Esame di questione pregiudiziale
Data: 
Mercoledì, 7 Giugno, 2017
Nome: 
Fancesco Sanna

C. 2352 e abb.

Grazie. Credo che tutti noi sappiamo che il nostro sistema costituzionale deve funzionare e non può esserci più a lungo di quello che abbiamo lasciato, soprattutto dopo le sentenze della Corte che hanno sanzionato il precedente sistema elettorale e in una parte quello che abbiamo chiamato Italicum, non possiamo alla fine della legislatura lasciare un buco, perché questo buco non è solo un buco normativo costituzionale, ma è anche un buco di organizzazione della democrazia.

Dico solo questa come argomentazione di base circa la costituzionalità necessaria dello sforzo che stiamo facendo tutti insieme per dare al Paese una legge elettorale, e tralascio l'argomentazione se questa debba essere condivisa a maggioranza più larga di quella che abbiamo fatto la volta scorsa. Deve essere una legge elettorale che fondi una significativa adesione del sistema politico e sociale italiano verso l'istituto della democrazia parlamentare. È per questo motivo che penso che non bisogna fare, come hanno tentato di fare le eccezioni di costituzionalità, delle obiezioni imprecise, delle contestazioni che non sono fondate nemmeno sulla lettura del testo, perché, colleghi, dire che qui c'è un contrasto con l'articolo 53, 56 e 57 della Costituzione significa confondere quello che, da oltre settant'anni, la nostra Costituzione definisce come circoscrizioni elettorali con le sub circoscrizioni, che noi, invece, chiamiamo collegi nella nostra legge.

E guardate che, per quanto riguarda la rispondenza tra il popolo italiano, come esso è distribuito nel territorio italiano, e il numero di parlamentari che eleggeranno Camera e Senato, questo che noi facciamo nella legge, nel testo che ci apprestiamo a votare, è perfettamente adeguato alla Costituzione. Difatti, se voi andate a leggere, non viene modificata la norma fondamentale del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che raccoglie tutta la normativa elettorale per quanto riguarda la Camera, e, invece, viene confermato nel testo che avete davanti per quanto riguarda il Senato all'articolo 2, comma 1, della nostra legge. Che cosa dice, che cosa afferma questa disposizione, sia per la Camera che per il Senato? Che solamente all'atto della indizione dei comizi elettorali, cioè quando il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e convoca le elezioni, con questo atto, un decreto del Presidente della Repubblica, si attribuisce, ad ogni circoscrizione elettorale, più delle regioni alla Camera dei deputati, una per regione coincidente per regione al Senato della Repubblica, il numero di seggi che, in forza della popolazione censita all'ultimo censimento pubblicato, spettano loro.

Quindi, sarà una cosa che noi non scriviamo nella nostra legge, ma scriverà il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, al momento della indizione delle elezioni. Non confondiamo il numero di collegi uninominali stabilito dalla legge con il numero dei seggi assegnato ad ogni circoscrizione e ad ogni regione, perché sappiamo che il numero dei collegi uninominali è inferiore, per come è scritto nelle tabelle che qui sono evocate in contestazione, rispetto al numero dei seggi. Questo è il tema. Poi c'è una rete di protezione: sono le tabelle che definiscono i seggi e i collegi uninominali a cui essi corrispondono, ma è, soprattutto, la delega contenuta all'articolo 3, che afferma che, anche all'interno delle circoscrizioni, verrà fatta una omogeneizzazione del rapporto tra la popolazione e i collegi uninominali. Questo, però, avviene dopo, dopo che il Presidente della Repubblica avrà assegnato a ciascuna regione, sulla base del censimento pubblicato, il numero di parlamentari alla Camera e al Senato. Per questo motivo, chiedo ai colleghi di votare con tutta serenità contro le eccezioni di costituzionalità presentate dalle opposizioni (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).