29/09/2020
Emanuele Fiano
2-00941

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   Inarcassa è la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;

   Inarcassa ha un patrimonio complessivo pari a 9 miliardi di euro e gli iscritti ad oggi risultano essere circa 168.000, di cui il 35 per cento ha meno di 40 anni di età, mentre i pensionati sono oltre 28.000, e l'iscrizione costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici;

   sulla Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale – contratti pubblici n. 27 dell'8 marzo 2010 è stato pubblicato un avviso di avvenuta aggiudicazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 31 luglio 2009, avente per oggetto la selezione di una «SGR» per la istituzione, costituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, riservato a investitori qualificati di cui all'articolo 1, comma 1, Gap 65/09 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dove risultava aggiudicataria Fabrica Immobiliare Sgr s.p.a.;

   in riferimento a ciò, con atto rep. n. 196389 rogito n. 70194 del 31 gennaio 2014, Inarcassa trasferiva il diritto di proprietà degli «immobili» costituenti l'«apporto in natura» per un valore complessivo quale attestato nella «relazione» pari a euro 490,600.000 e la somma di euro 400.000 a titolo di «apporto in denaro» a conguaglio del conferimento degli «immobili»;

   a fronte dell'apporto degli «immobili» Inarcassa sottoscrive complessivamente n. 982 «quote dei Comparto Due» per un ammontare complessivo di euro 491.000,000;

   la mozione detta «fiume» contenuta nel verbale del Comitato nazionale dei delegati (Cnd) del 29 e 30 novembre 2012 aveva per oggetto la gestione del patrimonio immobiliare di Inarcassa e non il conferimento del diritto di proprietà degli «immobili»;

   in data 6 agosto 2015 è stata pubblicata la sentenza n. 10707/2015 del Tar Lazio nel giudizio promosso dall'architetto Gianluca Valle per richiedere l'accesso ai documenti afferenti al conferimento al Fondo di investimento immobiliare di una parte del patrimonio immobiliare di Inarcassa;

   in data 16 gennaio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 113 del 2017 del Consiglio di Stato sempre in riferimento all'accesso agli atti;

   nei giudizi Inarcassa è stata giudicata soccombente e condannata al pagamento di 4.000 euro di spese legali;

   con email Pec del 17 gennaio 2017 l'architetto Gianluca Valle, delegato di Inarcassa architetti Roma chiedeva al direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, dottoressa Concetta Ferrari di svolgere la funzione di vigilanza, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, inerente al conferimento immobiliare avvenuto da Inarcassa al Fondo InarcassaRE gestito da Fabrica Immobiliare Sgr spa, per verificare la procedura di conferimento immobiliare a partire dalla delibera del Cnd e le autorizzazioni necessarie, per tale conferimento, dei Ministeri competenti;

   con nota protocollo 26/DG/2017 del 13 febbraio 2017 a firma del direttore generale di Inarcassa nella trasmissione dei documenti, all'architetto Gianluca Valle, inerenti al conferimento del patrimonio immobiliare di Inarcassa al Fondo Inarcassa Re Comparto Due, precisava che «non esistono in proposito altri atti e documenti da poter esibire»;

   nel verbale del 27 e 28 marzo 2014 del Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa, il presidente di Inarcassa dichiarava che la mozione «fiume» era quella utilizzata per il conferimento degli immobili e che il patrimonio restava al 100 per cento di proprietà Inarcassa –:

   se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di verificare la effettiva correttezza delle procedure di conferimento del patrimonio immobiliare da Inarcassa al Fondo InarcassaRE, gestito da Fabrica Immobiliare Sgr spa, nonché l'intero processo autorizzativo e quali iniziative di competenza intenda eventualmente assumere qualora risultassero esservi state violazioni, lesive per l'istituto e i propri assicurati.

Seduta del 13 novembre 2020

Illustrazione e replica di Emanuele Fiano,risposta del governo di Francesca Puglisi, Sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali.

Illustrazione

Grazie, Presidente. Signora sottosegretaria Pugliesi, io ho avuto notizia di fatti inerenti la gestione di Inarcassa. Ne ho avuto notizia anche pubblica, perché i fatti sono anche riferiti ad una sentenza del tribunale amministrativo del Lazio.

Inarcassa è la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti. Inarcassa ha un patrimonio complessivo pari a 9 miliardi di euro e ha 168 mila iscritti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2010 è stato pubblicato un avviso di avvenuta aggiudicazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 2009, che aveva come oggetto la selezione di una società di gestione del risparmio per l'istituzione, costituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, riservato a investitori qualificati, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove risultava aggiudicataria Fabrica immobiliare SGR Spa.

In riferimento a ciò, con atto repertorio - numero e via dicendo, come trovate nel testo -, Inarcassa trasferiva il diritto di proprietà degli immobili costituenti l'apporto in natura, per un valore complessivo, attestato nella relazione, pari a 490 milioni e 600 mila euro e la somma di euro 400 mila, a titolo di apporto in denaro. A fronte di questo apporto di immobili, Inarcassa sottoscriveva un numero - che ovviamente è nel testo - di quote di questo cosiddetto Comparto Due.

Il primo fatto che chiedo al Ministero, che ella rappresenta, di verificare è in ordine all'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, che trasferisce al Ministero la competenza di verifica e controllo sulle attività di enti come il suddetto. Il primo fatto che ho chiesto di controllare è come mai, nella mozione cosiddetta fiume nei testi dei verbali, contenuta nel verbale del Comitato nazionale dei delegati del 29-30 novembre 2012, questa che sarebbe all'origine della possibilità di conferimento di queste quote, essa aveva per oggetto la gestione del patrimonio immobiliare di Inarcassa, non il conferimento del diritto di proprietà degli immobili.

Ricordo che il principio di controllo, che sottende l'attività di codesto Ministero in ordine a questo ente, è di natura documentale. Indi, il Ministero avrebbe dovuto verificare la presenza documentale di un conferimento del diritto di proprietà degli immobili nei verbali del consiglio di amministrazione di Inarcassa, atto che non esiste, ai sensi anche di quanto ha detto la sentenza del TAR suddetta, che mi pregio riferirle, onorevole sottosegretaria.

La sentenza del TAR viene emessa, perché al tribunale amministrativo si rivolge un architetto, delegato al tempo di Inarcassa Roma, architetto Valle, che, per avere possibilità - che gli era fino allora stata negata - di accesso agli atti, riferisce tutto quanto è oggetto anche della mia interpellanza. Le riferisco una parte del testo della sentenza del TAR. La circostanza che l'argomento sarebbe stato trattato nell'adunanza del 29-30 novembre 2012 dell'Inarcassa risulta smentita dall'ordine del giorno, depositato come documento 3, dal resistente (Inarcassa). Il fatto poi che sia stata votata una mozione, in ordine alla gestione del patrimonio, non appare comunque un elemento satisfattivo dell'interesse ad accedere agli atti da parte del ricorrente, perché la mozione aveva riguardo alla gestione delegata degli immobili e non al conferimento del patrimonio immobiliare ad un fondo immobiliare in gestione diretta.

Ergo, sottosegretaria, noi abbiamo un ente, sottoposto al nostro controllo amministrativo e documentale, che trasferisce la proprietà di circa 500 milioni di immobili - gli stessi ovviamente sono posti a garanzia della natura previdenziale dell'ente - e lo fa, secondo il tribunale amministrativo del Lazio, laddove non è stato opposto ricorso - “in assenza di un atto amministrativo del consiglio d'amministrazione che prevede il conferimento del patrimonio immobiliare”; così sentenzia il TAR. Peraltro, in questo giudizio Inarcassa, ovviamente con riferimento solo al non accesso agli atti, è stata giudicata soccombente e condannata al pagamento delle spese legali.

Di questo medesimo fatto poi questo architetto, Gianluca Valle, delegato Inarcassa architetti Roma, chiedeva al direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, dottoressa Concetta Ferrari, di svolgere la funzione di vigilanza, quella appunto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, inerentemente al conferimento immobiliare appunto da Inarcassa al Fondo Inarcassa RE, gestito da Fabrica Immobiliare, per verificare la correttezza della procedura. Con nota protocollo 26/DG/2017 del 13 febbraio 2017, a firma del direttore generale Concetta Ferrari, nella trasmissione dei documenti all'architetto Gianluca Valle inerenti questo conferimento, si precisava che non esistono in proposito altri atti e documenti da poter esibire. E non mi pare questa una risposta soddisfacente, per nulla soddisfacente, al nostro dovere e al vostro di ministero, di esercizio delle funzioni di controllo.

Inoltre, vorrei citare anche un altro fatto, signora sottosegretaria, ringraziandola per la risposta che vorrà darmi. C'è anche un altro fatto sul quale intenderei chiederle di rispondere ovvero che, nell'atto di apporto al fondo comune di investimento immobiliare, lo stesso viene ceduto per il valore dell'apporto complessivo, pari ad euro 491 milioni. Ma la perizia da cui deriva la cessione proviene da Real Estate Advisory Group Spa, nella sua qualità di esperto indipendente anche a fronte della valutazione rilasciata dall'intermediario finanziario Banca Akros. La perizia complessiva era di 501 milioni e 380 mila euro. A fronte di questa perizia, la sottoscrizione di 982 quote è fatta per un valore di 491 milioni, laddove si verifica una differenza significativa di valore delle quote. E anche su questo io penso che sia nelle competenze della funzione di controllo del Ministero rispondere sul perché di questa discrepanza. Ascolterò con attenzione la sua risposta.

Risposta del governo

Grazie, Presidente. Ringrazio l'onorevole Fiano per l'interrogazione che richiama l'attenzione sul procedimento di conferimento del patrimonio immobiliare da Inarcassa al fondo Inarcassa RE, gestito da Fabrica Immobiliare SGR Spa. Al riguardo, mi preme innanzitutto evidenziare il perimetro della vigilanza statale sugli enti privati di previdenza di cui ai decreti legislativi nn. 509 del 1994 e 103 del 1996, i quali come Inarcassa assicurano obbligatoriamente gli iscritti agli albi professionali ai fini della tutela dei diritti sociali rientranti nell'ambito della previdenza e dell'assistenza come costituzionalmente garantiti e sono in tal senso enti strumentali all'attuazione delle richiamate tutele costituzionali che godono di un'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta dalla legge. In questo contesto, il conferimento al fondo Inarcassa RE è espressione di un'attività di investimento posta in essere in autonomia dalla Cassa, secondo le proprie procedure di investimento, peraltro rese note alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione tramite la rilevazione prevista nell'ambito della relazione annuale sugli investimenti condotta dalla Covip. È infatti alla Covip che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 sempre del 2011, è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privati che viene esercitato, sempre dalla Covip, anche mediante ispezione presso gli stessi.

In materia di controllo sulle scelte di investimento immobiliare degli enti privati di previdenza obbligatoria, è inoltre prevista dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, la presentazione, unitamente al budget, di un cosiddetto piano triennale, contenente le operazioni di acquisto/vendita di immobili, nonché di conferimento a fondi, subordinato alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Questo piano è sottoposto ad autorizzazione che interviene con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto concerne il citato intervento di vigilanza richiesto ai Ministeri, va segnalato che, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509, è attribuito alla vigilanza statale la funzione di approvazione ministeriale delle delibere assunte dagli enti previdenziali privati per la modifica - unicamente in questo - degli statuti e dei regolamenti ovvero in materia di contributi e prestazioni. Alla vigilanza statale sono inoltre sottoposti i bilanci preventivi e i conti consuntivi redatti secondo i principi contabili internazionali, le note di variazione al bilancio di previsione, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio preventivo, e le delibere contenenti i criteri direttivi generali, che possono essere oggetto unicamente di motivati rilievi da parte dei Ministeri, e che diventano comunque esecutivi decorsi i termini previsti dalla legge. Inoltre, l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 509 prevede l'intervento dei Ministeri, lavoro ed economia, tramite la nomina di un commissario, limitatamente nel caso in cui ricorrano i presupposti di disavanzo economico-finanziario della gestione, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dalle risultanze del bilancio tecnico.

Come si evince, la vigilanza ministeriale è di natura documentale e non è coinvolta nelle singole scelte di investimento dell'ente, il quale, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge, adotta le delibere di impiego dei fondi disponibili tramite il CdA, organo di gestione, secondo i criteri generali dettati dall'organo assembleare e con osservanza dello statuto. L'Inarcassa in particolare si è dotata altresì di una disciplina interna, alla quale fa riferimento anche per la verifica della regolarità della citata operazione di conferimento al Fondo Inarcassa RE.

Riguardo a tale operazione, come presunta e paventata dal delegato Valle, non sono peraltro emerse, andandoli a riesaminare uno per uno, segnalazioni o irregolarità neanche dalla lettura dei verbali sistematicamente trasmessi ai due Ministeri vigilanti dal collegio sindacale, organo che, nell'architettura dei controlli, svolge una funzione immediata di analisi delle procedure e delle iniziative degli organi della Cassa; né d'altro canto sono stati presentati altri esposti sulla regolarità del conferimento in argomento da parte di altri delegati della Cassa, oltre 200, o dei rappresentanti ministeriali in seno al collegio sindacale.

Stante quanto evidenziato, non sono stati ravvisati margini di intervento ministeriale in ordine alla richiesta dell'architetto Valle, che, in qualità di delegato (rieletto nella recente tornata elettorale di aprile 2020), partecipa, nell'ambito dei poteri riconosciuti dallo statuto, alla formazione della volontà dell'ente e che è tenuto a conoscere, tramite lo svolgimento di questa sua funzione, gli ambiti di responsabilità sia dell'organo a cui appartiene, che degli altri organi della Cassa, sia della vigilanza ministeriale.

Aggiungo altresì che la Corte dei conti, nella determinazione n. 86 del 23 luglio 2020 sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Inarcassa relativa all'esercizio 2018, dà conto della gestione immobiliare rilevando che la gestione delegata del patrimonio immobiliare è entrata completamente a regime con l'affidamento al Fondo Inarcassa RE Comparto 1 e 2, interamente sottoscritto da Inarcassa. Il primo Fondo Inarcassa RE, partecipato al 100 per cento, aveva avviato la propria operatività in data 19 novembre 2010 e a dicembre dello stesso anno aveva realizzato il primo investimento immobiliare. Nel 2014 è stato ridenominato Fondo multicomparto Inarcassa RE ed in esso sono stati conferiti gli immobili di proprietà in gestione diretta. Tale Fondo risulta attualmente così composto: Inarcassa RE Comparto 1, destinato a proseguire il piano di investimenti mobiliari già avviato nel 2010, Inarcassa RE Comparto 2, destinato alla valorizzazione degli immobili già di proprietà conferiti al Fondo. Nel 2018 è proseguita la gestione delegata del patrimonio immobiliare con il raggiungimento del rendimento gestionale lordo, pari al 2,96 per cento, in linea con il benchmark di riferimento. Anche il valore della quota, dalla data di avvio del Fondo - 19 novembre 2010 - è cresciuto di circa il 30 per cento. La Corte dei conti, nella delibera citata, ha infine evidenziato i risultati economici e patrimoniali dell'attività gestionale di Inarcassa, che presentano, nell'esercizio 2018, una prevalenza di segni positivi. Si assicura comunque che l'azione di vigilanza esercitata dal Ministero del Lavoro continuerà ad essere improntata a garantire che Inarcassa, come le altre casse di previdenza, prosegua i propri scopi istituzionali di tutela previdenziale obbligatoria secondo i dovuti canoni di regolarità amministrativa e contabile, nonché di trasparenza dell'attività posta in essere, e voglio anche assicurare che c'è l'impegno del Ministero del Lavoro a intervenire in maniera più efficace in relazione ai controlli sugli enti previdenziali, intervento che passa anche attraverso le regole di governance, nonché, in termini più generali, su un'eventuale rivisitazione del quadro normativo risalente agli anni Novanta, che rischia di essere parzialmente incompleto.

Replica

La ringrazio Presidente, intanto ringrazio, ovviamente, la sottosegretaria Puglisi. Non posso dichiararmi soddisfatto.

Primo, non condivido l'interpretazione del decreto legislativo n. 509 del 1994. Lei converrà con me, penso, sottosegretaria - oppure chi ha, per suo conto, redatto la gentile risposta - che il punto 6 dell'articolo 2, sulla gestione degli enti, del decreto legislativo n. 509 del 1994 - lei ha citato il 3, mi pare che lei l'abbia già citato, il fatto – dice: nel caso che gli organi di amministrazione si rendessero responsabili di gravi violazioni. Io domando - poi avremo modo di domandarlo anche con altri strumenti - ma l'assenza di una delibera di conferimento di immobili per mezzo miliardo di euro è una grave violazione o no? Perché questo testo di decreto legislativo assegna a voi verificare questo. La risposta non mi perviene dalla sua gentilissima risposta, anche molto densa di particolari, perché sostanzialmente nella vostra risposta voi sostenete che non è vostra competenza, perché il Covip avrebbe questa competenza, perché la vostra competenza è di natura documentale, lei mi ha detto. E se i documenti di cui voi avete bisogno per verificare la correttezza del comportamento mancano, di chi è la competenza della verifica della mancanza documentale? Io ritengo che sia del Ministero. Penso che un iscritto all'Inarcassa, un architetto iscritto all'Inarcassa, abbia diritto a rivolgersi al Ministero, cui compete la competenza di verifica amministrativa, per sapere come mai gli immobili che diciamo sottendono la garanzia della funzione previdenziale di questo ente sono stati, infine, conferiti ad una stima, ad un valore inferiore alla stima presentata.

Su queste due domande io ovviamente, cercando di esercitare il mio mandato parlamentare, che è quello che mi spinge a fare queste domande, con disciplina e onore, penso che sia il Governo che debba darmi questa risposta. Ovviamente mi riferirò anche al Covip, però mi sembra strano, nella competenza di legge generale che conferisce al Ministero del Lavoro questa verifica; e perché la conferisce? Esattamente per quello che lei giustamente mi ha detto, cioè perché qui c'è una funzione previdenziale demandata a degli enti che sono fuori dall'attività del Governo, ma su cui il Governo mantiene una funzione di controllo. Penso che su queste due domande specifiche, che io avevo compiuto, fosse il Ministero stesso a dovermi dare delle risposte, magari interrogando il Covip. Comunque, ovviamente, la ringrazio della risposta, sottosegretaria.