31/10/2019
Alessia Rotta
Pezzopane
2-00541

  I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   con determinazione n. RS30/176/2017 dell'8 maggio 2017 è stata bandita una procedura, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento della fornitura del servizio di contact center Inps-Equitalia;

   in particolare, la procedura di affidamento del lotto ha previsto la «fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center Multicanale per l'erogazione di servizi informativi e dispositivi all'Utenza dell'INPS di Equitalia»;

   la suddetta procedura aperta è stata aggiudicata, con determina n. 131.2019, al raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) Comdata s.p.a. – Network Contacts S.r.l. – Telesurvey Italia S.r.l. che ha, come previsto dal bando, garantito il rispetto della «clausola sociale», ovvero ha assicurato che tutti i lavoratori interessati – circa 2.800 in tutta Italia – saranno riassunti ai medesimi livelli occupazionali e salariali, nonché contrattuali, senza procedere a trasferimenti in altre sedi;

   tuttavia, il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) risultato aggiudicatario del servizio, nel processo di applicazione della suddetta «clausola sociale», ha esplicitamente illustrato le condizioni di assorbimento del personale attualmente attivo sulla commessa, dichiarando:

    che essa si applicherà soltanto al personale che ha effettuato almeno il 70 per cento delle loggature sulla Commessa;

    che si procederà all'assunzione ex novo dei lavoratori così individuati;

    che la retribuzione sarà quella complessiva percepita al 2 febbraio 2019;

    che l'inquadramento non sarà superiore al IV livello;

    che il personale TL sarà assunto con il medesimo livello e con la medesima retribuzione al 2 febbraio 2019;

    che il personale impiegato nelle cooperative sociali sarà assunto ex novo, previa instaurazione del rapporto associativo e non solo di un rapporto di lavoro subordinato, come quello in essere attualmente;

   in merito ai punti indicati, si segnala che:

    la definizione, a giudizio degli interpellanti, arbitraria, unilaterale e discrezionale di un perimetro di applicazione della suddetta clausola viola la normativa vigente: in nessuna previsione di legge, né di contratto, né in alcun accordo è mai stata individuata una soglia limite (il 70 per cento sopra richiamato) all'applicazione della clausola sociale;

    a ciò si aggiunga che non è dato comprendere né le ragioni, ove ve ne siano, né i parametri in base ai quali sia stato determinato tale limite, che non sembra tener in considerazione il fatto che la maggior parte dei lavoratori impiegati nel servizio di contact center hanno rapporti part-time, mentre il computo pare presupporre un conteggio sulla base di full-time;

    la violazione della clausola sociale determina una rilevante violazione del principio di non discriminazione e, quindi, dei diritti dei lavoratori. A solo titolo esemplificativo, si segnala, infatti, che risultano esclusi dalla clausola: i team leader, gli staff leasing, gli operatori in aspettativa, di qualunque genere concessa, ma soprattutto i lavoratori in malattia e le lavoratrici in maternità;

    la novazione del rapporto contrattuale, secondo gli interpellanti, confligge con quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione che, invece, prevede la continuazione del rapporto di lavoro in capo al nuovo aggiudicatario, senza soluzione di continuità; infatti, tutti i lavoratori devono mantenere la propria retribuzione, così come percepita alla data della cessazione del rapporto con le imprese uscenti che avverrà il 30 novembre 2019 e non è, dunque, consentito individuare una data antecedente, a tale momento (il 2 febbraio 2019);

    devono, inoltre, essere garantiti inquadramenti dal III al V livello, così come contrattualmente previsto. Dunque appare agli interpellanti arbitraria l'attribuzione generalizzata del IV livello;

    gli operatori assunti nelle cooperative non possono essere costretti a diventare soci. Si sottolinea che le persone attualmente impiegate nelle cooperative sono per la maggior parte persone con disabilità che ad oggi sono lavoratori subordinati e non anche soci delle medesime;

    il rapporto associativo è altro e differente rapporto rispetto a quello di lavoro e, come tale, deve rimanere separato, oltre che nella piena ed assoluta disponibilità del diretto interessato;

    a ciò si aggiunga che la mancata attuazione della clausola sociale sta causando danni a tutti i lavoratori che operano esclusivamente sulla commessa, poiché le imprese uscenti hanno avviato procedure di licenziamento collettivo che si perfezioneranno il prossimo 30 novembre, nonostante i numerosi tentativi da parte dei sindacati e delle società uscenti di trovare un contatto con l'Rti subentrante;

    l'Inps che dovrebbe tutelare i lavoratori e vigilare sulla corretta applicazione della clausola sociale, anche in forza della specifica indicazione contenuta nel bando di gara, non sta richiamando il gestore della commessa, vincitore della gara di affidamento della fornitura del servizio, alle sue responsabilità, prime fra tutte la riassunzione ai medesimi livelli occupazionali e salariali di tutti i lavoratori –:

   se non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza affinché si dia completa e corretta applicazione della clausola sociale, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali, sulla base di quanto normativamente e contrattualmente previsto;

   se non ritenga di dover fissare con urgenza un incontro formale tra le parti e impedire che si proceda a licenziamenti che le aziende oggi impegnate hanno dovuto necessariamente promuovere, stanti le omissioni evidenziate.