A.C. 3918-A
Il disegno di legge in oggetto autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi la cui sottoscrizione ha comportato modifiche al codice penale; il disegno di legge pertanto si compone formalmente di nove articoli, sostanzialmente di otto visto che l'articolo quarto è stato abrogato nel corso dell'esame in commissione. I primi due, come di consueto, disciplinano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, gli articoli dal 3 al 7 intervengono come detto sul codice penale e sulla relativa giurisdizione, l'articolo 8 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, ovvero l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 9 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Relativamente agli articoli che vanno a incidere sul codice penale l'articolo 3 inserisce la fattispecie di "prelievo di organi" oltre a quella del "traffico di organi" tra le aggravanti del reato di associazione a delinquere (art. 416) quindi interviene sull'art. 601 "traffico d'organi" introducendo i commi ter, quater, quinques, sexties, septies sul prelievo di organi e tessuti da persona vivente, pene da 6 a 12 anni, sull'uso da parte del beneficiario - pena ridotta di un terzo - sulle responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, sulle aggravanti se la persona oggetto del prelievo è in stato di inferiorità fisica o psichica, sull'interdizione perpetua per il personale medico. L'art. 4 che modificava la legge 91/1999 risulta abrogato dalle commissioni per esigenze di coordinamento. L'art. 5 istituisce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di prelievo e traffico d'organi, mentre l'articolo 6 esenta il Governo italiano dall'applicare l'articolo 10, par. 1, lett. e) della Convenzione, che impone come criterio di giurisdizione la perseguibilità del reato commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio» essendo il principio della "residenza abituale" non previsto nel nostro ordinamento. Infine l'art. 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, la struttura responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani, e per ricevere denunce di reati commessi nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza.
Venendo invece al contenuto della Convenzione, essa si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli. Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione ovvero la prevenzione e il contrasto al traffico di organi umani e la relativa promozione di una efficace cooperazione internazionale al riguardo. Tale tutela dei diritti è ovviamente prevista erga omnessenza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale, alla disabilità. Il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti. Il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale e in assenza di accordi bilaterali assegna alla Convenzione la funzione di base legale sostitutiva. Il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime e dei testimoni. Il capitolo V (articoli 21-22) impegna i contraenti ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema per i pazienti. Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia. Il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali non escludendo possibili ulteriori accordi bilaterali o multilaterali nelle medesime materie, per facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emendamenti alla Convenzione e le clausole finali.