introdurre una riforma che, nell'opinione pubblica, nei lanci mediatici appare come la riforma delle riforme.
In realtà è una riforma che interviene su una riforma che c'è già stata. E allora la prima cosa che dobbiamo chiederci è la necessità di introdurre una riforma, quando nel 2006 la legittima difesa è stata già oggetto di un importante intervento riformatore. Quello che vogliamo fare e spiegare all'Aula… Io mi rendo conto del dramma, del dolore di quella persona che si è vista entrare in casa, nella propria abitazione, nel proprio esercizio commerciale un individuo e che abbia subito una rapina o un furto, o che si sia vista presentarsi un individuo con una pistola ed essere minacciata mentre ha in casa i figli o i familiari o persone anziane, e quindi il timore anche che avverte questa persona. Quindi certamente il mio pensiero va rivolto a tutte queste persone, che sono state vittime di questi episodi che non meritano alcun tipo di giustificazione.
Ma noi siamo il legislatore: quando dobbiamo intervenire abbiamo anche il dovere di non illudere chi è stato aggredito, e di creare una norma che si inserisca nel contesto del nostro ordinamento giuridico; perché altrimenti noi mandiamo avanti una norma di fronte alla cui applicazione il giudice solleverà poi la questione di fronte alla Corte costituzionale, e magari tra qualche anno la Corte Costituzionale interverrà e dirà: no, la norma è incostituzionale. Questo è il rischio! È questo che noi stiamo cercando di spiegare! La legittima difesa non dev'essere oggetto di un dibattito politico, perché tutti abbiamo a cuore il tema della sicurezza, il tema della legalità, il tema della certezza della pena, ma mi fa specie poi pensare e vedere che da una parte vogliamo andare a modificare la legittima difesa e parlare di sicurezza; dall'altra questo Parlamento, non con il nostro voto, e questo Governo hanno approvato quella riforma della prescrizione che sospende il processo, sospende la risposta della giustizia, e quindi lascia tutto così per anni, e non si sa nemmeno quando poi interrompe la prescrizione rimandando un processo sine die.
Non lo dico io, ma lo dicono giuristi, lo dicono gli esponenti dell'accademia, magistrati, che, per garantire la sicurezza, la prima cosa è quella di garantire la certezza della pena e di consentire che lo Stato dia una risposta. Allora, e lo dico, tramite lei, Presidente, all'onorevole Paolini: parla di evitare il processo e poi fa la differenza, giustamente, son d'accordo, tra il procedimento penale, che è una cosa, e il processo, che è un'altra cosa, perché dal punto di vista tecnico-giuridico, non sta a me ricordarlo e lo ha segnalato bene anche l'onorevole Paolini, un conto è il processo, un conto è il procedimento; e lui dice: vogliamo evitare il processo, ma non il procedimento penale, perché è impossibile evitare l'iscrizione nel registro degli indagati quando si ha un omicidio e, quindi, occorre iniziare e poi inizia il pubblico ministero a valutare e procederà o all'archiviazione, o al rinvio a giudizio.
Quindi, noi vogliamo dirvi: la strada che avete intrapreso creerà una norma incostituzionale e cerco di spiegarlo. Intanto, nel 2006, fu introdotta, secondo me, una riforma importante, perché teneva conto delle criticità che erano emerse anche dal punto di vista giurisprudenziale, ed è stata introdotta una particolare disciplina per la legittima difesa domiciliare, che tenesse conto proprio delle peculiarità di contesto in cui la difesa interviene; ed è stata così prevista una presunzione di proporzionalità, che consenta alla difesa, oggi, di non dover dimostrare la sussistenza di tale requisito, la cui assenza può, però, essere in concreto dimostrata dall'accusa.
Questa era la riforma del 2006 e una simile presunzione appariva, già al tempo, atipica nel nostro sistema penale, tanto che - e lo sottolineo per chi ci ascolta e lo ricollego alla mia premessa iniziale - già quando è stata introdotta la riforma del 2006, è intervenuta poi la giurisprudenza, si è discusso, si è arrivati alla Corte costituzionale e i giudici hanno salvato la riforma del 2006, con un ragionamento che noi oggi dobbiamo considerare.
Quindi, anche questa riforma, se venisse approvata, sarà sicuramente al vaglio anche della Corte costituzionale e non vorrei che, con l'approvazione di questa riforma della legittima difesa, qualcuno cantasse vittoria e poi, tra qualche anno, vorrei davvero che queste mie semplici parole rimanessero agli atti, proprio per vedere come va a finire tutto il vaglio costituzionale.
Una simile presunzione, quella del 2006, appariva già atipica nel nostro sistema penale, infatti. La giurisprudenza in più occasioni è intervenuta per delimitarne i confini e renderla così conforme a Costituzione. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che la presunzione deve essere intesa necessariamente come relativa, pena altrimenti la violazione del principio del libero convincimento del giudice e appare essenziale che il giudice possa accertare che nel caso concreto non sussista un rapporto di proporzione tra difesa e offesa, ed è necessario evitare ogni automatismo nel riconoscimento della legittima difesa, poiché altrimenti si correrebbe il rischio di riconoscere ugualmente l'impunità a chi non soddisfa i requisiti fissati dal codice penale.
E su questo è intervenuta anche la Corte costituzionale in una nota sentenza che voglio citare, la sentenza n. 20 del 2017, ma già la sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale aveva affermato che la Costituzione italiana richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra i principi e i diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Il carattere assoluto della presunzione, quindi, della sola proporzionalità, limita invece il bilanciamento tra diritti, entrambi fondamentali, quali la sicurezza, l'integrità fisica dell'aggredito e l'integrità fisica dell'aggressore, che può, sì, essere in parte sacrificata, ma solo ove ciò sia giustificato da elementi che devono poter essere accertati in concreto.
Quindi, la presente riforma si propone, al contrario, di stravolgere questo consolidato sistema sotto due profili. In primo luogo, si specifica, al comma 2 dell'articolo 52, che la proporzionalità sia sempre sussistente nella legittima difesa domiciliare e ciò fa sì che la presunzione di proporzionalità assuma carattere assoluto. Ci si pone, così, in contrasto con quella giurisprudenza costituzionale ora citata, poiché si lede il principio del libero convincimento del giudice e non si consente un accertamento del requisito della proporzione in concreto. Il requisito della proporzionalità fra difesa e offesa è un elemento centrale per evitare che la legittima difesa si trasformi il licenza di uccidere. E lo voglio sottolineare. Quando noi diciamo “no” al far west, e lo voglio spiegare tecnicamente, perché l'eliminare, l'incidere, l'intervenire sul requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, che è un perno di questa riforma, consente a tutti di sparare, di prendere una pistola e vediamo quello che succede, quindi valutiamo con attenzione.
E non solo. La presente riforma vuole, poi, introdurre un nuovo quarto comma, in base al quale ad essere sempre presunta non è più solo la proporzionalità. E qui lo segnalo, perché il quarto comma è ancora più pericoloso del secondo: nel secondo comma si critica l'introduzione di quel “sempre”, che rende assoluta e non più relativa la proporzionalità tra offesa e difesa; nel quarto comma si va ad incidere in caratteri di assolutezza su tutta la legittima difesa, su tutti i presupposti, tra l'altro andando a contrastare con il sistema del nostro ordinamento giuridico, perché questa introduzione del quarto comma, di questa assolutezza su tutti i presupposti e requisiti della legittima difesa, varrà solo sull'articolo 52 del codice penale e non varrà, invece, per le altre scriminanti. E questo è irragionevole, perché avremo dei principi da applicare per le altri scriminanti, per le altre cause di giustificazione, e, invece, una disciplina che va ad essere modificata anche sui presupposti, intervenendo sul comma 4. E infatti, nell'articolo 1, quarto comma, con la riforma non è più solo la proporzionalità ad essere presunta, ma la legittima difesa tout-court, quando il soggetto agisca per respingere la sola intrusione violenta altrui. La presunzione sempre assoluta questa volta preclude al giudice l'accertamento non solo del requisito della proporzione, ma di tutti gli elementi costitutivi della scriminante. E i profili di incostituzionalità sono, in questo caso, ancora più evidenti, il principio del libero convincimento del giudice è del tutto sacrificato e viene precluso il bilanciamento tra i diritti, entrambi fondamentali, che anche prima citavo, della sicurezza e dell'integrità fisica.
E inoltre, altra criticità - sono sempre considerazioni tecniche - è il rapporto tra il secondo comma e il quarto comma nella riforma che state andando a votare, perché appare contraddittorio presumere la sola proporzione, nel caso di cui al comma 2, in cui un soggetto agisca a tutela della propria incolumità messa in pericolo dall'azione del reo, e presumere, al contrario, l'intera scriminante quando il soggetto agisca solo per respingere l'intrusione, ancorché violenza di un soggetto. Quindi, anche questo crea contraddittorietà e anche situazioni diverse, dove si interviene in modo diverso, alterando quei principi costituzionali che sono stati richiamati.
Secondo noi, la riforma del 2006 aveva raggiunto quell'equilibrio, anche costituzionale, infatti poi ha tenuto al vaglio costituzionale. Ma il fatto di aver tenuto al vaglio costituzionale non ci può consentire di dire oggi che terrà anche la riforma, perché, nel tenere la riforma del 2006, la Corte costituzionale ha indicato dei paletti e oggi noi andiamo oltre questi paletti. E quindi, secondo noi, già la riforma del 2006 è completa, è idonea a garantire in modo adeguato chi agisca per difendersi nel proprio domicilio, nel rispetto della nostra Costituzione. E questo è importante, perché è giusto tutelare maggiormente, come ha fatto il legislatore del 2006, chi si vede aggredito, chi vede entrare nel proprio domicilio o nel proprio esercizio commerciale una persona, magari anche coperta nel viso e con le armi.
Chiaramente chiunque avrebbe paura e necessita di una tutela, e questo c'è, basta vedere i casi giudiziari. È vero che ci sono alcuni casi in cui non è stata applicata, ma andiamoli a verificare. E allora poniamoci quello che, tra l'altro, è un altro aspetto della riforma, che è quello che recepisce un emendamento che presentò nella scorsa legislatura proprio l'onorevole Verini per quanto riguarda le spese del procedimento, il gratuito patrocinio. Infatti, l'altra cosa che si dice è: ma non è giusto che poi chi si vede aggredito, chi si vede sottoposto a un processo, si debba pagare anche le spese legali. Ben venga questa norma, ben venga la norma della sospensione da concedere solo a chi ha risarcito i familiari delle vittime o la vittima.
Ragioniamo che era all'inizio la soluzione, ce lo ha detto il professor Padovani, sull'articolo 55 e sull'articolo 59, ma anche voi, dove siete intervenuti con la modifica all'articolo 55, lo fate in modo errato, perché andate a stravolgere, e quindi non prendete nemmeno quegli aspetti positivi del disegno di legge a prima firma David Ermini, che teneva conto di una situazione, del grave turbamento della vittima, parola sottolineata anche prima dall'onorevole Paolini. È giusto che ci si chieda e si immagini un turbamento della vittima nel momento in cui si vede aggredire o si vede entrare uno in casa, e quindi è giusto intervenire e tutelare, ma va fatto correttamente. E anche dove andate a modificare l'articolo 55 del codice penale, commettete una serie di errori, escludendo la punibilità ove il soggetto abbia ecceduto i limiti della scriminante. Quindi, è una riforma che non può essere votata, che non garantisce sicurezza e che non lancia quel messaggio che oggi mediaticamente volete lanciare. Si torna indietro e non si va avanti, e sono certo che, purtroppo, questa norma sarà poi dichiarata incostituzionale dalla Corte e creerà ancora di più incertezza del diritto e meno tutela alle persone offese, a cui va convintamente il mio primo pensiero.