Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 13 Marzo, 2017
Nome: 
Fabrizia Giuliani

A.C. 1063-A

 

Grazie, Presidente. La proposta di legge in esame oggi interviene sul diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e, rispetto alla proposta iniziale dell’onorevole Bonafede, è stata modificata in modo sostanziale nel corso dell’esame in Commissione.

Nel nostro ordinamento il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova la sua corrispondenza nell’articolo 2059 del codice civile, il quale tuttavia si limita a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. L’articolo in questione non fornisce, inoltre, una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo un danno solo morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate, come la distinzione tra danno biologico, considerato come danno alla salute in senso stretto, danno morale, danno esistenziale e così via.

Per questo risarcimento il quadro normativo si è rivelato insufficiente a garantire la certezza del diritto, rimandandolo, in generale, alla legge concernente i singoli ambiti.

Alcune incertezze sono inoltre derivate dall’applicazione dell’articolo 1226 sulla valutazione equitativa del danno da parte del giudice, quando tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. La liquidazione del danno non patrimoniale infatti, che, in quanto equitativa, si presta ontologicamente a interpretazioni difformi, oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse sofferenze suscettibili di risarcimento è stata da sempre caratterizzata da una notevole diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio: una difformità che ha prodotto un’estrema incertezza nell’individuazione di parametri oggettivi di riferimento e, in definitiva, un’applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini - questo è il punto -, che si sono spesso visti riconosciuti diversi risarcimenti per casi analoghi.

Il percorso della giurisprudenza di legittimità, avviato nel 2008, è culminato con la sentenza della Cassazione, terza sezione, 7 giugno 2011, che, ribadendo il criterio dell’onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile, già sancito con la sentenza della Cassazione 2008, ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette tabelle di Milano, adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte, e del danno non patrimoniale in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Si tratta dunque della liquidazione congiunta dei danni liquidati a titolo di danno biologico e di danno morale. Le tabelle di Milano, rivalutate secondo gli indici Istat nel 2014, incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva, nonché percentuali di aumento personalizzate, laddove il caso presenti provate peculiarità. Solo in casi eccezionali si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi.

Tale quadro normativo-giurisprudenziale va inoltre integrato con le previsioni del codice delle assicurazioni private, il cui articolo 138 prevede che il Governo addotti un regolamento che in termini di sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico, per le lesioni di non lieve entità.

Tornando al provvedimento in esame, dopo le modifiche attuate in Commissione, il ddl consta di due articoli, attraverso i quali sono state allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione con valutazione equitativa del danno non patrimoniale. Al giudice - sempre secondo il dettato del provvedimento - è consentito di aumentare il risarcimento fino al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

Il provvedimento è da considerarsi, quindi, come un passo avanti importante, soprattutto se associato al ddl in materia di concorrenza, attualmente in esame al Senato, che interviene in materia omogenea rispetto alle modifiche introdotte presso la Commissione giustizia. La ringrazio.