23/12/2020
Gian Mario Fragomeli
Fiano, Quartapelle Procopio, Braga, Martina, Pollastrini, Carnevali
2-01055

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:

   la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9, reca interventi per la ripresa economica della regione Lombardia. Si tratta di un piano di investimenti che, al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, autorizza, a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di 3,530 miliardi di euro, mediante il ricorso all'indebitamento;

   400 milioni di euro di tali risorse sono destinati agli enti locali di cui 51,350 milioni di euro alle province e alla Città metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade e all'edilizia scolastica la cui assegnazione avverrà in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale;

   quanto alla restante somma, pari a 348,650 milioni di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche in materia di: a) sviluppo territoriale sostenibile, b) efficientamento energetico, c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet. Tali risorse sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del lo gennaio 2019;

   la somma restante dei fondi complessivamente stanziati dalla legge, pari a euro 3,130 miliardi, è destinata al sostegno degli investimenti regionali e confluisce nell'apposito fondo «Interventi per la ripresa economica». Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse di tale Fondo e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, la legge regionale stabilisce che non occorre effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);

   ciò significa che viene stabilita la presunzione automatica dell'interesse regionale agli interventi finanziati con il fondo da 3,5 miliardi di euro, ed è consentito alla regione Lombardia di attribuire, senza obbligo di motivazione, le risorse agli enti, evitando di giustificare perché non si ricorra agli strumenti normalmente previsti dalla legislazione di settore per la raccolta di proposte o richieste di intervento o la valutazione delle stesse, nonché la definizione di criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse;

   di fronte ad un piano di investimenti così rilevanti, tanto da essere definito addirittura «Piano Marshall», si sarebbero dovute delineare linee di indirizzo da parte del consiglio regionale, per l'individuazione di una strategia globale di intervento per la regione Lombardia per i prossimi anni o, quanto meno la definizione di criteri per l'utilizzo di tali fondi con l'approvazione di bandi affinché tutti i soggetti dei diversi territori vi potessero partecipare o potessero formulare proposte per l'individuazione dei progetti più interessanti per le diverse province lombarde;

   risulta invece che i fondi siano stati assegnati con deliberazione n. XI/3531 — seduta del 5 maggio 2020 — della giunta regionale «Esaminate istanze emerse nei Tavoli territoriali provinciali, il livello di cantierabilità delle proposte, nonché gli Ordini del Giorno presentati in sede di discussione del Progetto di legge relativo all'Assestamento 2020/22» ovvero mediante la distribuzione dei fondi a pioggia, secondo l'unico criterio di giudizio della totale discrezionalità dei consiglieri di maggioranza di ogni territorio circa la loro rilevanza per il territorio stesso;

   come riportato anche da notizie di stampa (Il piano della Lombardia: 3,5 miliardi di euro senza bandi. Corriere della sera 16 dicembre 2020), all'esito di questa ripartizione, risulterebbe quindi che su 1507 comuni della Lombardia, i beneficiari degli interventi siano 411, di cui il 77 per cento è amministrato da partiti del centro destra o di liste civiche ad essi collegati e quindi della maggioranza;

   in una lettera riservata inviata al presidente Fontana, Anci Lombardia ha denunciato che: «molti comuni sono esclusi dalla partecipazione a questa seconda fase di finanziamento di interventi (la prima fase riguarda la distribuzione dei 400 milioni di euro in base alla popolazione ndr.). Per questo avremmo voluto avere occasione di confrontarci sulle nuove scelte compiute e vorremmo comprendere quali siano stati i criteri e gli atti di programmazione/pianificazione o di ascolto territoriale, i bandi o gli avvisi, che hanno condotto alla identificazione di opere e di relativi destinatari»;

   trattandosi di ricorso all'indebitamento, e per di più per risorse ingenti, si sarebbe dovuta effettuare un'attentissima valutazione di carattere strategico, per bilanciare interventi che portano benefici immediati con altri destinati a garantire la crescita necessaria a sostenere il debito stesso –:

   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini e la tutela dell'unità economica, data anche l'ingente mole di risorse che la regione Lombardia sta mobilitando a debito e che dovrebbero pertanto essere investite in interventi attentamente valutati soprattutto alla luce del potenziale ritorno in termini di crescita del Pil, verificando in particolare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.

 

Seduta del 15 gennaio 2021

Illustrazione e replica Gian Mario Fragomeli, risposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Castaldi

GIAN MARIO FRAGOMELI: Grazie, Presidente. Grazie, sottosegretario. La mia interpellanza una vuole evidenziare una criticità forte rispetto a questo momento pandemico e alle risposte che la regione Lombardia è stata in grado di dare. Noi vorremmo evitare - e lo dico da lombardo -, in qualche modo, le difficoltà che abbiamo riscontrato e che tuttora riscontriamo nel contrasto, da un punto di vista sanitario, della pandemia. Non devo certo riscoprirlo oggi io il fatto che la Lombardia sia stata una delle ultime regioni rispetto ai vaccini antinfluenzali e, ancora oggi, moltissime categorie non li hanno ricevuti. E, purtroppo, la regione Lombardia che, per molti anni, si è forgiata di questo grande merito di una grande sanità, anche oggi, dimostra di essere profondamente in ritardo sulla vaccinazione anti-COVID.

Ebbene, questi elementi ci preoccupano e destano forte preoccupazione e non vorremmo che questa cosa la ritrovassimo anche su un altro elemento fondante, che è quello della ripresa economica. L'interpellanza chiede, appunto, al Governo di intervenire e di capire perché la più grande regione italiana stanzia per la prima volta 3,5 miliardi di indebitamento regionale - mai fatti prima - per finanziare la ripartenza e il rilancio della regione Lombardia e non lo fa con criteri omogenei, con bandi, con indicatori che dimostrino la volontà di far ripartire la regione Lombardia, ma lo fa con una politica, permettetemi, legata alla residenza di molti consiglieri regionali o assessori regionali a definire la priorità dell'intervento. Questo fa molto male, perché capite che, su 3 miliardi e mezzo, solo 400 milioni vengono distribuiti su un criterio legato alla popolazione. Zero priorità, nessuna infrastruttura strategica che abbia la priorità, nessun interesse regionale che abbia la priorità, se non quello che dicevo prima della residenza degli amministratori regionali. Questo fa molto male, ci preoccupa e credo che, in qualche modo, questa distribuzione a pioggia dimostri anche un'inefficienza complessiva del governo regionale.

Quindi, concludo, di fronte al fatto che pensiamo che ci debba essere un indirizzo più forte, ci debba essere la forza che questo Governo dica che, in un momento di pandemia, queste cose l'Italia non le può sopportare, i lombardi non le possono sopportare. E, quindi, chiediamo un intervento per fare una giustizia da questo punto di vista, perché, permettetemi, non è paragonabile una grande infrastruttura pubblica rispetto all'arredo urbano o alla piazza dell'amico, amministratore dell'assessore o del consigliere regionale lombardo.

 

GIANLUCA CASTALDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La ringrazio, Presidente. L'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2020 autorizza a sostegno degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di 3,53 miliardi di euro, che è ripartita negli anni dal 2020 al 2023, con ricorso all'indebitamento. Di questi, come riferito dagli onorevoli interpellanti, 400 milioni sono stati assegnati agli enti locali, che confluiscono in uno specifico fondo, i cui criteri e modalità di gestione sono individuati con provvedimento della giunta regionale. La restante somma di 3,13 miliardi è destinata a sostegno degli investimenti regionali e confluiscono nell'apposito fondo regionale “Interventi per la ripresa economica”.

Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del fondo “Interventi per la ripresa economica” è previsto che non occorra effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), che imporrebbe l'utilizzazione dei criteri e indicatori ivi previsti a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale.

Con provvedimento della giunta regionale n. XI/3531, adottato nella seduta del 5 maggio del 2020, sono stati individuati gli interventi approvati, i soggetti pubblici assegnatari e l'importo dei finanziamenti concessi.

In tale quadro, non si può che rilevare che le valutazioni e le decisioni concernenti l'individuazione degli interessi pubblici da finanziare e dei relativi enti beneficiari - salvo espressa previsione di legge regionale che, nel caso di specie, in base a quanto rappresentato dagli stessi interpellanti non pare sussistere- rientrano, è bene evidenziare, nel campo delle valutazioni di carattere strettamente politico dell'ente titolare del finanziamento e, in quanto tali, sono rimesse alla fisiologica dialettica tra organo di indirizzo politico (consiglio regionale) e organo esecutivo (giunta regionale), potendo trovare sanzione solo nell'ambito e secondo le regole del consueto circuito politico/democratico.

Pertanto, per quanto il modus operandi seguito nel caso in esame dalla giunta regionale della Lombardia possa risultare (politicamente) non condivisibile, le scelte operate restano, purtuttavia, presidiate dall'autonomia, anche costituzionalmente riconosciuta, a detta regione.

Quanto al sollecitato intervento sostitutivo da parte del Governo, si ricorda che l'esercizio di tale potere è legato a tassativi e rigorosi presupposti.

L'articolo 120, secondo comma, della Costituzione stabilisce, infatti, come è noto, che: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

L'istituto del potere sostitutivo governativo si configura come “un potere eccezionale in virtù del quale un soggetto o un organo gerarchicamente superiore oppure investito della funzione di indirizzo e di vigilanza nei confronti di altri soggetti provvede, in caso di persistente inattività di questi ultimi, a compiere in loro vece atti rientranti nella competenza degli stessi”.

Questa è una sentenza della Corte costituzionale del 1978, la n. 177. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, con cui è stata riconosciuta una posizione di parità agli enti costitutivi della Repubblica, si è attenuata la supremazia statale nei confronti di regioni ed enti locali, con la conseguenza che resta fortemente circoscritto l'ambito di ammissibilità del potere sostitutivo statale. Nel caso di specie, per quanto sopra chiarito, non sembrano ricorrere gli stringenti ed eccezionali presupposti richiesti dall'articolo 120 della Costituzione ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Tra l'altro, nella fattispecie, la regione Lombardia ha utilizzato risorse finanziarie proprie, quindi non revocabili da parte dello Stato né suscettibili di essere dallo Stato riprogrammate alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale.

Per completezza, si rappresenta che sia la legge regionale della Lombardia 4 maggio 2020, n. 9 sia la legge regionale n. 21 del 2020, sempre della Lombardia, che ha rifinanziato la precedente, sono state sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri nelle sedute rispettivamente del 25 giugno 2020 e del 18 dicembre 2020 e non sono state impugnate dal Governo. Resta in ogni caso fermo che, ove vi fossero dubbi circa la legittimità degli atti adottati dagli organi della regione Lombardia per specifici profili e violazioni di legge, le pertinenti censure potrebbero essere proposte dai soggetti legittimati nelle competenti sedi giudiziarie.

 

GIAN MARIO FRAGOMELI: Sono soddisfatto dalla parte della risposta del sottosegretario riguardo all'approfondimento in punta di diritto. Chiaramente lo sono un po' meno rispetto a questa risposta e le dirò brevemente anche perché. Innanzitutto perché si tratta di un vulnus rispetto all'articolo 97 della Costituzione, quel principio di leale collaborazione che lei ci ha ribadito, che non riguarda solo i rapporti tra Stato e regioni, ma deve riguardare i rapporti anche tra regioni enti locali, perché qui il principio di leale collaborazione che non è stato rispettato è proprio quello tra le regioni e i suoi comuni, i comuni lombardi. Infatti, quando non viene assegnato nessun punteggio a un'opera strategica di rilancio economico in piena pandemia e viene equiparata alla ristrutturazione di una piazza o a qualsiasi altra cosa, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona nel principio di leale collaborazione.

Quindi forse questo articolo 97 dovremmo rileggerlo anche nei rapporti che non solo di ordine verticale tra Stato e regioni, ma tra regioni enti locali. Rimane il fatto che questa risposta ci deve spingere anche a una riflessione sul Titolo V, perché è chiaro ed evidente a tutti che i comuni piccoli, se non sono salvaguardati e non sono rispettati dal loro ente regionale, devono trovare ristoro e giustizia da parte dello Stato. Quindi questa cosa ci deve spingere sicuramente a rivedere il tema del Titolo V, quando non è una salvaguardia delle autonomie locali.

In ultimo, mi permetto di dire che, riguardo ai soldi dell'indebitamento lombardo, che siano interamente di carattere regionale in una fase pandemica come questa, dove abbiamo visto che molte risorse nazionali stanno arrivando alle regioni, faccio fatica a pensare che sono solo ed esclusivamente risorse proprie, perché stiamo parlando di un momento in cui arrivano molte risorse, si allocano molte risorse nei bilanci regionali, e mi permetta da ex sindaco di dire che è facile dire che quelle sono completamente regionali se poi quelle che devono essere usate come nazionali vengono girate su qualche altra fonte di spesa. Quindi è difficile farlo. Noi, e chiudo, politicamente verificheremo questa cosa, verificheremo quanto PIL genereranno queste opere, quanta leva e quanto effetto moltiplicatore avranno queste opere rispetto ad altre opere di cui la Lombardia e i comuni lombardi avevano bisogno.