Discussione generale
Data: 
Lunedì, 18 Novembre, 2019
Nome: 
Alfredo Bazoli

A.C. 1524-A

Grazie, Presidente. Come ha detto la collega relatrice, che ha fatto una disamina direi molto accurata del provvedimento, che mi esonera dal fare un'altrettanta accurata disamina - e, quindi, mi concentrerò su alcuni aspetti di natura più generale e politica -, questa proposta di legge che approda in Aula ha un obiettivo, che è quello di completare il quadro della disciplina per combattere un fenomeno che sappiamo largamente diffuso, come quello del bullismo, e una disciplina che intende inserirsi, attraverso questa legge, in maniera armonica e anzi, appunto, intende completare una disciplina che già è stata introdotta nella scorsa legislatura.

E chi si trovava qui nella scorsa legislatura ricorda quali furono le discussioni e anche la lunga istruttoria che venne fatta allora per l'inserimento della legge sul cyberbullismo. Noi con questa legge intendiamo completare quel percorso che è stato iniziato nella scorsa legislatura, cercando di completare, appunto, l'assetto e la disciplina per combattere e contrastare adeguatamente questo fenomeno, con lo stesso spirito e seguendo un po' la stessa filosofia che venne, in qualche modo, inaugurata nella scorsa legislatura con la legge n. 71, cioè con l'idea che occorre certamente la repressione di questi fenomeni, ma occorre, prima ancora e, forse, anzitutto, la prevenzione: occorre dotare le istituzioni che ne sono preposte di strumenti per garantire e consentire una adeguata prevenzione, perché quello è il modo migliore per combattere fenomeni che hanno assunto dimensioni preoccupanti, anche grazie, e lo sappiamo bene, all'utilizzo degli strumenti social, che sono diventati da questo punto di vista un mezzo molto pericoloso per l'esercizio di queste forme di bullismo.

Quindi noi siamo intervenuti con questo spirito e abbiamo fatto una lunga istruttoria - lo ricordava prima la relatrice - che ha consentito di pervenire anche a modifiche sostanziali e profonde del testo inizialmente portato all'esame della Commissione e, quindi, del testo che arriverà in Aula. Questo a testimonianza del fatto che ci si è accostati a questo tema con spirito molto laico, con la volontà di approfondire, con la volontà di capire, con la volontà di confrontarsi in maniera genuina, senza pregiudizi e con la voglia di arrivare ad un lavoro finale il più possibile condiviso. Voglio dirlo anche qui: al di là degli accenti anche polemici che, a volte, abbiamo registrato durante i lavori di Commissione, mi auguro che alla fine del percorso, anche del lavoro che si farà in Aula, si possa avere una condivisione molto larga e molto ampia, perché io credo che si sia fatto un lavoro accurato sul quale ritengo possa esserci una condivisione che va anche al di là della semplice maggioranza.

Dicevo che è stato fatto un lavoro che è anche approdato a modifiche significative, ma che però è stato caratterizzato da uno spirito e da una volontà di completare, di inserirsi dentro un apparato e una disciplina che già c'è nel nostro ordinamento, con l'idea di migliorarlo, di colmare le lacune, di integrare e, magari, di valorizzare ancora di più l'assetto che, in particolar modo, anche con la legge n. 71 del 2017 è stato introdotto nel nostro ordinamento. Noi siamo intervenuti, innanzitutto, sulla norma penale che oggi viene utilizzata per combattere il fenomeno del bullismo e anche del cyberbullismo, che è l'articolo 612-bis, cioè l'articolo che punisce gli atti persecutori. C'è stata una discussione in Commissione sull'opportunità o meno di inserire accanto alla fattispecie che oggi è prevista dall'ordinamento, cioè l'articolo 612-bis, una fattispecie autonoma di punizione del bullismo. Dopo questa discussione, la maggioranza è pervenuta alla conclusione, anche sulla scorta di valutazioni, per vero, a me pare largamente maggioritarie, che ci sono pervenute dagli esperti della materia che abbiamo audito sul tema, che fosse il caso di non toccare la fattispecie penale, cioè l'articolo 612-bis, sul quale si è sedimentata una giurisprudenza che riteniamo ormai sufficientemente consolidata per consentire di dire che c'è oggi già una fattispecie adeguata a combattere i fenomeni del bullismo. Ci siamo limitati, quindi, ad intervenire su quella fattispecie in modo molto calibrato e molto circostanziato per introdurre non una nuova condotta che, in qualche modo, definisse gli atti persecutori e anche gli atti di bullismo, perché ci è stato spiegato che le condotte, così come oggi individuate dall'articolo 612-bis, sono condotte che sono individuate in maniera adeguata, ma abbiamo ritenuto importante e opportuno intervenire individuando, invece, un nuovo evento al verificarsi del quale, in esito alle condotte già punite dall'articolo 612-bis, si integra la fattispecie di atti persecutori e, cioè un evento che è caratteristico dei fenomeni di bullismo, cioè l'evento della emarginazione. Quindi, come ricordava prima la collega relatrice, dentro la fattispecie già oggi prevista per gli atti persecutori, accanto agli altri eventi che sono contemplati e all'esito dei quali si integra la fattispecie di atti persecutori, l'ulteriore evento che è stato introdotto è quello della condizione di emarginazione come conseguenza per la vittima degli atti di bullismo e, quindi, degli atti, delle molestie previste per le condotte punibili dalla fattispecie. In questo modo, noi riteniamo di aver completato un assetto normativo che punisce adeguatamente, con un reato specifico, gli episodi e gli atti di bullismo, senza scardinare una fattispecie che è già prevista e sulla quale c'è stata una sufficiente e consolidata giurisprudenza, che ci ha sconsigliato dall'intervenire in maniera più forte, più pesante, come legittimamente altri gruppi e altri soggetti politici avevano chiesto; ma noi riteniamo di avere sufficienti argomenti e ragioni, peraltro suffragati anche, come dicevo poc'anzi, dalle valutazioni maggioritarie degli esperti della materia, per ritenere che con questo si sia fatto un lavoro accurato e adeguato per completare anche la fattispecie penale.

Come dicevo, si è intervenuti, in particolare, per cercare di integrare e migliorare il quadro giuridico e la disciplina di contrasto alla fattispecie e ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, dentro il solco della disciplina già approvata nella scorsa legislatura dalla legge n. 71 del 2017 e, cioè, con l'idea che va bene la repressione, ma che è soprattutto, attraverso la prevenzione che si può contrastare adeguatamente il fenomeno. Quindi, siamo intervenuti sulla legge n. 71 per integrarla: la legge n. 71 è una legge che è stata fatta con l'idea di combattere il fenomeno oggi certamente più visibile e pericoloso del bullismo, cioè gli atti di bullismo attraverso i social, attraverso le piattaforme web, attraverso Internet, cioè quegli atti di bullismo che hanno la caratteristica di propagarsi con una velocità straordinaria e di creare dei danni assolutamente inaccettabili per le vittime; sappiamo che questo ha portato anche tanti ragazzi che ne sono stati vittime a gesti estremi. Quindi, quella legge aveva quella finalità. Ma noi, proprio perché quella legge era una legge fatta molto bene, arrivata, anche quella, dopo una grande discussione, dopo una discussione sia alla Camera che al Senato che aveva consentito di trovare un quadro largamente condiviso, abbiamo ritenuto che quella legge potesse essere un valido strumento anche per i fenomeni di bullismo e, quindi, anche per i fenomeni di bullismo che non avvengono attraverso il web, quindi attraverso atti di molestie effettive, fisiche, di cui peraltro la cronaca conosce la diffusione. Anche oggi, che sono largamente più noti i fenomeni di cyberbullismo, ma ci sono anche quelli di bullismo vero e proprio, abbiamo ritenuto che fosse opportuno integrare la legge n. 71 con un riferimento, anche per quei principi e quelle disposizioni che sono contenuti nella legge n. 71 per la prevenzione del fenomeno; abbiamo ritenuto importante che si integrasse quella legge con il riferimento anche ai fenomeni del bullismo.

Anche qui, voglio dire per non nascondere le questioni sulle quali io credo, probabilmente, si discuterà anche nei prossimi giorni in Aula, sappiamo che, anche qui, siccome in quella legge c'è una definizione del cyberbullismo e siccome noi integriamo quella legge con l'indicazione del bullismo, qualcuno ha detto che sarebbe stato opportuno integrare quella legge con una definizione ai fini di quella legge, quindi non ai fini penali del bullismo. È un'opinione certamente legittima, non nego che probabilmente forse su questo si potrebbe fare una valutazione anche differente e può anche darsi che nel corso dell'ulteriore esame della legge al Senato su questo si possa fare una valutazione differente, perché non credo che questo cambierebbe il quadro generale, mi sento però di dire che già così l'assetto normativo è sufficientemente chiaro, se è vero come è vero che noi abbiamo introdotto nella legge n. 71 del 2017 e, in particolare, nell'articolo 5 della stessa legge n. 71, una espressa definizione, tra i compiti del dirigente scolastico che venga a conoscenza di fenomeni che erano previsti di cyberbullismo; noi oggi diciamo: «Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica (…)». Penso che da qui si evinca in maniera chiara che cosa si intende per bullismo ai fini di questa legge, cioè se noi diciamo, dentro questa legge, che il dirigente scolastico deve intervenire in tutti i casi in cui venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di quegli atti di cui all'articolo 1, cioè quelli di quella definizione di cyberbullismo, anche realizzati in forma non telematica. Ecco, penso che questo chiarisca in maniera inequivoca che cosa si intende per atti di bullismo, quindi non di cyberbullismo, ai fini della legge n. 71 del 2017. Quindi, io credo di poter dire, con tutta tranquillità, che non è strettamente necessario inserire nella legge 71 del 2017 una definizione specifica di bullismo, dei fenomeni di bullismo, perché mi pare che dal tenore della norma che noi andiamo ad approvare si possa tranquillamente ricavare, in maniera abbastanza chiara, che cosa si intende per fenomeni di bullismo.

Quindi noi, con questa integrazione della legge n. 71 del 2017 penso che facciamo un'opera di valorizzazione di quella legge. Noi valorizziamo i principi e gli obiettivi di quella legge, che estendiamo anche ai fenomeni di bullismo, dai fenomeni di cyberbullismo cui era espressamente dedicata. Quindi, penso che sia un lavoro che va nella direzione inaugurata nella scorsa legislatura e che è una direzione credo adeguata, credo utile, credo opportuna perché, ripeto, va bene la repressione, anche la repressione di natura penale, ma noi dobbiamo agire soprattutto sul piano educativo e sul piano della prevenzione, perché senza questi obiettivi, senza questi strumenti noi non riusciamo a fare un lavoro serio di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

 

E poi siamo intervenuti anche su una parte di una disciplina che già l'ordinamento prevede, cioè le misure cosiddette amministrative, la competenza cosiddetta amministrativa del tribunale dei minorenni, anche qui con l'idea di cogliere l'occasione per migliorare e completare e integrare una disciplina che è già prevista dall'ordinamento – che è già prevista dall'ordinamento –, ma che era ormai direi antiquata, che aveva necessità di un miglioramento, di un'integrazione, di un completamento per renderla adatta e al passo con i tempi. E voglio citare, a questo proposito, le cose che ha scritto – le ha pronunciate quando l'abbiamo audito, ma poi ha lasciato anche un contributo scritto – il procuratore del tribunale dei minorenni di Milano, che ha detto esattamente che la competenza amministrativa del tribunale per i minorenni «per quanto bisognosa di una nuova fisionomia,» – quindi, lui riconosceva e riconosce che c'è la necessità di intervenire per completare questa disciplina – «continua a rappresentare un prezioso strumento di intervento sui fenomeni del disagio e del disadattamento minorile». Questo ha detto il procuratore del tribunale dei minorenni di Milano, e ha fatto quindi anche una serie di proposte per intervenire e completare questa disciplina, che io penso di poter dire in larga parte sono state recuperate e integrate nella proposta di legge che arriverà in Aula nei prossimi giorni, tanto è vero che questa disciplina è stata largamente modificata e integrata con, diciamo, l'introduzione di elementi di garanzia e di elementi di completamento della procedura, che io penso nessuno possa contestare siano e rappresentino un grande passo in avanti rispetto all'attuale disciplina di questa previsione, che appunto è stata introdotta nell'ordinamento ancora negli anni Trenta e poi modificata negli anni Cinquanta. Io voglio, in particolare, ricordare quali sono questi miglioramenti. Intanto un miglioramento sostanziale con questa nuova disciplina di questa previsione - ricordo è l'articolo 25 di un regio decreto del 1934, che appunto poi è stato modificato nel 1953, ma che abbisognava evidentemente di un bel tagliando - con cui non solo si allarga il raggio d'intervento della materia, perché appunto il tribunale e il procuratore della Repubblica possono intervenire anche quando ci sono condotte aggressive anche in gruppo, non solo quando ci siano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, ma anche quando ci sono condotte aggressive, quindi quando ci sono fenomeni esattamente di bullismo, ma in particolare noi prevediamo non più solo una duplice possibilità per il tribunale dei minorenni - e cioè com'era previsto dalla legge attualmente vigente - l'affidamento del minore al servizio sociale minorile o il collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psicopedagogico; queste erano le due alternative oggi previste dall'articolo 25. Noi, invece, integriamo queste possibilità attraverso la possibilità di attivare un percorso di mediazione, la possibilità di attivare un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo e sevizi sociali. Cioè, noi ampliamo il ventaglio delle misure che sono oggi previste ai fini della prevenzione di fenomeni di disagio e di degrado che riguardano i minori, nell'interesse dei minori, e abbiamo integrato questo apparato in modo da dare al tribunale dei minorenni strumenti aggiuntivi adeguati alla realtà dei tempi. In più, abbiamo integrato questo procedimento attraverso la previsione della necessità che il minore venga sempre ascoltato, della necessità che i genitori dei minori vengono ascoltati, dell'opportunità della presenza di un difensore, cioè tutte cose che integrano una disciplina vecchia, che aveva bisogno di un largo, di un poderoso tagliando. Tutte queste cose noi le facciamo per completare un apparato e una disciplina che aveva bisogno di essere integrata e completata, senza avere alcuna ambizione di aver fatto la norma perfetta: sappiamo che ancora si potrà, o magari si dovrà, intervenire e anzi ci auguriamo che anche con il concorso delle opposizioni si possano fare miglioramenti ulteriori, ma riteniamo in coscienza di aver fatto un buon lavoro, un buon lavoro che va nella direzione giusta per combattere e contrastare fenomeni così diffusi e così pericolosi per la nostra società e per i nostri ragazzi.