Relatore
Data: 
Lunedì, 9 Novembre, 2015
Nome: 
Massimo Fiorio

 A.C. 348-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, siamo arrivati alla terza lettura di un provvedimento che abbiamo già affrontato in questa Camera con un'ampia copertura da parte tutti i gruppi parlamentari. Noi sappiamo che questo è un testo importante: la FAO ha ricordato che il 75 per cento di biodiversità alimentare è andata perduta nel corso degli ultimi cento anni, e che la nostra alimentazione è provveduta da poco materiale genetico. Noi abbiamo il dovere di recuperare e di tutelare quello che il nostro globo sta perdendo, e io credo che il passaggio che ci accingiamo a fare, anche probabilmente in forma definitiva e di nuovo allargata, sarà un passaggio importante; lo dico anche all'indomani di Expo, che ha fatto crescere una consapevolezza di tutti quanti i cittadini del nostro Paese, ma non solo, di quello che va tutelato per la nostra alimentazione, per la nostra salute, per la salute del globo. 
In sintesi, il provvedimento è composto da un sistema; io qui andrò a chiarire come funziona il sistema del provvedimento. Voglio sottolineare che il passaggio al Senato ha apportato alcune modifiche importanti, ma non sostanziali al provvedimento, e ha chiarito alcuni aspetti che andavano chiariti. 
Innanzitutto, il sistema è costituito da un'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale e microbica a rischio di estinzione e di erosione genetica. L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione delle risorse, una sua adeguata conservazione in situ, on farm o ex situ; l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. L'importanza delle modifiche apportate al Senato al riguardo, è il riferimento ai tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Questo è un elemento importante introdotto dal Senato. 
In secondo luogo, la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma (corredo genetico) degli agricoltori e allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica attraverso la conservazione in situ, on farm ed ex situ e si attiva per incentivarne la reintroduzione in coltivazione o in altre forme di valorizzazione. 
In terzo luogo il portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il MIPAAF al fine prevalente di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate. Anche in tal caso, è stato modificato il comma 3 dell'articolo 5, recante l'autorizzazione di spesa per supportare ogni onere relativo al funzionamento del portale; la somma di 152 mila euro per l'anno 2015, già prevista nel testo approvato dalla Camera, è stata posta come integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004 recante, come detto, la ratifica e l'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse biogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 
In quarto luogo, viene istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il MIPAAF per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di Governo, Stato, regione e province autonome sulla materia della tutela della biodiversità agroalimentare; per la valorizzazione e la trasmissione delle conoscenze della biodiversità agroalimentare, al MIPAAF, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano viene demandato il compito di promuovere l'attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali, allo svolgimento di attività di prevenzione e gestione del territorio necessaria al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. 
Il Senato è intervenuto integrando la composizione dello stesso con un rappresentante del Ministero della salute e prevedendo che, al posto di un solo rappresentante degli agricoltori, siano previsti tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni. 
Ai Dicasteri agricolo e dell'istruzione, alle regioni e alle province di Trento e Bolzano è demandato il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità alimentare attraverso attività di formazione e iniziative culturali. Naturalmente sono definite nello specifico le risorse; ora la nuova formulazione prevede in ogni passaggio della legge, secondo le modifiche apportate dal Senato, che sia integrato dalla dicitura «di interesse alimentare ed agrario» e le risorse genetiche vengono definite come «il materiale genetico di origine vegetale, animale o microbico avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura»; vengono definite le «risorse genetiche locali» intendendo con esse quelle: a) originarie di uno specifico territorio; b) che, anche se di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella propria agricoltura e nel proprio allevamento; c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi. Gli «agricoltori custodi» e «allevatori custodi» sono individuati tra gli agricoltori che si impegnano nella conservazione on farm e in situ delle risorse genetiche locali, sia animali che vegetali, a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni. 
Inoltre, è rimessa alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione in situ e on farm delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Vengono, quindi, normate le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali (articolo 3, comma 5). Contemporaneamente, il testo (articolo 9) interviene sul Codice della proprietà industriale al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 45 del Codice della proprietà industriale (lettera b) già dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. 
Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare (articolo 10) destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento. 
Il Senato ha soppresso come finalità del Fondo quella relativa alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. Questo perché nel frattempo è intercorsa la scelta del nostro Paese riguardo al regime degli organismi geneticamente modificati. 
Il testo interviene sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. Attualmente la norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove le varietà da conservazione iscritte nel relativo Registro nazionale hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedono al loro recupero e mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, se prodotti nell'azienda da essi condotta. Il Testo estende il diritto alla vendita delle sementi consentendo la vendita diretta in ambito locale, inoltre la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono inoltre l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare. Viene, inoltre, prevista l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno del 20 maggio (nella versione della prima lettura era il giorno 22 maggio, quindi è stata sostituita) di ogni anno e viene infine stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 454 del 1999) debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. 
È alla luce dei principi e delle finalità sovraespresse, oltre alla necessità di creare una normativa quadro che integri e metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e gli ordinamenti nazionali in materia, che ribadiamo ancora una volta l'esigenza, da parte del legislatore, di promulgare una legge specifica sul tema di valorizzazione e tutela della agrobiodiversità. Va comunque premesso che la maggior parte delle competenze in materia appartengono alle regioni e che la stesura delle linee guida inerenti e la elaborazione di criteri uniformi di ordine nazionale deve necessariamente prevedere l'approvazione concertata della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
Certo questa legge non è estranea alle dinamiche che attraversano l'agricoltura e anche a quella dei prezzi, in particolare la loro oscillazione, che ha contribuito in questi anni, attraverso il processo d'industrializzazione di buona parte dell'agricoltura, a colpire le piccole produzioni agricole attraverso una forte concorrenza dei prodotti agricoli provenienti da forme di agricoltura intensiva. È a questa agricoltura, quella sottoposta a questo rischio, alle sue peculiarità e non solo quindi di resistenza ai processi di globalizzazione in corso, ma alle opportunità economiche che questa agricoltura può offrire, che guarda questo provvedimento. Noi siamo convinti che il passaggio nelle prossime giornate consentirà a questo Paese di avere una legge di sistema sulla biodiversità, una legge ancor più voluta dal passaggio della crescita nell'opinione pubblica del valore della biodiversità che ha contribuito a darci Expo nel suo svolgimento. Quindi ringrazio i colleghi e il Ministero per l'apporto che ha dato finora.