29/11/2023
Maria Anna Madia
Serracchiani, Gianassi, Di Biase
2-00285

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   nell'ambito dei procedimenti di collocamento extra-familiare del minore, disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, particolare delicatezza assumono quelli connessi a procedimenti di tipo adottivo;

   in particolare la normativa distingue l'ipotesi dell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di cui al titolo I-bis della legge n. 184 del 1983, dall'ipotesi dell'affidamento preadottivo conseguente alla definitiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui agli articoli 22 e seguenti della medesima legge; in tal caso, come disposto dall'articolo 11 della medesima legge una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il minore non può essere tardivamente riconosciuto e restano sospesi – estinguendosi una volta intervenuta la sentenza di adozione definitiva – eventuali giudizi per la per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

   accanto a tali istituti, la giurisprudenza ne ha identificato un terzo – il cosiddetto affido a rischio giuridico – conseguente all'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge, a mente del quale il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo «ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore», ivi compreso «il collocamento temporaneo presso una famiglia»; il cosiddetto affido a rischio giuridico può convivere con procedimenti di adottabilità ancora in corso, ovvero con dichiarazioni di adottabilità ancora non definitive;

   il riconoscimento e la tutela della peculiare posizione della famiglia affidataria e dell'interesse del minore alla tutela della continuità affettiva rispetto alla stessa sono stati assicurati dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173;

   la giurisprudenza ha recentemente esteso la tutela della posizione della famiglia affidataria, specie in relazione al suo necessario coinvolgimento nei procedimenti giurisdizionali volti all'accertamento dell'interesse del minore e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche all'ipotesi del cosiddetto affido a rischio giuridico, come ad esempio nel caso di cui all'ordinanza della prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione n. 36092 del 9 dicembre 2022 e la Corte costituzionale – con la sentenza n. 183/2023 – è intervenuta a temperare la rigidità della previsione relativa alla rescissione di ogni legame con la famiglia di origine, consentendo – sempre e soltanto ove ciò corrisponda all'interesse del minore, a seguito di una valutazione in concreto da parte del giudice – il mantenimento di una «relazione socio-affettiva» con taluni componenti della famiglia di origine e segnatamente «con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria»;

   la cronaca giudiziaria riporta con frequenza notizie relative a casi specifici, nei quali la valutazione dell'interesse del minore è al centro di conflitti talora molto aspri come risulta, ad esempio, dalla vicenda relativa all'affidamento preadottivo del piccolo D. a seguito del suo abbandono da parte della famiglia biologica, avvenuto con modalità tali da comprometterne l'integrità fisica e mettendone a repentaglio la stessa sopravvivenza, recentemente portata alla luce dalla stampa locale siciliana e da quella nazionale;

   in tali casi – proprio in relazione al contesto conflittuale – i provvedimenti giudiziari non dovrebbero essere caratterizzati da rigidità eccessive e dovrebbero muovere dalla valutazione in concreto del superiore interesse del minore, oltre che da una valutazione che tenga conto dei diversi contesti familiari, ovvero un ambiente «disfunzionale» della famiglia di origine biologica in cui si può trovare a vivere il minore in caso di allontanamento dalla famiglia affidataria, capace, invece, di fornire le cure e l'assistenza necessarie per una crescita sana del medesimo;

   appare pertanto necessario e urgente valutare lo stato di applicazione delle disposizioni richiamate, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 della legge n. 184 del 1983 e, correlativamente, il grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti relativi a fattispecie in cui ancora persista una concorrenza di posizioni tra la famiglia collocataria o affidataria e la famiglia di origine, in generale, e con specifico riferimento al fatto sopra riportato che a parere degli interpellanti non sembra assicurare la stabilità e la continuità delle relazioni affettive del minore e quindi il preminente interesse –:

   se il Ministro interpellato non ritenga, nel rispetto dell'azione della magistratura, opportuno valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di iniziative ispettive in relazione al caso specifico e ad elementi che possano rilevare un eventuale mancato rispetto dell'interesse preminente dei minore, e se non ritenga opportuna la costituzione di un osservatorio sullo stato di attuazione della disciplina dei procedimenti di collocamento extra-familiare del minore, in relazione al grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore assicurato in tale sede, nonché se non ritenga di valutare, all'esito dei lavori del predetto osservatorio, l'opportunità di avviare – in costante sinergia con il Parlamento – iniziative normative volte a implementare e integrare il quadro normativo al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle Supreme Corti interne e sovranazionali.