Esame di questioni pregiudiziali e di questioni sospensive
Data: 
Giovedì, 16 Marzo, 2017
Nome: 
Enzo Lattuca

A.C. 1142-A ed abbinate

Signor Presidente e onorevoli colleghi, le questioni pregiudiziali all'esame di quest'Aula sollevano dubbi circa la legittimità costituzionale della proposta di legge approvata dalla Commissione affari sociali in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
  I parametri di costituzionalità che vengono invocati sono diversi: gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione di Oviedo in materia di biomedicina.
  Gli argomenti utilizzati dai presentatori tuttavia non convincono, al contrario, questa Camera sente il dovere di colmare una lacuna legislativa: questa sì, rischia di porre il nostro ordinamento e la nostra responsabilità di legislatori di fronte ad un conclamato conflitto con i principi della nostra Costituzione. Gli stessi articoli che vengono citati per censurare il riconoscimento della possibilità per ogni persona di esprimere anticipatamente le proprie volontà, i propri desideri, per utilizzare le parole della Convenzione di Oviedo in ordine ai trattamenti sanitari a cui si intende essere sottoposti in caso di necessità, quegli stessi articoli della nostra Costituzione
esigono un intervento legislativo. Non vi è, infatti, alcun ragionevole dubbio nel ritenere che il principio dettato dall'articolo 32 della Costituzione si traduca nel diritto del paziente nel pieno possesso delle proprie facoltà intellettive di rifiutare un qualsiasi trattamento sanitario, anche quando, sottraendosi, è consapevole di andare incontro alla morte. Con questa legge, finalmente, si disciplina il consenso informato, dopo decenni nei quali per via amministrativa e giurisprudenziale tale istituto è entrato nella pratica del rapporto medico-paziente come un momento fondamentale di quell'alleanza terapeutica tante volte invocata.
  Ma, quando il paziente si trova nella condizione, reversibile o irreversibile, di incapacità di intendere e di volere, il nostro ordinamento non consente condizioni di uguaglianza e di effettività per quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Ora, con questa legge, si introduce la possibilità – la possibilità, voglio ripeterlo – di proiettare nel futuro, di proiettare in un momento che ognuno si augura mai arriverà, le proprie personali dichiarazioni anticipate di trattamento o, come spesso è stato definito, il proprio testamento biologico. Fino ad oggi, occorre ricordarlo, solo la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto, per casi specifici, al prezzo di un dolore profondo, trascinato nel tempo, la ricostruzione in via presuntiva della volontà del paziente non più cosciente.
  Si colma così, con questa legge, una lacuna ormai unica tra i Paesi contraenti quelle stesse convenzioni internazionali sopra citate. Con questo provvedimento, a ben vedere, si fa vivere fino in fondo quanto previsto dalla Costituzione: il diritto alla vita; il diritto alle cure, che mai può trasformarsi in un dovere coercibile di vita o di cura; il rispetto della dignità umana, che non può che passare dal principio di autodeterminazione della persona (ciascuno, e solo ciascuno per sé, può determinare il confine oltre il quale la propria dignità verrebbe violata); il diritto alla libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione, che, ben lungi dall'essere solamente libertà dagli arresti, si sostanzia in diritto all'intangibilità del proprio corpo, all'inviolabilità della propria integrità fisica.
Con riguardo alle obiezioni specifiche sollevate da chi si oppone all'approvazione di questo progetto di legge, tengo a precisare che non solo la costante giurisprudenza, ma la quasi totalità della comunità medico-scientifica concorda sulla necessità di assimilare la nutrizione e l'idratazione artificiale ai trattamenti terapeutici in senso stretto per via del loro carattere invasivo e per via delle procedure sanitarie e delle condizioni di professionalità che si rendono indispensabili per essere sottoposti a questo tipo di pratica. E voglio dirlo per inciso, Presidente: non si può parlare di cibo ed acqua, perché non è questo il punto, ma è altrettanto vero che nemmeno cibo e acqua possono essere imposti ad una persona cosciente.
  E ancora, è difficile pensare che la configurazione di un diritto all'obiezione di coscienza sia fattibile, sia pensabile da parte del personale medico rispetto a condotte che sono condotte omissive, ovvero di fronte alla legittima pretesa del paziente di non essere sottoposto, di non sottoporre il proprio corpo a cure non desiderate. Presidente, mi rendo conto della sensibilità della materia che stiamo affrontando e anche della delicatezza che richiede nell'essere trattata in questa sede; non potrebbe essere altrimenti, quando si parla di vita, per tanti un dono sacro, per alcuni frutto del caso, per alcuni ancora una condanna, e quando si parla di morte come ultima linea rerum, ma credo che, arrivati a questo punto, con colpevole ritardo, non possiamo sottrarci da questa responsabilità, e credo che dobbiamo, senza ulteriore indugio, esercitare questa responsabilità con cautela e lucidità. Signor Presidente, il gruppo del Partito Democratico esprimerà il voto contrario alle questioni pregiudiziali di costituzionalità qui presentate.
  Il testo approvato dalla Commissione affari sociali, in conformità ai principi costituzionali, ha il grande pregio di farlo nel pieno rispetto del principio di laicità, rifiutando la logica del perfezionismo giuridico, e consentendo, quindi, a ciascuno di determinare la propria esistenza senza essere costretto a subire trattamenti sanitari contro la propria volontà (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Congratulazioni)