I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
il servizio ferroviario vive da tempo una profonda crisi nella gestione del servizio, caratterizzato da pesanti difficoltà e gravi disagi per gli utenti a causa di ritardi e cancellazioni di servizi di trasporto pressoché quotidiani nella totale assenza di misure di coordinamento, di puntuali informazioni e di interventi efficaci per fronteggiare tali disservizi;
il 24 gennaio 2025 il Consiglio di amministrazione del gruppo Ferrovie dello Stato ha approvato le nomine delle partecipate del gruppo per il 2025;
è stato indicato come Ceo di Trenitalia chi fino ad allora aveva ricoperto l'incarico di amministratore delegato e direttore generale di Mercitalia Logistics nonché amministratore delegato e direttore generale di RFI Rete ferroviaria italiana dal 2023;
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante norme in materia di Indipendenza del gestore dell'infrastruttura «i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie funzioni, alcun ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura.»;
in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, l'assetto della rete ferroviaria nazionale è caratterizzato dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio ferroviario, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'holding Ferrovie dello Stato spa, tra Rete ferroviaria italiana spa (Rfi) società che è titolare della concessione della rete nazionale, e Trenitalia, società che effettua il trasporto e che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Ai sensi della direttiva UE 2016/2370 le due imprese sono considerate integrate verticalmente, e quindi assoggettate alle norme relative a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del gestore introdotte da ultimo proprio dalla stessa direttiva;
con il decreto legislativo n. 139 del 2018, l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria è stata ulteriormente rafforzata attraverso le modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2015 che hanno introdotto il citato articolo 11 per evitare che l'imparzialità del gestore sia compromessa da un qualsivoglia conflitto di interesse e affinché ne sia garantita l'indipendenza disponendo il divieto, per 2 anni, di assumere ruoli all'interno delle imprese che svolgono il servizio ferroviario qualora abbiano ricoperto ruoli decisionali sulle funzioni essenziali relative alla gestione della rete;
come risulta evidente, questa scelta appare agli interpellanti in netto contrasto con i princìpi della disciplina comunitaria e nazionale, rischiando di generare ulteriori incertezze per passeggeri lavoratori e imprese coinvolte –:
quali siano stati i criteri di nomina e le motivazioni che hanno portato a non considerare in alcun modo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 nelle procedure di nomine avanzate dal gruppo FS e quali iniziative di competenza si intendano assumere per garantire il rispetto dei princìpi giuridici comunitari e nazionali in materia di indipendenza e terzietà.