04/11/2020
Susanna Cenni
Enrico Borghi, Viscomi, Ciampi, Pezzopane, Serracchiani, Sani, Gribaudo, Rossi, Bruno Bossio, Benamati, Berlinghieri, Frailis, Di Giorgi, Braga, Ceccanti, Ubaldo Pagano, Lacarra, Nardi, Gariglio, Orfini
2-00993

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   il parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 30 giugno 2020, sulla base del quale è stato deciso con decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2020, il ricorso straordinario presentato da alcune associazioni ambientaliste ha stabilito che se il bosco è vincolato con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto codice dei beni culturali), la realizzazione degli interventi che rientrano nell'ambito del «taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, opere antincendio ed opere di conservazione» può essere assoggettata all'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva;

   il parere citato chiarisce infatti, nello specifico, che le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del codice del paesaggio e riferite a interventi «inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio» valgono solo per gli interventi «minori» cioè interventi, che non si traducano nel «taglio colturale, nella forestazione, nella riforestazione, nelle opere di bonifica, antincendio e di conservazione»;

   le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera c), per interventi che rientrano nel «taglio colturale, nella forestazione, riforestazione, in opere di bonifica, antincendio e di conservazione» si applicano solo nel caso di boschi vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), e non a quelli gravati da vincolo per decreto ai sensi dell'articolo 136. Il parere del Consiglio di Stato sancisce quindi la necessità di richiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi che rientrano nelle fattispecie suddette, in corrispondenza di tutte le superfici vincolate per decreto. In campo forestale l'obbligo si applica conseguentemente a tutti i tipi di intervento, indipendentemente dalla tipologia ed estensione (perfino ai tagli con finalità di autoconsumo e alle attività finora realizzate con semplice dichiarazione di taglio);

   per ciò che concerne l'iter burocratico la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza comunale, ma occorre il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza territoriale. La tempistica necessaria potrebbe quindi durare alcuni mesi;

   per quanto riguarda l'incidenza economica la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla relazione tecnica firmata da un professionista abilitato e corredata di tavole grafiche, con un costo stimato che può variare da un minimo di 500 euro fino ad alcune migliaia di euro per i progetti e i piani complessi e articolati. In questo contesto è utile rimarcare come non risulterebbe possibile nemmeno ricorrere alla procedura di autorizzazione paesaggistica «semplificata», perché non espressamente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, né indicata nell'ambito del parere;

   per ciò che concerne le opere e gli interventi di bonifica ed antincendio nel parere viene richiamato esplicitamente quanto previsto dal nuovo Testo unico forestale (Tuf) di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, che all'articolo 7, comma 12, stabilisce che le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, «con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241», concordino «gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo» (articolo 7, comma 12) –:

   se i Ministri interrogati non intendano adottare iniziative normative volte a individuare una soluzione condivisa e rapida per garantire la necessaria tutela paesaggistica e superare le attuali criticità, riconducendo l'applicazione dell'autorizzazione vincolante sopracitata ai soli casi in cui l'intervento possa realmente determinare un impatto sul paesaggio.

Seduta del 15 gennaio 2021

Illustrazione e replica di Susanna Cenni, risposta della Sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e per il turismo Laura Orrico

SUSANNA CENNI: Grazie, signora Presidente, bentornata di cuore. Il 30 giugno del 2020 il Consiglio di Stato ha espresso un parere, accogliendo il ricorso di un'associazione che è intervenuta sui lavori di manutenzione della Pineta del Tombolo nel grossetano. Sulla base di questo parere è stato poi deciso il decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre del 2020. La sostanza di tutto questo è che, se il bosco o l'area in cui avvengono lavori di taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, opere antincendio e opere di conservazione sottoposte a vincolo, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quindi del Codice dei beni culturali, la realizzazione degli interventi rientra nell'ambito di questo quadro normativo, e quindi può essere assoggettato all'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva.

Ora, il parere citato chiarisce, nello specifico, che le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del Codice del paesaggio valgono solo per gli interventi minori, cioè interventi che non si traducono in tutto questo, taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e conservazione.

Aggiungo a questo - quindi l'iter prevede che ci sia il parere preventivo - che l'iter burocratico che è previsto e che viene attivato per la competenza e per il rilascio di questa autorizzazione paesaggistica è di competenza comunale, ma occorre il parere obbligatorio e vincolante delle sovrintendenze territoriali, con una tempistica che può durare addirittura mesi e con costi importanti che si rendono necessari per la redazione di ulteriori relazioni tecniche e di tavole grafiche firmate da professionisti. Non risulterebbe, fra l'altro, possibile nemmeno ricorrere alle procedure di autorizzazione paesaggistica semplificata, perché non espressamente previste dal DPR n. 31 del 2017, né fra l'altro indicate ad oggi nel parere in oggetto. Per quanto concerne le opere e gli interventi di bonifica e antincendio, nel parere viene richiamato esplicitamente quanto previsto dal nuovo Testo unico forestale, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, che all'articolo 7, comma 12, stabilisce che le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, con i piani paesaggistici regionali ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concordino gli interventi previsti e autorizzati dalla normativa in materia riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo, articolo 7, comma 12.

Questa decisione, sul cui merito ovviamente non mi permetto e non mi permetterei di sindacare, ha però prodotto un vero e proprio terremoto, rallentando, e in molti casi fermando, il lavoro e l'attivazione di progetti. Sono decine e decine i progetti messi in campo su cui stavano lavorando o avrebbero iniziato a lavorare imprese, aziende, cooperative forestali, enti di bonifica. Questo avviene in modo particolare in Toscana, che, come è noto, è la regione con la più alta superficie boscata di questo Paese; sono stati fermati nei mesi passati moltissimi progetti nel territorio del Monte Amiata. E questa regione vorrei ricordare che ha qualche primato proprio nella buona gestione delle attività di prevenzione degli incendi, e non soltanto, anche per la qualità dei suoi piani selvicolturali e per il sistema che è stato messo a punto con competenze tecniche di assoluta eccellenza.

Questo per dire che la cura del bosco e la tutela del paesaggio non sono necessariamente attività e interessi contrapposti. Allora, in conseguenza di tutto questo, credo che il Governo sappia già che si è attivata una grande preoccupazione e una grande mobilitazione del sistema istituzionale, i comuni, la stessa regione Toscana. C'è stata l'approvazione di alcune mozioni in consiglio regionale, sia della maggioranza che dell'opposizione; c'è stata una presa di posizione molto forte della giunta regionale attraverso l'assessore Saccardi, che ha chiesto l'istituzione di un tavolo di lavoro con il Ministero per trovare una via di uscita che ragioni almeno sui tempi e sulle modalità. Quindi sono a chiedere se i Ministri interrogati non intendano adottare iniziative normative volte a individuare una soluzione condivisa e rapida per garantire la necessaria tutela paesaggistica per superare queste criticità, riconducendo, quindi, l'applicazione dell'autorizzazione vincolante sopracitata ai soli casi in cui l'intervento possa davvero determinare un impatto sul paesaggio e magari prevedendo tempi e modalità adeguate per la concessione di questo parere, credo utilmente, come richiesto da tutto il sistema che su questa attività sta lavorando.

 

ANNA LAURA ORRICO, Sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Grazie, Presidente. L'onorevole Cenni chiede notizie riguardo al recente parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 30 giugno scorso, che avrebbe stabilito che la realizzazione di interventi che rientrano nell'ambito del taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, opere antincendio e opere di conservazione possa essere assoggettata all'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva.

Va preliminarmente evidenziato che nell'interpellanza presentata dall'onorevole interpellante sembra ritenersi che tale parere abbia introdotto novità o interpretazioni innovative rispetto alla procedura autorizzativa relativa a tagli in boschi tutelati anche ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ossia con vincolo provvedimentale specifico che si aggiunge al vincolo ordinario ope legis, imposto su tutti i boschi e foreste dall'articolo 142, comma 1, lettera g).

In realtà, il citato codice assoggetta tutti i boschi a tutela paesaggistica ope legis ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) e pertanto per gli stessi vige quanto disposto dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, ovvero l'obbligo di acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica, con parere preventivo vincolante da parte della competente Soprintendenza, salvo i casi di esclusione previsti dall'articolo 149, lettera c), ovvero per il “taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)”.

Pertanto, la casistica di esclusione prevista dall'articolo 149, lettera c), si applica solo e soltanto ai boschi tutelati ai sensi dell'articolo 142, e non a boschi per i quali sussistono altre forme di tutela, come la tutela diretta ai sensi dell'articolo 136. Inoltre, va richiamato che il DPR n. 31 del 2017, in materia di semplificazioni, mantiene nuovamente distinte le due casistiche, per le quali conferma un differente regime in ragione della peculiarità dei boschi tutelati ex articolo 136, per i quali è prevista necessariamente una valutazione caso per caso che non può essere ricondotta a generalizzazioni di sorta.

Tale tesi, peraltro, non riveste alcun carattere di novità, essendo già stata affermata dal Ministero con il parere protocollo 25553 dell'8 settembre 2016, pubblicato nel sito istituzionale, relativo al bosco del Marganai, in Sardegna.

Ulteriori elementi confermativi rispetto alla questione prospettata si ritrovano anche nel decreto legislativo n. 34/2018, recante il Testo unico delle foreste, che prevede la possibilità (articolo 7, comma 12) di concordare tra le amministrazioni interessate “gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo”, individuando espressamente i piani paesaggistici regionali come gli strumenti atti, in via prioritaria, a definire tali interventi, o, in alternativa, specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, la stessa normativa forestale prevede che tali interventi vengano “definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Va, quindi, richiamata la prioritaria importanza della co-pianificazione paesaggistica per la definizione di interventi relativi alla materia forestale, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 42 del 2004, come confermato dal più recente decreto legislativo n. 34 del 2018.

Laddove non siano stati ancora definiti nel piano paesaggistico gli interventi ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo ex articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si deve ricordare, da un lato, che l'adozione dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria ai sensi dell'articolo 146, spetta alla competenza regionale, spesso delegata agli enti comunali, e, dall'altro, che il parere vincolante della Soprintendenza è soggetto alla disciplina del silenzio-assenso, garantendosi conseguentemente le tempistiche stabilite per legge.

In tale contesto, va considerato che il parere del Consiglio di Stato, in coerenza con una giurisprudenza in tema di efficacia delle decisioni in giudizio, dispone come l'efficacia del decreto di accoglimento del ricorso straordinario, nel caso di specie, sia differita di 180 giorni, in modo da permettere gli interventi già previsti per la prevenzione degli incendi boschivi e, nel frattempo, di adottare i provvedimenti in questione in conformità alle norme vigenti, comprese quelle dirette alla tutela del paesaggio.

Ad ogni modo, prendendo atto dell'estrema difficoltà per i proprietari di boschi di svolgere le normali attività selvicolturali nelle amplissime superfici forestali italiane, il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo è attualmente coinvolto in un tavolo interistituzionale, coordinato dal Ministero delle Politiche alimentari, agricole e forestali, volto proprio alla definizione delle linee guida nazionali, su citate, per l'individuazione dei criteri per la gestione forestale delle aree vincolate.

In questo modo si intende procedere per ottenere il giusto contemperamento tra i diversi interessi che gravitano intorno alle foreste, coniugando la gestione forestale sostenibile con la tutela del paesaggio, senza gravare eccessivamente, sia in termini di tempo sia di costi, sui bilanci degli operatori forestali, primi protagonisti del corretto mantenimento delle superfici boscate.

 

SUSANNA CENNI: Grazie, Presidente. Grazie, sottosegretaria, no, io sono solo parzialmente soddisfatta della risposta, nel senso che accolgo, soprattutto nella parte conclusiva della risposta della sottosegretaria, la volontà di mettersi intorno a un tavolo e mi pare importante l'annuncio del tavolo interministeriale per elaborare le linee guida per le attività selvicolturali in queste aree vincolate. Quindi, mi auguro che a questo tavolo vengano coinvolte anche le regioni, proprio per le competenze che hanno e che lei stessa ha richiamato. Mi permetto, però, di dire che mi pare difficile affermare che non ci sarebbero novità dopo questo parere espresso dal Consiglio di Stato, perché le condizioni di lavoro di buona parte degli operatori in questo settore sono molto cambiate. Io potrei leggere, ma non lo farò, i contenuti di una lettera che è stata inviata nel novembre del 2020 al Ministro Franceschini e alla Ministra Bellanova, sottolineando proprio quello che è avvenuto con un parere della Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto, che, fra l'altro, entra nel merito delle tecniche colturali, intervenendo e ritenendo non auspicabile che si voglia continuare nel governo del ceduo e scrivendo che questo sistema non risponde ad esigenze estetiche, perché attenua la discontinuità delle chiome e quant'altro. Quindi, un parere che entra proprio anche nel merito di alcune tecniche colturali, che io credo siano state definite negli anni e dai piani forestali, perché non stiamo parlando di interventi ovviamente estemporanei, ma interventi contenuti nei piani. E dicevo, questa lettera, vede, è sottoscritta non da qualche azienda che protesta perché il proprio lavoro è stato fermato, è sottoscritta dal CREA, che, come sappiamo, è il Consiglio per la ricerca in agricoltura, che fa capo al Ministero dell'Agricoltura, è sottoscritta dall'UNCEM, è sottoscritta dai consigli dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, è sottoscritta da tutto il mondo delle cooperative forestali e delle associazioni agricole, da alcune associazioni impegnate sui temi dell'ambiente, come Symbola ed altre. Quindi, davvero faccio veramente un appello alla sottosegretaria, affinché questo lavoro che lei ha annunciato sia un lavoro che produce in tempi brevi dei risultati, perché anche io penso che si debba e si possa lavorare affinché la buona attività forestale e la salvaguardia paesaggistica, sacrosanta… Io vengo da una regione in cui sono state firmate le Convenzioni per il paesaggio e, quindi, credo che sia una terra che ha una grandissima sensibilità su questi temi, però, ovviamente, dobbiamo fare in modo che tutto questo venga gestito in tempi adeguati e, quindi, non magari fermando i lavori per mesi e mesi, creando quindi una situazione di disagio, e probabilmente anche trovando le modalità tecniche affinché si possa intervenire salvaguardando questi due aspetti della stessa medaglia, dello stesso tema.