Dichiarazioni di voto
Data: 
Giovedì, 11 Maggio, 2017
Nome: 
Marco Di Lello

Doc. IV-ter, n. 17-A

 

Grazie, signora Presidente, onorevoli colleghi. Come descritto dalla collega Rossomando con grande dovizia e acume, io posso limitarmi a illustrare il fatto in tre punti: la interrogazione parlamentare, anzi question-time (interrogazione a risposta urgente), articolo di stampa e il video su Facebook e YouTube.

Ricordo a me stesso come quest'Aula debba rifuggire da ogni tentazione di entrare nel merito della vicenda. Dobbiamo dunque frenare quella che è una naturale tendenza, in ciascuno di noi, ad ergersi a giudici. La domanda è: trova applicazione la garanzia costituzionale della insindacabilità? Di questo dobbiamo discutere oggi.

Vediamo l'articolo 68: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”. È un privilegio della “casta”? È una garanzia di libertà almeno dal 1689, oggi presente in tutte le Costituzioni occidentali.

La Consulta più volte ha chiarito sul punto come occorra un nesso funzionale tra opinione e attività parlamentare. Sono due i pilastri, secondo la Consulta: nesso funzionale tra opinione e attività parlamentare, dunque - non c'è dubbio - nessuna licenza di calunnia o diffamazione per i parlamentari. Nel 2011 la Corte costituzionale è intervenuta su una deliberazione della Camera che, invece, dispose la insindacabilità per un nostro parlamentare, che però aveva una rubrica televisiva che nulla aveva a che vedere con il lavoro di quest'Aula. E, infatti, la Consulta dice: “Non è rilevante se l'espressione di questo parere avvenga dentro o fuori il Palazzo, perché sono insindacabili non soltanto le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, ma pure le attività non tipizzate, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche innominati, rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare”. Questa è la Consulta nel nostro Paese.

L'altro pilastro, insieme al nesso funzionale, è la sostanziale identità di contenuti tra l'opinione come espressa nell'atto tipico o rectius, come abbiamo visto, comunque parlamentare, e quella comunicata, ovvero divulgata.

Allora, come può quest'Aula accertare la sussistenza o meno di quel nesso funzionale considerato fondamentale dalla Consulta per l'applicabilità dell'articolo 68? Ci aiuta, su questo, un'altra sentenza della Consulta, la n. 317 del 2006, anche qui un processo a carico di un nostro ex collega.

La Camera aveva dilatato l'utilizzo della guarentigia e qui la Consulta specifica che non ci può essere un'immunità di gruppo, l'immunità è personale, e occorrono legame temporale e sostanziale identità di contenuti. Infatti, leggo testualmente: “I due elementi che debbono contemporaneamente ricorrere affinché possa dirsi sussistente il nesso funzionale sono: il legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, di modo che questa assuma una finalità divulgativa della prima, e la sostanziale - sottolineo, sostanziale - corrispondenza di significato fra le opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui esse possano riferirsi”.

Allora, vediamo nel caso specifico. Abbiamo, come dicevo prima, il question-time del 9 novembre 2010, in cui la collega Argentin dice, rivolta appunto alla gestione della sezione laziale della ONLUS Unione italiana lotta distrofia muscolare: “Nel corso degli ultimi anni, e dal 2003, in cui è iniziata l'amministrazione tuttora in carica, si sono verificati diversi episodi e decisioni che destano preoccupazioni e perplessità circa la coerenza della gestione e dell'utilizzo delle risorse.

In questo periodo il bilancio è negativo. L'attuale crisi di deficit economico non risulta dovuto all'incremento dei servizi, ma ha causato una notevole diminuzione degli stessi. Sarebbero in corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici”. Questo è il contenuto della interrogazione parlamentare, che fa riferimento a chi evidentemente dirige, dal 2003, la sezione laziale della UILDM.

Il 7 maggio del 2012, dopo un anno e mezzo, c'è un articolo sul prestigioso quotidiano del nostro Paese, il Corriere della Sera. Il 7 maggio si dà notizia della richiesta di rinvio a giudizio, emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti del querelante, cioè del Tomassetti, che all'epoca era appunto presidente della sezione laziale della UILDM. “Oltre 2 milioni di euro messi a disposizione per la cura dei malati, anche dalla regione, spariti dai bilanci della ONLUS. A dilapidare la montagna di danaro pubblico sarebbe stato il presidente della sezione laziale, Tomassetti, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di malversazione ai danni dallo Stato. Secondo il PM - sto leggendo testualmente il contenuto dell'articolo, che non è mai stato fatto oggetto, il giornalista né tanto meno il direttore, di querela, voglio sottolineare – Tomassetti avrebbe utilizzato i 2.200.000 euro della regione per ripianare i debiti dell'Autonomi Srl, una società privata impegnata al fianco della ONLUS nella cura della terribile malattia degenerativa”. Questo era l'articolo del Corriere della Sera.

Poche ore dopo la collega Argentin pubblica un video su YouTube e poi su Facebook, in cui dice: “Oggi sul Corriere della Sera, a pagina 4 della Cronaca di Roma, è uscito un articolaccio in cui viene praticamente denunciato il presidente della UILDM di Roma. Io sono anni che continuavo a dire questa cosa, ci ho fatto anche un'interrogazione parlamentare”. Chiarendo poi di esprimere le sue opinioni personali: “Io rimango della mia idea, c'è qualcosa che non funziona nella UILDM di Roma”. Quanto ai possibili sviluppi del procedimento penale così si esprime – sottolineo, con una certa cautela –: “Il presidente, come si è visto, è stato rinviato a giudizio. Questo non vuol dire niente in Italia, perché, come sappiamo, molti giudizi possono cambiare”.

Dunque, se questi sono i fatti - abbiamo visto l'interrogazione, l'articolo del Corriere, il contenuto del video – ebbene, dove sarebbe l'offesa secondo l'accusa? Secondo la prospettazione, l'Argentin avrebbe recato offesa a Tomassetti riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio, mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, e definendolo “losco” e affermando: “Questo presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia”. Se questa è la contestazione, soffermiamoci ancora due minuti sul contenuto che si assume diffamatorio.

Certo c'è un errore; si parla nel video di avvenuto rinvio a giudizio, mentre c'è la richiesta di rinvio a giudizio. Sfido in coscienza, in quest'Aula, quanti sono in condizioni di discettare, di sottolineare e specificare la differenza tra una richiesta di rinvio a giudizio e un rinvio a giudizio avvenuto, anche sul presupposto che ci sono - come forse non tutti sanno - reati per cui si va a giudizio direttamente, con disposizione della Procura, e non passando per il filtro dell'udienza preliminare. Direi che questo è quanto meno un errore scusabile.

E poi ancora l'utilizzo dell'aggettivo “losco”. Che vuol dire “losco”? Andiamo a vedere tutti i dizionari: equivoco, ambiguo, poco chiaro. Considerando la descrizione che viene fatta dell'amministrazione nel complesso, di cui Tomassetti ha la massima responsabilità di gestione, come viene presentata questa amministrazione? Cosa è se non un'amministrazione equivoca, ambigua, poco chiara, in quello che è il contenuto dell'interrogazione parlamentare?

Allora - e concludo - appare davvero evidente, pur senza - lo ripeto – entrare minimamente nel merito della questione che ci occupa, come ricorrano i presupposti così come individuati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione: nesso funzionale, sostanziale identità di contenuti tra l'atto tipicamente parlamentare - l'interrogazione, in questo caso - e quanto riportato all'esterno. Sono esattamente i presupposti che ricorrono in questo caso e per questo noi voteremo a favore della proposta così come formulata dalla Giunta, invitando tutta l'Aula a farlo, perché su questo terreno non dovrebbero esserci colori politici, ma difesa di garanzie di libertà che sono poste a tutela del Parlamento in quanto rappresentante del popolo italiano. Invito, dunque, l'Aula ad esprimersi in tal senso.