Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Martedì, 5 Luglio, 2016
Nome: 
Eleonora Cimbro

A.C. 3458

Signor Presidente, intanto mi preme in premessa dire che questo accordo si inserisce all'interno di un quadro di collaborazione con un Paese che noi riteniamo assolutamente strategico sul piano della sicurezza in un momento cruciale per l'Europa e anche per il Mediterraneo. Il primo dei due accordi che questa Assemblea è chiamata a ratificare segue il modello della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957 ed integra le disposizione della Convenzione siglata dal nostro Paese con il Regno del Marocco nel 1971 in materia di reciproca assistenza giudiziaria, e che limitava l'estradizione in materia di reati fiscali, di imposte dogana e di cambio. Tale intesa è finalizzata a migliorare la cooperazione tra i due Paesi ed a rafforzare il contrasto al crimine internazionale. Tra le disposizioni introdotte dal provvedimento, mi preme segnalare quella relativa alla non applicabilità della pena di morte o di altre pene contrarie alla legge dello Stato richiesto; vi è inoltre la previsione di alcune ipotesi in cui si può opporre un rifiuto all'estradizione qualora si tratti di reati politici e vi sia il fondato timore che nei confronti della persona da estradare vi siano rischi di discriminazione, o nei casi in cui sia intervenuto un provvedimento di amnistia, di indulto, di grazia e in casi similari. 
Passando alla trattazione del secondo Accordo, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, vorrei porre all'attenzione di quest'Aula che la sua ratio è quella di consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione e il reinserimento sociale. Si è giunti alla stipula di questa intesa in considerazione della mancanza di uno strumento internazionale con Rabat in materia: infatti è da rilevare che il Regno del Marocco non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, ed aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio stesso; quest'ultima, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive. L'intesa prevede che il trasferimento dei detenuti possa avvenire solo per i cittadini di uno solo dei due Stati contraenti, soltanto se la sentenza è esecutiva, se il periodo da espiare è superiore all'anno, e se il reato commesso è previsto come tale anche dall'altro Stato; per quanto detto l'Accordo non si applica dunque ai cittadini con doppia cittadinanza. Disposizioni specifiche regolano il trasferimento dei detenuti, che può avere luogo o su richiesta di uno dei due Stati contraenti o degli stessi detenuti: a norma dell'Accordo, infatti, il detenuto deve essere previamente informato della possibilità di trasferimento prevista dalla Convenzione, e comunque il trasferimento non può in ogni caso avere luogo senza il consenso espresso dal detenuto stesso. Altra disposizione garantista di rilievo contenuta nell'intesa al nostro esame è la previsione che il detenuto non possa essere processato, arrestato e condannato per gli stessi fatti che hanno già determinato la sua condanna nell'altro Stato. 
Considerando che questo Accordo è da collocarsi in un quadro caratterizzato dal costante rafforzamento dei rapporti bilaterali tra il nostro Paese ed il Marocco in tutti i settori – uno su tutti, l'azione di contrasto al terrorismo, di cui sono testimonianza i numerosi recenti incontri bilaterali anche a livello parlamentare – ne auspico una rapida approvazione; ciò anche in considerazione della precisa opzione di politica estera da parte del Governo di Rabat, che si esplica in una dimensione multipolare e che tende ad una sempre maggiore apertura nei confronti dell'Unione europea, come ricordavo all'inizio.