Relatrice
Data: 
Martedì, 19 Maggio, 2020
Nome: 
Laura Boldrini

 A.C. 2207

 

La ringrazio, signor Presidente. Ringrazio la signora Viceministra per essere presente in quest'Aula, i colleghi e le colleghe. Il 21 giugno 2019 nel centenario della nascita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), con decisione che definirei storica, veniva adottata a larga maggioranza degli Stati membri, dopo un processo negoziale durato ben quattro lunghi anni, la Convenzione n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, sulla cui ratifica riferisco oggi in quest'Aula. Quando i 5.700 delegati tra rappresentanti di Governo, lavoratori e datori di lavoro dei 187 Stati membri dell'ILO hanno adottato la Convenzione, unitamente alla raccomandazione n. 206, hanno espressamente raccolto anche il messaggio di Papa Francesco, che è stato inviato per l'occasione, che sottolineava l'importanza del lavoro non solo come fonte di reddito ma anche come mezzo per elevare la dignità della persona elogiando in questo l'operato, l'impegno e l'esistenza stessa dell'ILO. In Italia, secondo dati Istat del 2018, signor Presidente, sono circa 9 milioni le donne, di cui 1,4 milioni sul lavoro, e quasi 4 milioni gli uomini - parliamo di persone di età compresa tra i 15 e i 65 anni - che dichiarano di aver subito ricatti e molestie sessuali durante la loro vita; una persona su sei dichiara di aver subito atti di violenza, molestie o attenzioni sessuali indesiderate sul lavoro. Quindi stiamo parlando di un fenomeno purtroppo molto diffuso nel nostro Paese. In un Paese come il nostro che, come è noto, è di avanzata tradizione giuslavorista, il valore aggiunto della Convenzione si esplica sotto molteplici punti di vista. La Convenzione in primo luogo riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso e una violazione dei diritti umani, possono rappresentare una minaccia alle pari opportunità ed essere incompatibili con il lavoro dignitoso. Essa definisce inoltre in termini ampi la violenza e le molestie fondate sul genere come, cito, “insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione sia ripetutamente, che si prefiggono causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale ed economico” e dunque comprendendo abusi fisici e verbali, stalking e mobbing. Nel nostro Paese la ratifica della Convenzione permetterebbe in particolare di tutelare le situazioni che sono limitate a un solo episodio e dunque non coperte dall'attuale nozione giurisprudenziale del mobbing che richiede la reiterazione della condotta per almeno sei mesi.

La Convenzione tutela ogni persona nel mondo del lavoro a prescindere dal relativo status contrattuale: guardate questa è veramente un'innovazione direi rivoluzionaria, perché si comprendono anche i volontari e le volontarie, le persone che frequentano corsi di formazione, di tirocinio, di apprendistato, coloro che sono alla ricerca di un lavoro, nonché i lavoratori e le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia terminato. In maniera speculare la Convenzione protegge anche i datori di lavoro, cioè gli individui - cito - “che esercitano l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice e datore di lavoro” e “si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e nell'economia informale”.

La Convenzione riconosce poi che le violenze e le molestie possono verificarsi - è un'altra importante novità - persino in luoghi diversi da quello di lavoro inteso in senso fisico, vale a dire quindi pure in comunicazioni anche per via telematica, viaggi e attività sociali nonché negli alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro e durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro. Rispetto a questo ampio ambito di applicazione sono inquadrati gli obblighi degli Stati membri che sono chiamati ad adottare disposizioni definitorie interne sulla violenza e sulle molestie conformi alla Convenzione e che prescrivano ai datori di lavoro le misure di prevenzione da adottare proporzionalmente al loro grado di controllo, erogando formazione e formando i soggetti interessati, in generale dunque sono chiamati ad adottare le misure necessarie sia preventive sia repressive.

Inoltre gli Stati sono tenuti a garantire alle potenziali vittime l'accesso alla giustizia in maniera effettiva, signor Presidente, e a predisporre misure rimediali. Gli Stati sono infine anche chiamati ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego anche per i gruppi vulnerabili o i gruppi in situazione di vulnerabilità. Dal punto di vista dei profili attuativi interni - è bene ribadirlo - l'Italia è già ben attrezzata per certi versi anche oltre il dettato della Convenzione, come è emerso in occasione degli approfondimenti istruttori svolti dalla Commissione Affari esteri, con le organizzazioni sindacali le quali hanno auspicato che la ratifica della Convenzione sia accompagnata da una clausola di non regresso utile a evitare che l'atto internazionale, laddove la normativa interna sia più stringente, possa essere invocata per un regresso del livello generale di protezione assicurato a lavoratori e lavoratrici. Dall'avvio dell'esame in Commissione affari esteri, avvenuto nel dicembre 2019, è stato quindi deliberato un articolato percorso di audizioni volte ad acquisire spunti, valutazioni e proposte da parte dei soggetti maggiormente coinvolti e mi riferisco a partire dagli stessi rappresentanti dell'ILO, dalle organizzazioni sindacali che sono state tutte audite, CGIL, CISL, UIL e UGL, di Confindustria e della società civile. Voglio qui richiamare il contributo sostanziale della società civile che ha evidenziato alcune questioni cruciali connesse strettamente alla Convenzione in esame come il sommerso rappresentato dalle donne straniere; le donne migranti particolarmente vulnerabili perché impiegate in ambienti domestici o esposte al ricatto economico e del permesso di soggiorno; la necessità di percorsi di fuoriuscita a tutela della privacy della vittima; la risarcibilità del danno sessuale di cui i giudici del lavoro dovranno tener conto; la doverosità degli interventi degli ispettorati del lavoro senza margini per libere valutazioni da parte dei singoli ispettorati o singoli ispettori e con piena considerazione delle prove presuntive, atteso che in tale ambito non possono essere richieste prove in senso tradizionale e, inoltre, la centralità della formazione per datori di lavoro, lavoratori, sindacati, come pure per i magistrati.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, mi preme informare quest'Aula che oggi nessun Paese firmatario ha ancora completato l'iter di ratifica che risulta in corso, oltre che in Italia, anche in Belgio, in Francia, Spagna, Svezia ma pure in Islanda e in Montenegro, oltre che in importanti Paesi africani come la Namibia e lo Zambia o sudamericani, in cui è presente una consistente comunità di connazionali, come l'Argentina, l'Uruguay e il Perù.

Considero, infine, molto importante che la Commissione europea abbia avanzato una proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la Convenzione 190 sulla violenza e le molestie, dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in quanto appunto viene considerata strumento conforme a quegli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che rappresentano la principale base giuridica del diritto dell'Unione relativo alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla parità tra uomini e donne nell'occupazione e nell'impiego.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, auspico che, coerentemente con il lavoro approfondito e organico svolto in Commissione, il nostro Paese possa essere tra i primi a ratificare questa importante Convenzione, come accadde nella scorsa legislatura con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, e soprattutto che, in sede di attuazione di questi impegni internazionali, Parlamento e Governo adottino tutte le iniziative necessarie per assicurare, in ogni luogo di lavoro, una tolleranza zero verso fenomeni di violenza e di sfruttamento.