Relatrice
Data: 
Lunedì, 4 Novembre, 2019
Nome: 
Lia Quartapelle Procopio

A,C. 1988

 

Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca la ratifica di tre accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dal nostro Paese a con la Repubblica federale della Nigeria nel novembre 2016, concernenti, rispettivamente la materia dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.

La Nigeria, che conta oltre 190 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana.

Per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100.000 nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa.

L'ampliamento della collaborazione bilaterale, non solo sul piano economico e politico, costituisce una opportunità da cogliere per l'Italia, anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria.

L'Accordo di estradizione, composto di venticinque articoli, impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

L'intesa individua, innanzitutto, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi.

Il Trattato esplicita i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio dell'estradizione, fra cui i reati politici, e quelli per opporre un rifiuto facoltativo.

Le norme contenute nell'Accordo vietano, fra l'altro, la ri-estradizione verso uno Stato terzo della persona estradata e disciplinano la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio, l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona, le modalità di consegna della persona da estradare, i casi di consegna differita e temporanea e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta.

Il secondo Accordo in esame, che concerne la mutua assistenza in materia penale ed è composto di trentuno articoli, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale.

In virtù di tale Accordo, conformemente a quanto disposto da analoghi trattati bilaterali già sottoscritti dal nostro Paese, le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulti essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo, nel definire il suo ambito di applicazione, precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, l'assunzione di prove, il trasferimento di persone detenute, la protezione di vittime e testimoni e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri.

L'Accordo prevede, inoltre, la possibilità di scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte e impegna le due Parti a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza.

L'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, composto di ventiquattro articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

Il testo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento e le modalità per richiederlo, e stabilisce altresì le procedure per la consegna della persona condannata. Vengono disciplinate, inoltre, le modalità di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento, la cessazione dell'esecuzione della condanna, le ipotesi di revisione della sentenza o quelle in cui sia accordata la grazia, l'amnistia o l'indulto alla persona condannata.

Si tratta di un Accordo importante se si considera la condizione di sovraffollamento che caratterizza le carceri italiane, in cui si trovano attualmente circa ventimila detenuti stranieri, pari al 33 per cento del totale. Di essi i detenuti nigeriani rappresentano circa il 7 per cento, secondo i dati riferiti dal rapporto dell'Osservatorio Antigone (riferiti al marzo 2019).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in oltre 200 mila curo annui, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Confido in una celere approvazione di questo disegno di legge riguardante un pacchetto d'intese bilaterali che avvia un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-nigeriani, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori, soprattutto dalla Nigeria verso l'Italia, che recano inevitabilmente con sé anche fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, di conseguenza, rafforzano l'esigenza di disciplinare uniformemente e coerentemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.