I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
la Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato un orientamento interpretativo, richiamato nella delibera n. 26/88, che estende l'applicazione della legge n. 146 del 1990 all'intera filiera della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni;
tale orientamento, come evidenziato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, tra cui Cgil, Cisl e Uil, determinerebbe un significativo mutamento dell'ambito di applicazione della disciplina vigente, includendo in modo generalizzato attività che, fino ad oggi, non erano ricomprese nei servizi pubblici essenziali;
secondo le medesime organizzazioni, questa interpretazione risulterebbe in contrasto con la ratio originaria della legge n. 146 del 1990, che è quella di contemperare il diritto costituzionale di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, senza comprimere in modo improprio l'esercizio del diritto stesso;
le sigle sindacali hanno inoltre evidenziato come tale scelta possa determinare rilevanti criticità sotto il profilo costituzionale, sistematico e applicativo, alterando un equilibrio consolidato in oltre trent'anni di prassi e giurisprudenza;
nel settore della logistica e del trasporto merci, che pure rappresenta un comparto strategico per l'economia nazionale, contribuendo in modo significativo alla formazione del prodotto interno lordo e risultando al centro di profonde trasformazioni organizzative e tecnologiche, con rilevanti ricadute in materia di condizioni di lavoro, appalti, legalità e correttezza contrattuale, le vertenze che hanno interessato il settore negli ultimi anni hanno spesso trovato soluzione attraverso strumenti negoziali e contrattuali, anche grazie al ricorso allo sciopero quale mezzo di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
una restrizione generalizzata di tale strumento rischierebbe di incidere negativamente sulla possibilità di contrastare fenomeni di irregolarità e dumping contrattuale;
appare inoltre rilevante il rischio che un'estensione non adeguatamente ponderata dell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 possa determinare effetti distorsivi, senza incidere sulle cause strutturali delle criticità del settore;
le stesse organizzazioni sindacali hanno infine richiesto un intervento del Parlamento e del Governo per avviare un confronto volto a verificare la coerenza dell'orientamento adottato con il quadro normativo vigente e con i principi costituzionali;
è di poche settimane fa la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds) – l'organismo che vigila sul rispetto della Carta sociale europea da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, con la quale è stato – con la quale è stato condannato il nostro Paese per le eccessive limitazioni del diritto di sciopero previste dalle citata legge n. 146 del 1990, anche prima della sopra richiamata estensione al settore della logistica –:
alla luce di quanto esposto in premessa e dell'impatto sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore della logistica e del trasporto merci, se il Governo non ritenga opportuno promuovere un confronto con le parti sociali e con la stessa Commissione per approfondire le criticità evidenziata; se non si ritenga necessario adottare iniziative di carattere normativo, per quanto di competenza, volte a chiarire l'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, garantendo il corretto equilibrio tra tutela dei diritti della persona e pieno esercizio del diritto di sciopero, anche alla luce della recente pronuncia del Ceds, e quali ulteriori iniziative di competenza si intendano intraprendere per affrontare in modo strutturale le criticità del settore, con particolare riferimento alla qualità del lavoro, alla legalità negli appalti e alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali.