22/01/2015
Laura Garavini
2-00824

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che: 
presso il tribunale di Firenze sono state intentante cause di risarcimento del danno riguardanti la responsabilità civile della Repubblica Federale Tedesca in quanto erede giuridica del Terzo Reich da parte di cittadini italiani o da loro congiunti deportati in Germania durante la Seconda guerra mondiale; 
il tribunale di Firenze ha chiesto in tre diversi casi alla Corte Costituzionale di vagliare la legittimità costituzionale delle norme del nostro sistema giuridico che impediscono al giudice di processare la Germania in relazione a cause civili di risarcimento del danno riferite alla grave lesione di diritti inviolabili della persona derivanti da crimini di guerra o contro l'umanità (ovvero la «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, Cost.», della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza del 3 febbraio 2012; l'articolo 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 – Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 – e l'articolo 1 (recte: articolo 3) della legge 14 gennaio 2013, n. 5 – Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno); 
la Corte Costituzionale, con la sentenza 238/2014, ha dichiarato incostituzionali l'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5. La Corte ha altresì dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'applicazione della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, che impone al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità; 
tale sentenza è di portata storica poiché sancisce che la tutela dei diritti umani ha la precedenza sulle consuetudini del diritto internazionale, quand'anche esse siano riaffermate al massimo livello, cioè dalla Corte internazionale di giustizia; 
d'altra parte sarebbe inopportuno che, in ragione di tale sentenza, insorgessero controversie diplomatiche fra l'Italia e la Germania in relazione ai giudizi pendenti per danni subiti da vittime del nazismo nel corso della seconda guerra mondiale; controversie che devono essere limitate all'ambito giuridico e la cui soluzione è demandata alle autorità competenti; 
al contempo, tale sentenza può rappresentare un incentivo ad individuare soluzioni politiche idonee ad onorare la memoria delle vittime del nazismo e a soddisfare l'esigenza di giustizia dei loro congiunti –: 
quale indirizzo politico il Governo intenda adottare in relazione alle modalità più opportune per onorare la memoria delle vittime italiane del nazismo e per offrire una forma di riparazione dei loro diritti fondamentali violati, anche d'intesa con la Germania.