13/11/2024
Emanuele Anthony Barbagallo
2-00477

 Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:

   l'Assemblea regionale siciliana ha approvato, senza motivazione, il rinvio al mese di aprile del 2025 delle elezioni di secondo grado per la istituzione degli organi di città metropolitane e liberi consorzi già fissate con decreto del presidente della Regione per il giorno 15 dicembre 2024;

   l'ultima volta che si è potuto votare in Sicilia per gli organi di area vasta, a quel tempo denominate province regionale, è stato nel 2008, più di 16 anni fa. Da allora nella Regione Siciliana si è dato vita ad un rincorrersi di leggi, di decreti che indicono le elezioni di secondo livello, di rinvii che hanno toccato, con l'ultimo di alcuni giorni fa, quota 18;

   il 31 ottobre 2024 è stata pubblicata la sentenza n. 172 del 2024 della Corte costituzionale che, pronunciandosi su un ricorso in via incidentale presentato dal comune di Enna e accolto dal Tar, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della nelle motivazioni della legge regionale che aveva previsto il diciassettesimo rinvio delle elezioni;

   nelle motivazioni della pronuncia della Corte si legge che: Valgono pertanto, anche rispetto all'articolo 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, le considerazioni già svolte da questa Corte, secondo cui, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi, il legislatore siciliano è venuto meno al dovere, scaturente dagli articoli 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, stanti la «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'articolo 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'articolo 5 Cost.» (sentenza n. 136 del 2023, punto 3.6.1. del Considerato in diritto, e precedenti ivi citati);

   nella sentenza n. 133 del 2023, si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una precedente legge regionale che aveva operato il rinvio delle elezioni di secondo grado e la Corte aveva invitato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione «attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale»;

   con specifico riferimento agli enti di area vasta, il legislatore nazionale ha esercitato le competenze legislative esclusive per il tramite della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) il cui articolo 1, comma 5, ha previsto che i princìpi in essa recati valessero «come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti»;

   allo stesso tempo, l'articolo 1, comma 145, della medesima legge, con una previsione di carattere più generale, ha stabilito che «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione Siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge»;

   nel 2015, l'Ars aveva approvato una legge sui liberi consorzi e sulle città metropolitane in cui aveva previsto l'elezione diretta degli organi di governo. La legge fu impugnata dal Governo nazionale ma, prima della decisione della Corte costituzionale l'Assemblea regionale siciliana ha provveduto, con diverse norme, a modificarla per renderla conforme alla legge n. 56 del 2014. La Corte, pertanto, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere;

   a giudizio dell'interpellante la mancata regolarizzazione degli organi ha creato evidenti e gravi disfunzioni operative nei liberi consorzi e nelle città metropolitane nell'ambito della Regione Siciliana che hanno visibilmente compromesso i livelli essenziali delle prestazioni in settori chiave come l'istruzione, la tutela ambientale e dei beni culturali, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali, in cui gli enti di area vasta sono chiamati ad esercitare importanti funzioni –:

   se siano a conoscenza del rinvio al mese di aprile del 2025 delle elezioni di secondo grado per la istituzione degli organi di città metropolitane e liberi consorzi, in forza dell'approvazione di una nuova legge regionale;

   se, vista la mancata istituzione degli enti di area vasta in Sicilia e i tentativi di varare norme in difformità da quelle nazionali prevalenti, con il rischio di compromettere l'unità giuridica del Paese, non ritengano opportuno adottare iniziative per quanto di competenza, anche valutando i presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi o dei poteri di cui agli articoli 126 e 127 della Costituzione e dello Statuto della Regione.