13/12/2017
Gessica Rostellato
2-02052

 

  I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   il decreto 29 settembre 2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in tema di «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca», dispone norme applicative della disciplina in materia di arresto definitivo delle unità per le attività di pesca e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacità al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibri tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

   il decreto prevede che l'attuazione della misura di arresto definitivo delle attività di pesca per la flotta da pesca mediterranea avvenga tramite demolizione, con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali e delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione – allegato A della relazione annuale di cui all'articolo 22 del regolamento Unione europea n. 1380/2013;

   il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di unità da pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con i sistemi specificati nell'articolo 1 del citato decreto; per ottenere l'aiuto previsto dal decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità della domanda, specifici requisiti soggettivi del beneficiario; l'unità da pesca deve avere un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) 2930/1986 del Consiglio e successive modifiche: l'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del citato decreto e l'anno di entrata in servizio; l'unità da pesca deve essere iscritta nel registro comunitario, nonché in uno dei compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui all'articolo 22 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca delle quali dispone tale segmento di cui alla tabella A1 e A2 in allegato al citato decreto;

   l'unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e deve essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca almeno con uno degli attrezzi di pesca previsti dal piano di azione così come indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto;

   a seguito della definizione della graduatoria, si prevede che il Ministero predisponga i decreti di concessione entro il 31 dicembre 2017, seguendo l'ordine delle sub-graduatorie, provvedendo in caso di posizioni pari merito delle ultime posizioni a determinare la preferenza attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacità di pesca individuati nelle tabelle A1 e A2 allegate al decreto e fino ad esaurimento delle risorse assegnate; raggiunti gli obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo priorità definite;

   il termine per la restituzione all'ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in quindici giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione; la mancata restituzione del titolo, entro tale termine perentorio, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso;

   la riconsegna del titolo abilitativo alla pesca è atto irrevocabile e il titolo è annullato qualora il beneficiario non provveda alla demolizione dell'unità entro i termini previsti dal decreto; solo se il beneficiario intende rinunciare al contributo, il titolo abilitativo viene riconsegnato se il beneficiario presenta, al Ministero, formale rinuncia al contributo, perentoriamente, entro 2 mesi dalla data di riconsegna della licenza presso l'ufficio marittimo; trascorso tale termine il titolo viene annullato; entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente deve procedere alla demolizione dell'unità; il mancato rispetto di tale termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio; l'autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni; infine, si prescrive che l'ufficio marittimo trasmetta la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione al Ministero che provvede alla cancellazione della nave dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario;

   la direzione generale pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta provvedendo all'emissione dei decreti di concessione del contributo per circa 200 imbarcazioni, che dovranno manifestare entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento che intendono procedere alla demolizione; in caso contrario, l'amministrazione procede allo scorrimento delle graduatorie, stilate sulla base del sorteggio effettuato il 23 novembre 2017;

   non è noto il numero dei lavoratori dipendenti che sarà licenziato a causa della dismissione delle imbarcazioni e non risulta che tale numero sia stato stimato dai Ministeri competenti;

   al tavolo di concertazione per l'attuazione di tale rilevante provvedimento non partecipa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonostante le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale abbiano manifestato l'esigenza di un confronto con tale Ministero per cercare soluzioni al problema, dopo la dismissione, dei lavoratori sbarcati e quindi disoccupati;

   il settore pesca è del tutto privo di ammortizzatori sociali o di forme di integrazione al reddito; la misura di «disarmo» non prevede percorsi di riqualificazione –:

   se il Governo non ritenga opportuno ed urgente assumere iniziative per prevedere adeguate tutele per tutti i lavoratori sbarcati dopo la dismissione e definire percorsi di riqualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro.