Relatrice
Data: 
Lunedì, 4 Novembre, 2019
Nome: 
Lia Quartapelle Procopio

A.C. 1989

Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, la scelta di sottoscrivere una apposita convenzione bilaterale tra Italia ed Argentina sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo l'Argentina aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

Il trattato bilaterale oggetto della presente ratifica è, infatti, finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua o di eseguire la misura di sicurezza nel proprio Paese di origine.

Il testo, composto da 21 articoli, disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento e le modalità per richiederlo, precisando che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Stabilisce, altresì, le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza. Altre norme sono poi espressamente dedicate alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento, alle ipotesi di revisione della sentenza, alla cessazione dell'esecuzione della condanna e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa. Il Trattato stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contrenti, e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale e la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 24 mila euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori. La relazione tecnica al provvedimento informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 26 cittadini argentini, tredici dei quali con titolo definitivo. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Raccomando conclusivamente l'adozione in via definitiva di questo testo che non segnala criticità né di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale alle quali è vincolato il nostro Paese.