Dichiarazioni di voto
Data: 
Mercoledì, 22 Aprile, 2015
Nome: 
Laura Garavini

 Doc. XXIII, n. 4

Grazie, Presidente. Con la risoluzione all'ordine del giorno, il Governo quest'oggi si impegna a legiferare in tempi celeri in materia di testimoni di giustizia con una legge apposta, ad hoc, una legge organica in materia. È sicuramente cosa buona e giusta, perché fino ad oggi si è legiferato poco, si è legiferato male e si è legiferato per interposta persona. In che senso ? Nel senso che nel lontano 1991 si legiferò in materia di collaboratori di giustizia e solo nel 2001 poi si arrivò, invece, a fare delle aggiunte proprio per cercare di colmare questa lacuna normativa e si andò a pensare anche ad un aggiustamento che riguardasse i testimoni di giustizia. Ma proprio questa natura disorganica è stata probabilmente la ragione per la quale le norme messe in campo non sono di certo servite a tutelare la figura del testimone di giustizia. Lo hanno già detto diversi colleghi negli interventi che mi hanno preceduto: si tratta di due tipologie di soggetti estremamente diverse, completamente diverse. Noi abbiamo, da un lato, collaboratori di giustizia che vengono da un mondo criminale e poi decidono in qualche modo di dissociarsi, scelte del tutto legittime, del tutto condivisibili, ma vengono da un retroterra criminale; d'altro lato, invece, i testimoni di giustizia vengono da un retroterra completamente diverso, di legalità, e solo per il fatto di essere stati testimoni di fatti legati alla criminalità organizzata decidono, proprio per il loro retroterra di legalità, di denunciare. 
Allora non è ammissibile che, a seguito di questa stortura normativa, si sia giunti quasi ad una equiparazione delle due figure. Si è creato un vero e proprio corto circuito, un paradosso, per cui spesso e volentieri i testimoni di giustizia sono stati visti loro stessi come criminali, come delinquenti, e noi, lo Stato, questo non se lo può certo permettere. È assolutamente necessario predisporre un apparato normativo che premi la legalità, che premi coloro che hanno il coraggio di denunciare. Allora, se da un lato è comprensibile che il legislatore a suo tempo partì da un assunto, cioè il fatto che comunque, anche il testimone di giustizia, pur testimoniando, non è che debba essere considerato l'eroe, anzi adempie semplicemente ad un dovere lui stesso, ad un dovere civico, lo stesso non è tollerabile che si giunga a pensare che lo Stato premi gli ex delinquenti e invece lasci da solo o tratti male coloro che per una forte credenza nella legalità hanno il coraggio di denunciare. Allora è quanto mai necessario che si arrivi appunto ad una nuova norma, una norma organica, una norma che miri a tutelare, a definire chiaramente nei suoi contenuti e a ridefinire i diritti e le modalità di tutela dei testimoni di giustizia. È estremamente positivo e salutiamo con grande piacere il fatto che il Viceministro Bubbico, già ieri, nella sua replica alla presentazione della relazione e agli interventi in discussione sulle linee generali, abbia già fatto suoi diversi dei punti emersi dalla relazione stilata in Commissione antimafia, votata all'unanimità e curata dal relatore Mattiello, che anch'io ringrazio per il prezioso lavoro. È estremamente positivo che il Governo individui nella figura del Viceministro delegato esattamente le stesse priorità, gli stessi contenuti, anche questi già enunciati. In particolare: una definizione stringente degli status di testimone di giustizia, il fatto che le dichiarazioni non possano essere generiche informazioni ma che acquisiscano la formula precisa della denuncia, il fatto che si privilegi una protezione in loco piuttosto che in località protette, anche perché ha un grande valore simbolico anche il fatto che chi ha avuto il coraggio di denunciare poi rimanga come esempio di legalità, come esempio di chi ha la schiena dritta, di chi viene tutelato dallo Stato proprio lì dove si sono ad adempiuti quegli atti criminali che lui stesso ha avuto il coraggio di denunciare. 
Così come un altro elemento prioritario è il fatto che si tutelino anche le condizioni economiche di quei testimoni che, ad esempio, in qualità di imprenditori economici possano avere, invece, tratto danneggiamenti dal fatto della denuncia. 
Così come, l'altro aspetto molto positivo – che, tra l'altro, conosce anche già concretezza nella misura in cui una delle modifiche normative apportate in passato e, dunque, che indicano una strada giusta, una strada da perseguire anche nel nuovo approccio normativo – è il fatto che si favorisca anche l'inserimento lavorativo per i testimoni di giustizia. Le modifiche apportate strada facendo nel 2013 trovano proprio in questi ultimi mesi applicazione: i primi dieci testimoni di giustizia hanno già trovato collocazione presso la regione Sicilia. Ciò indica appunto una soluzione e una prospettiva da seguire e da ripensare, da riformulare anche nel nuovo approccio normativo. 
Dunque, nell'apprezzare la disponibilità del Governo, non posso che esprimere, a nome del Partito Democratico, un voto favorevole sulla risoluzione che ci apprestiamo a votare.