22/01/2019
Chiara Braga
Marco Di Maio, Pezzopane, Ciampi, Carnevali, Gadda, Enrico Borghi, Rosato, Cenni, Ungaro, Fiano, Verini, Bordo, Pellicani, Orlando, Morassut, Incerti, Lacarra, Zardini, Moretto, De Micheli, Berlinghieri, Bruno Bossio, Madia, Morgoni, Bonomo, Franceschini, Buratti, De Menech, Fregolent
2-00232

Chiarimenti e iniziative in merito al bando di concorso per complessive 17 posizioni dirigenziali di 2a fascia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 2018), con particolare riguardo all'asserito contrasto con la «riserva» stabilita per le esigenze della protezione civile dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   il servizio nazionale della protezione civile costituisce un fondamentale presidio a tutela dei cittadini e dei territori nei confronti dei rischi naturali e conseguenti all'attività dell'uomo;

   dalla legge delega n. 30 del 2017 è scaturito il codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) che ha operato un'efficace e condivisa azione di riordino dell'intero quadro normativo in materia;

   in analogo quadro di condivisione si è dato corso ad una riorganizzazione interna del dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, volta a rafforzarlo e a valorizzarne la funzione di coordinamento dell'intero sistema;

   l'articolo 19 del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede: «In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, [...], un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

   la scelta del legislatore è stata quella di non ricorrere a procedure ristrette, ma di prevedere un concorso pubblico, aperto all'intero servizio nazionale, mantenendo l'attenzione sull'esigenza di specifica professionalità, in grado di assicurare immediatamente la «piena operatività» richiesta dalla norma, evidenziando la rilevanza della specificità della funzione ricercata con la previsione dell'incremento della soglia di riserva per il personale già appartenente al richiamato «ruolo speciale», elevata al 40 per cento in conformità alla normativa ordinaria in materia concorsuale;

   contemporaneamente, per l'attuazione del progetto «Casa Italia», con distinta disposizione era stato autorizzato il bando di un'ulteriore concorso, per l'assunzione di 4 dirigenti di 2a fascia;

   la Presidenza del Consiglio, come previsto dalla norma, si è avvalsa, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, della Commissione Ripam;

   sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 2018 è stato pubblicato il bando di concorso per complessive 17 posizioni dirigenziali di 2a fascia, tra cui «otto unità di personale con profilo tecnico-operativo: dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della protezione civile (codice PC/TC), di cui tre posti riservati al personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, appartenente al ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303» e «cinque unità di personale con profilo tecnico-amministrativo: dirigente specialista in funzioni tecnico-amministrative di protezione civile presso il Dipartimento della protezione civile (codice PC/AG), di cui due posti riservati al personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, appartenente al ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303», oltre alle quattro unità destinate a «Casa Italia»;

   l'articolo 1 del bando, pur sottolineando la specificità professionale di posizioni qualificate «dirigenti specialisti» in funzioni operative e tecnico-amministrative di protezione civile e richiamando e determinando la proporzione numerica delle riserve agli appartenenti al «ruolo speciale», contiene una disposizione che potrebbe vanificare la volontà espressa dal legislatore, laddove prevede che «la riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 8»;

   l'articolo 2 del bando, individuando i requisiti di accesso alla procedura, al punto 5 si limita a stabilire un numero minimo di anni di servizio all'interno di pubbliche amministrazioni; in nessun caso viene richiesta una pregressa esperienza lavorativa nel settore della protezione civile, in nessuna delle componenti e strutture operative statali, regionali o comunali; tale mancanza è particolarmente grave, in quanto è prassi consolidata, nei concorsi pubblici, valorizzare le competenze proprie dell'area operativa per le quali le procedure risultano indette;

   a conferma di tale impostazione nell'elenco dei titoli abilitanti si escludono totalmente titoli riferibili a posizioni dirigenziali di cruciale rilevanza in emergenza, come quelli in ambito medico e infermieristico;

   a peggiorare la situazione, l'articolo 6 del bando, descrivendo i contenuti della prova preselettiva successivamente indetta l'8 gennaio 2018, non contiene alcun riferimento alle materie della protezione civile;

   il bando pubblicato, con ogni evidenza non prevede alcuna specifica esperienza o conoscenza della protezione civile, risultando totalmente generico;

   risultano già presentati ricorsi al Tar del Lazio, con richiesta di sospensiva, che evidenziano le numerose illogicità e fuorvianti disposizioni contenute nel bando;

   alla data di pubblicazione del calendario delle prove preselettive del concorso non risulta sul sito della Commissione Ripam alcuna comunicazione circa la nomina delle commissioni esaminatrici; non è pertanto possibile sapere se in esse vi siano personalità dotate delle necessarie competenze specialistiche in materia di protezione civile in grado di assicurare il corretto svolgimento della procedura e la sua rispondenza al dettato normativo;

   lo svolgimento del concorso, salutato, al momento dell'approvazione della norma, come un passaggio fondamentale verso il riconoscimento del valore delle professionalità operanti in tutte le numerose articolazioni operative ed amministrative che compongono il servizio nazionale della protezione civile, è, invece, attualmente in totale contrasto con tali previsioni e auspici –:

   quali strutture della Presidenza del Consiglio e dei suoi dipartimenti abbiano interagito con la Commissione Ripam per la predisposizione del bando di concorso;

   perché tra i titoli di studio siano state escluse le lauree in ambito sanitario (medicina e scienze infermieristiche e relative articolazioni e specializzazioni);

   quali iniziative intenda assumere, con la tempestività del caso, per modificare le disposizioni concorsuali che rendono, di fatto, vana la «riserva» stabilita dal legislatore con l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017;

   se non ravvisi l'opportunità di promuovere, tempestivamente, il ritiro del bando in autotutela, anche per scongiurare gli effetti negativi derivanti dall'accoglimento dei ricorsi già presentati, con conseguente grave danno all'operatività del servizio nazionale della protezione civile. 

Seduta del 25 gennaio 2019

Illustrazione e replica di Chiara Braga, risposta del governo di Mattia Fantinati, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Illustrazione

Presidente, intendo illustrare l'interpellanza. Il Servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge n. 225 del 1992, rappresenta un fondamentale presidio a tutela dei cittadini e dei territori nei confronti dei rischi naturali conseguenti all'attività dell'uomo, che in una misura che non ha pari tra i Paesi europei affliggono l'Italia. La visione lungimirante del fondatore della moderna Protezione civile italiana, il presidente Giuseppe Zamberletti, disegnò con quella legge un sistema articolato e policentrico, che vede operare insieme lo Stato centrale, con le sue articolazioni amministrative territoriali operative, le regioni, i comuni e gli altri enti locali, e la straordinaria risorsa costituita dal volontariato organizzato di protezione civile, la comunità scientifica, le aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, tutti sotto il coordinamento a livello politico del Presidente del Consiglio dei ministri, e sul piano tecnico ed operativo ed organizzativo del Dipartimento costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quella visione, ancora oggi attuale e dimostratasi efficace e anche vincente in occasione della purtroppo lunga sequela di emergenze che si sono verificate dal 1992, ha ispirato il Parlamento italiano nella definizione, nel corso della precedente legislatura, di una legge delega d'iniziativa parlamentare, di cui sono stata promotrice insieme a diversi colleghi di quest'Aula, approvata il 7 marzo 2017, grazie ad un consenso largo e trasversale agli schieramenti politici, oltre che alla piena intesa della rappresentanza delle regioni e degli enti locali. La legge n. 30 del 2017 ha delegato il Governo a svolgere un'azione di riordino e razionalizzazione del quadro normativo in materia di protezione civile, che nel corso del tempo si era arricchito di nuove linee d'azione, ma si è anche appesantito con disposizioni frutto di momenti storici diversi, non sempre coerenti tra loro, che avevano reso in particolare nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2012 l'operatività del sistema più complessa e meno efficace. Il mandato parlamentare si era focalizzato su tre aspetti: conferma della struttura policentrica e sistemica del Servizio nazionale, recupero della piena agibilità operativa del Servizio nazionale in caso di previsione e di emergenze, valorizzazione della partecipazione attiva dei cittadini, a partire dalle forme del volontariato organizzato e dei livelli di governo territoriali in tutte le fasi di attività.

Da quella legge delega è scaturito il codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), frutto di un lavoro importante di approfondimento tecnico-giuridico, di concertazione istituzionale, favorito da un pieno coinvolgimento, in tutte le fasi di elaborazione del provvedimento, delle rappresentanze istituzionali ed operative, sotto l'attenta e competente guida dei referenti del Dipartimento della protezione civile alla Presidenza del Consiglio, coordinato dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli e dal suo predecessore Fabrizio Curcio. Il primo anno di applicazione del nuovo codice ha dimostrato la validità di questo percorso, anche alla luce degli eventi calamitosi che si sono verificati nel corso del 2018, compresa la piena applicazione di alcune innovazioni introdotte, come lo stato di mobilitazione preventiva, la nuova articolazione temporale e operativa dei provvedimenti volti alla gestione dell'emergenza; e siamo ancora tuttavia in attesa dei provvedimenti attuativi, in particolare sul rilancio dell'attività del Servizio nazionale nel campo della prevenzione strutturale e non strutturale dei rischi.

La revisione normativa si è inquadrata in un quadro più ampio, che è caratterizzato anche dalla riorganizzazione interna del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, maturata tra il 2016 e il 2017, volta a rafforzare il Dipartimento e valorizzare la funzione di coordinamento dell'intero sistema come supporto specialistico-organizzativo, tecnico-operativo e giuridico-amministrativo dell'azione politica posta in capo al Presidente del Consiglio dei ministri: che, ricordiamo, è autorità nazionale di Protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile, unica articolazione organizzativa della Presidenza del Consiglio insignita di tre medaglie d'oro al merito civile, e da ultimo per la prima volta anche nel 2009 di una medaglia d'oro al valore civile, ricordiamo, per gli interventi effettuati in occasione del sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, costituisce una struttura di eccellenza caratterizzata da grandi ed elevate professionalità e competenze tecnico-scientifiche, operative e giuridico-organizzative, in grado non solo di assicurare il presidio delle diverse aree di operatività previste dalla legge, ma anche la funzione fondamentale di coordinamento.

Un passaggio fondamentale di quel progetto di consolidamento e rilancio del Servizio nazionale di protezione civile è stato costituito dalla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 8 del 2017, adottato a seguito degli eventi sismici del Centro Italia, in base a cui, in considerazione della necessità ed urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento alle attività emergenziali del Servizio nazionale di protezione civile, per le esigenze del Dipartimento di protezione civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

La volontà espressa dal legislatore in maniera inequivoca era volta a garantire la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali e scaturiva dalla difficile situazione organizzativa in cui si trovava all'epoca il Dipartimento, dove risultava non coperta più della metà delle figure dirigenziali di prima e di seconda fascia previste dall'organigramma. Segnalo che nell'eventualità di una seconda e distinta situazione emergenziale, questa situazione di grave carenza dell'organico dirigenziale avrebbe impedito alla struttura di dispiegare sul territorio le azioni di direzione, comando e controllo, pregiudicando l'efficacia e l'azione stessa di coordinamento in caso di emergenza.

L'autorizzazione al concorso, quindi, mirava non solo ad un generico potenziamento della dotazione dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che oggi è definita secondo i dati aggiornati sul sito della Presidenza, ma ad assicurare la piena operatività della funzione di Protezione civile, dove gli organici teorici di 10 dirigenti di prima fascia e 34 di seconda risultavano coperti, come risulta dai dati forniti sempre dal sito della Presidenza del Consiglio al 23 novembre 2016, relativamente per 7 posizioni sul 10 per la prima fascia e per 15 su 34 relativamente alla seconda fascia.

Va sottolineata la scelta giusta del legislatore di non ricorrere a procedure ristrette, ma di prevedere un concorso pubblico, rivolto e aperto all'intero Servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue forme e articolazioni, mantenendo comunque l'attenzione centrata sulle esigenze di specifica professionalità, in grado di assicurare immediatamente la richiesta di piena operatività stabilita dalla norma di legge citata.

Nello stesso periodo di tempo ricordo che si autorizzava per l'attuazione del progetto Casa Italia, con una distinta disposizione legislativa, un'ulteriore procedura concorsuale volta all'assunzione di 4 dirigenti di seconda fascia. Sappiamo che i successivi interventi posti in essere da questo Governo hanno soppresso la previsione normativa del Dipartimento Casa Italia, ma hanno salvaguardato il progetto e la struttura esistente, confermando quindi la procedura concorsuale.

La Presidenza del Consiglio si è avvalsa, per lo svolgimento delle due procedure concorsuali, dell'apposita commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni Ripam, e sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2018 è stato pubblicato il bando di concorso per 17 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di cui 8 unità di personale con profilo tecnico-operativo, dirigente specialista di funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della protezione civile, di cui 3 posti riservati al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del bando, e 5 unità di personale con profilo tecnico-amministrativo, dirigente specialista in funzioni tecnico-amministrative di protezione civile presso il Dipartimento della protezione civile, di cui 2 posti riservati al personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del bando.

L'articolo 1 del bando, quindi, ancora una volta sottolineava l'aspetto della specificità professionale, ma prevedeva anche una disposizione che poteva di fatto vanificare quest'ultima volontà espressa del legislatore, laddove prevedeva che la riserva di legge e titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale, in merito al successivo articolo 8. Malauguratamente, inoltre, l'articolo 2 si limitava a stabilire un numero minimo di anni di servizio all'interno di pubbliche amministrazioni, graduati in ragione della posizione ricoperta, e in nessun caso viene richiesta dall'articolo 2 del bando una pregressa esperienza lavorativa nel settore della protezione civile, non solo nel Dipartimento centrale ma in nessuna delle componenti e strutture operative statali, regionali o comunali.

Quanto previsto dal bando costituisce con ogni evidenza un grave travisamento della volontà del legislatore che inequivocabilmente si era espresso a favore della ricerca di professionalità già munite di esperienza nel settore specifico, in quanto - è bene ricordarlo - adibite immediatamente nella loro entrata in servizio all'espletamento di funzioni tecniche-amministrative ed organizzative del tutto peculiari, per l'assolvimento delle quali la semplice esperienza lavorativa all'interno della pubblica amministrazione è con tutta evidenza del tutto inidonea.

Si palesa quindi una manifesta illogicità del bando. Questa mancanza è particolarmente grave, in quanto è prassi consolidata nei concorsi pubblici valorizzare le competenze proprie dell'area operativa per le quali le procedure risultano indette. Anche l'articolo 6 del bando, descrivendo i contenuti della prova preselettiva, stabiliva un meccanismo per cui non c'era alcun riferimento esplicito alle materie di protezione civile. Nelle prove successive, orali e scritte, stabilite dagli articoli 7 e 8 del bando, le tematiche specifiche risultano del tutto residuali. A suggello di tale indicazione si pongono anche i valori assegnati alla valutazione dei titoli, dove assumono importanza prevalente i titoli universitari indipendentemente dall'ambito specialistico in cui sono stati maturati.

È quindi evidente come la specificità della legge, che richiamava l'importanza di dirigenti specialisti reclutati allo scopo di garantire la piena operatività della funzione di coordinamento, non sia in alcun modo ricercata né valorizzata nelle disposizioni del bando, con il rischio che, all'esito della selezione, risultino premiate professionalità amministrative e giuridiche generiche molto lontane dalle funzioni operative di Protezione civile.

Il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, peraltro, risultava carente di qualsiasi traccia della specifica conoscenza del Servizio nazionale di protezione civile, delle sue esigenze e caratteristiche con effetti particolari e particolarmente distorsivi nell'applicazione della norma, soprattutto in ragione dell'inquadramento in funzioni di rilevante responsabilità di personale che, in caso di mancanza di conoscenze ed esperienze concrete per l'effettivo presidio delle finalità, rischia di mettere a repentaglio l'incolumità della vita delle persone, dell'ambiente e degli insediamenti.

A ulteriore riprova di tale distorsione, l'elenco dei titoli di studio abilitanti, che con scelta incomprensiva ed illogica esclude alcuni titoli riferiti a posizioni dirigenziali di cruciale rilevanza in situazione di emergenza, come quelle in ambito medico o infermieristico. Risultano già presentati al TAR del Lazio ricorsi, comprensivi di richiesta di interventi sospensivi, che evidenziano le numerose richiamate illogicità contenute nel bando. Alla data di pubblicazione del calendario delle prove preselettive sul sito della commissione Ripam non compariva alcuna comunicazione in merito alla nomina delle commissioni esaminatrici, così che non era possibile sapere se in esse fossero presenti personalità dotate di necessarie competenze specialistiche in materia di protezione civile.

In sintesi la struttura del bando, pubblicato il 28 settembre 2018, ricalca modelli burocratici già troppo a lungo sperimentati che sempre meno si rivelano utili per la selezione di figure dotate di capacità specialistiche, in particolare in un settore così importante e delicato come quello dell'intervento in materia di protezione civile. Per queste ragioni chiedo al Governo di conoscere quali strutture della Presidenza del Consiglio e dei propri dipartimenti abbiano interagito con la commissione Ripam in merito alla predisposizione del bando di concorso oggetto della presente interpellanza; per quale ragione tra i titoli di studio siano state escluse le lauree in ambito sanitario (medicina, scienze infermieristiche e relative articolazioni), benché nell'organigramma del dipartimento di Protezione civile figuri un servizio preposto al coordinamento di tali funzioni; quali provvedimenti intenda assumere con la tempestività del caso per modificare le disposizioni concorsuali che rendono di fatto vana la riserva di legge imposta dal legislatore; se non ravvisi l'opportunità di promuovere tempestivamente il ritiro del bando in autotutela anche al fine di scongiurare l'esito negativo dei ricorsi già presentati, con conseguente grave danno all'operatività per il Servizio nazionale della protezione civile.

Risposta del governo

Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevole Braga, l'interpellanza riguarda la procedura di reclutamento di figure dirigenziali di livello non generale da inquadrare nel ruolo speciale della Protezione civile, le cui prove preselettive sulla calendarizzate per il 29 gennaio prossimo venturo. In particolare, si chiede sapere: 1) quali strutture della Presidenza del Consiglio e dei suoi dipartimenti abbiamo interagito con la Commissione RIPAM per la predisposizione del bando di concorso; 2) perché tra i titoli di studio sono state escluse le lauree in ambito sanitario: medicina, scienze infermieristiche e relative articolazioni e specializzazioni; 3) quali iniziative intenda assumere, con la tempestività del caso, per modificare le disposizioni concorsuali che rendono di fatto vana la riserva stabilita dal legislatore con l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8; se non ravvisi l'opportunità di promuovere tempestivamente il ritiro del bando in autotutela, anche per scongiurare gli effetti negativi derivanti dall'accoglimento dei ricorsi già presentati. con conseguente grave danno all'operatività del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Governo, nel fornire risposta all'interpellanza urgente osserva quanto segue. Gli articoli 18-bis e 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge n. 45 del 2017, autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare diciassette unità dirigenziali di livello non generale, di cui tredici destinate al dipartimento della Protezione civile, con possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione della pubblica amministrazione di cui al comma 3-quinques, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 2013, la cosiddetta commissione RIPAM, per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Il decreto interministeriale 16 maggio 2018, all'articolo 2, prevede che la commissione RIPAM, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni, dei principi di trasparenza e pubblicità delle procedure concorsuali, della direttiva del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione 24 aprile 2018 n. 3, con oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali”, svolga i seguenti compiti: 1) approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; 2) indizione dei bandi di concorso; 3) nomina delle commissioni esaminatrici; 4) validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa alla commissione esaminatrice; 5) assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; 6) adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle commissioni esaminatrici.

Ciò premesso, si evidenzia che i contenuti del bando sono stati delineati dal precedente Governo e condivisi in via definitiva dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario generale, dipartimento per il personale, dipartimento della Protezione Civile dipartimento della funzione pubblica e dalla commissione RIPAM nel mese di marzo 2018. L'iter procedurale che ha portato alla definizione dei contenuti del bando di concorso per il reclutamento del personale dirigenziale per le esigenze del dipartimento della Protezione civile, avviatosi nel corso del 2017, immediatamente dopo la pubblicazione del decreto-legge n. 8 del 2017 e a cui fanno riferimento gli interpellanti, è stato gestito dalle competenti strutture del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Formez PA di cui si avvale ai sensi di legge la commissione RIPAM, in costante raccordo e condivisione con il dipartimento della Protezione civile. In particolare, i contatti con il dipartimento della Protezione civile sono stati avviati tempestivamente per acquisire i contenuti tecnici e di merito del bando di concorso e sono stati impartiti i successivi e conseguenti indirizzi alla commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, ai fini della redazione del bando medesimo. Tali contenuti sono stati comunicati dal capo dipartimento in carica al momento dell'avvio delle predette interlocuzioni e successivamente confermati dal capo dipartimento attuale.

Nel merito, con riferimento alla riserva a favore del personale dipendente della Protezione civile, sembra che gli interpellanti confondono tale istituto con la disciplina dei requisiti di accesso al concorso. A tal riguardo, si rappresenta che il bando nel prevedere che tale riserva operi all'atto della formazione della graduatoria di merito è pienamente conforme sia alla legge sia agli indirizzi consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia, la quale ha specificato che la riserva dei posti messi a concorso a favore degli interni non deve essere applicata agli esiti della prova preselettiva, ma solo all'atto della redazione della graduatoria finale.

Per quanto concerne i requisiti di accesso previsti dal bando relativamente agli anni di servizio minimi richiesti e al novero delle amministrazioni nell'ambito delle quali gli stessi possono essere maturati, si evidenzia che gli stessi sono perfettamente aderenti alla normativa di legge, che li disciplina in via diretta e in maniera uniforme per tutte le amministrazioni, richiedendo, appunto, la maturazione di un determinato numero di anni di servizio all'interno delle pubbliche amministrazioni, genericamente intese, e, dunque, non già nell'ambito delle specifiche amministrazioni che bandiscono il concorso. I singoli bandi, pertanto, non possono modificare i predetti requisiti stabiliti dalla legge, limitando l'esperienza professionale richiesta a quella maturata nell'ambito dell'amministrazione che bandisce il concorso, pena l'illegittimità dei bandi stessi.

Relativamente ai titoli di studio richiesti dal bando, si rammenta che per l'individuazione degli stessi l'amministrazione gode della più ampia discrezionalità. Nel caso di specie, peraltro, si ribadisce che essi sono stati comunicati dal dipartimento della Protezione civile, il quale, nel tenere comunque in dovute considerazioni i suoi ampi e pur rilevanti settori di intervento, li ha individuati sulla base delle necessità e delle esigenze di professionalità ritenute al momento prioritarie, per garantire la piena funzionalità delle strutture amministrative a cui assegnare i dirigenti all'esito del reclutamento. Pertanto, la lunga istruttoria che ha portato all'adozione e alla pubblicazione del bando ha tenuto conto di un fabbisogno largamente corrisposto e condiviso da tutti gli organi competenti.

Con riferimento al fatto che i contenuti della prova preselettiva non avrebbero alcuna attinenza con le materie della Protezione civile, si richiama l'attenzione sulla natura e sulla finalità della prova preselettiva: consentire una preliminare scrematura di candidati per assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. In altri termini, la prova preselettiva differisce dalla prova di esame in quanto essa è finalizzata all'accertamento del grado di cultura generale del candidato, onde operare una primaria scrematura tra gli aspiranti, per accertare il possesso da parte loro di un livello di preparazione minimo, in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongano di serie basi e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo. Ne deriva che né la ricordata disposizione né altre previsioni stabiliscono che le prove preselettive debbano vertere sulle medesime materie d'esame, avendo, le stesse, la finalità di accertare attitudini differenti rispetto a quelle cui tendono le tradizionali prove di concorso, ossia di saggiare, nel loro insieme, il retroterra culturale del candidato, nonché la sua capacità di decisione o di scelta.

In merito alla nomina delle commissioni esaminatrici, il relativo iter procedimentale è stato curato dalla commissione RIPAM per il tramite di Formez PA, ente dotato di qualificate competenze e conoscenze e di consolidata esperienza in materia di reclutamento del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Sul punto, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito opportune indicazioni generali affinché le commissioni siano composte da personalità dotati di elevate competenze e quantificazione professionale e in grado di assicurare la massima indipendenza del giudizio.

La commissione RIPAM, con delibera del 16 gennaio 2019, ha individuato, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, i componenti delle commissioni esaminatrici, dando mandato a Formez PA di procedere al compimento degli atti conseguenti. In data 24 gennaio 2019, Formez PA a provveduto a rendere noto, sul suo sito indicato nel bando di concorso, che è www.riqualificazione.formez.it, la composizione delle commissioni esaminatrici nominate dalla commissione RIPAM.

Per quanto sopra esposto, il bando è da ritenersi perfettamente legittimo e coerente con le esigenze espresse anche dallo stesso dipartimento della Protezione civile. Non si ravvisano, quindi, ragioni per addivenire alla revoca del bando, ovvero al suo annullamento in autotutela, trattandosi, peraltro, di provvedimenti che andrebbero a pregiudicare il legittimo affidamento dei controinteressati.

Replica

Sì, grazie, Presidente. Io mi dichiaro insoddisfatta dalla risposta che mi è stata fornita dal sottosegretario, con una considerazione di premessa; sicuramente gli uffici che l'avranno supportata nel predisporre la risposta a questa le avranno fornito tutti gli elementi del caso.

Ho notato, e mi sento di rilevare e di fare risultare anche agli atti di questa discussione, che i suoi riferimenti sono stati esclusivamente al dipartimento di Protezione civile, quasi volesse ignorare che il nostro Paese dispone di un servizio nazionale di Protezione civile che è costituito dallo Stato, dal dipartimento, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle regioni, dai comuni e da migliaia di donne e di uomini che, ogni giorno, svolgono un servizio mirabile nel nostro Paese sul terreno della prevenzione e della protezione e che credo abbiano, come dire, il diritto di vedere riconosciuta la qualità della loro formazione, la specialità delle loro competenze. Purtroppo, dalla sua risposta, sottosegretario, ho inteso che la struttura e la costruzione di questo bando di concorso è stata svolta, dal vostro punto di vista, sicuramente, nel rispetto della legge, ma in assenza di qualsiasi attenta valutazione della peculiarità delle figure che si dovevano andare ad individuare.

Ci troviamo a parlare di Protezione civile solo all'indomani di qualche tragedia; lo facciamo con toni giustamente riconoscenti nei confronti del servizio della Protezione civile. Nel momento in cui dobbiamo, però, scegliere come rafforzare questo sistema, come dare strumenti al servizio nazionale per potenziare - questo prevedeva il bando, questo prevedeva la legge che ha istituito il concorso - le figure migliori, dotate di capacità di coordinamento, immediatamente in grado di esercitare queste funzioni sul campo, ci dimentichiamo, vi siete dimenticati di valorizzare questo aspetto. E devo dire, signor sottosegretario, per il riferimento formale che ha fatto alla costituzione della commissione Ripam - sottolineo che, come lei giustamente ha detto, ieri, il giorno precedente alla risposta alla mia interpellanza, solo ieri, è stata pubblicata, sul sito della commissione Ripam, la delibera di composizione della nomina, appunto, di queste commissioni, delle due commissioni esaminatrici del concorso - che dai profili delle figure che sono state individuate nessuna di queste, a giudicare appunto dai curricula che sono stati resi noti, ha esperienze specifiche in materia di protezione civile e conoscenze in materia di funzionamento del sistema. Da quanto mi risulta questo credo che sia l'unico caso di concorso per dirigenti specialisti in cui l'amministrazione interessata non esprime un commissario in grado di esercitare una selezione, appunto, che valorizzi il più possibile la specificità delle funzioni che vengono richieste.

Quindi, Presidente, concludo la mia replica. Io credo che questo concorso poteva costituire un passaggio fondamentale verso quel riconoscimento del valore e della specificità delle professionalità che operano in tutte le articolazioni operative ed amministrative che compongono il servizio nazionale della Protezione civile che, anche grazie al nuovo codice entrato in vigore, vengono riconosciute e tutelate. Purtroppo, credo, invece, che le modalità con cui il Governo e la Presidenza del Consiglio hanno ritenuto di dare corso all'attuazione della previsione di legge risultano certamente penalizzante nei confronti di un'intera categoria di validi funzionari, di decine di migliaia, lo ricordavo prima, donne e uomini che operano sul territorio nazionale e che, ancora una volta, rischiano di vedere preferiti colleghi, sicuramente qualificati, ma provenienti da ambiti diversi e distanti dell'amministrazione, difficilmente propensi allo svolgimento di quelle funzioni e mansioni operative particolarmente gravose e importanti che la gestione e il coordinamento delle emergenze richiedono in un Paese come il nostro.