A.C. 3329-A
Grazie, Presidente. Vorrei sottolineare che la Convenzione tra la Santa Sede e lo Stato italiano in materia fiscale si inserisce nella generale tendenza all'accrescimento del livello di cooperazione internazionale in ambito fiscale attuata attraverso Accordi appositi miranti al raggiungimento di una maggiore trasparenza nelle relazioni finanziarie tra gli Stati, secondo gli standard stabiliti dall'articolo 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE. La Convenzione, a partire dalla data dell'entrata in vigore, consentirà il pieno adempimento con modalità semplificate degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività nella Santa Sede, attraverso talune persone fisiche e giuridiche finalmente residenti in Italia. Per il passato è prevista, per le stesse attività, una procedura di regolarizzazione avente i medesimi effetti stabiliti dalla legge del 15 dicembre 2014. La Convenzione, inoltre, permetterà l'emersione di attività finanziarie di tali soggetti in relazione alle quali vi siano obblighi di determinazione e versamento delle imposte, generando effetti positivi per l'erario, prudenzialmente stimati anche perché correlati alla potenziale emersione di attività finanziarie pregresse. Vorrei soprattutto, però, sottolineare che restano salve le disposizioni previste dall'articolo 16 nel Trattato Laterano che stabilisce alcune garanzie specifiche in favore di alcuni edifici tassativamente indicati negli articoli dal 13 al 16 dello stesso Trattato e situati, ad eccezione di alcuni, nelle zone cosiddette extraterritoriali ovvero beneficiarie delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.
La Convenzione attua, inoltre, quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.
Infine, è integrato nella Convenzione lo scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli affari esteri e la Segreteria di Stato che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede. Tale scambio di note dovrà essere opportunamente menzionato nel titolo del provvedimento.
Comunque, sottolineo, come già avvenuto nel corso dell'iter in Commissione, che l'Accordo registra doverosamente un processo di risanamento virtuoso avviato da parte delle massime istituzioni ecclesiastiche già nel 2010, nel corso del pontificato di Benedetto XVI.
Quanto alle garanzie che la Convenzione assicura a specifici immobili, essi si spiegano alla luce delle disposizioni tuttora vigenti del Trattato del Ventinove che, nel risolvere la cosiddetta questione romana, a fronte delle penalizzazioni territoriali subite dal Vaticano, prevedeva talune garanzie in funzione risarcitoria. Da questo punto di vista, la stessa Corte di cassazione italiana ha riconosciuto l'inadempienza su tale terreno alla luce delle piena vigenza del Trattato.
Auspico a nome del gruppo, pertanto, un parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento che è pienamente in linea con i processi in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e che recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni fiscali.