01/04/2025
Andrea Casu
CIANI, DI BIASE, MADIA, MANCINI, MORASSUT, ORFINI e PRESTIPINO
3-01873

Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   di fronte alla possibile e imminente apertura di una sede di Forza Nuova a via Lucca, a Roma, nei pressi dell'università «La Sapienza» e della sinagoga di via Padova, le istituzioni locali e le forze sociali e democratiche del territorio hanno lanciato un appello nel tentativo di bloccare quella che gli interroganti considerano una scellerata iniziativa, che non solo calpesta la Costituzione e la storia della Capitale, medaglia d'oro per la guerra di Liberazione e la Resistenza, ma mette anche pericolosamente a rischio l'ordine pubblico;

   da quanto si apprende, gli stessi organizzatori dell'inaugurazione della sede hanno definito la stessa come «adunata»;

   Forza Nuova ha dimostrato più e più volte con episodi di violenza e di vandalismo di rappresentare un grande pericolo per la collettività e per la democrazia poiché la premeditazione nella scelta degli obiettivi e l'utilizzo della violenza quale «metodo» di azione politica hanno sempre la finalità di realizzare un attacco alle istituzioni e ai valori democratici che trovano fondamento nella Costituzione;

   la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;

   l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, dispone che: «Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (primo comma) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista»;

   l'articolo 3 della suddetta legge prevede che «qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.»;

   sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici sciolti in virtù della cosiddetta legge Scelba: il caso di Ordine Nuovo, sciolto nel 1973, quello di Avanguardia Nazionale, sciolto nel 1976, e quello più recente del Fronte nazionale, sciolto nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblicana sancita dalla Costituzione;

   è fuor di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra che si ispira al fascismo, come stabilito da una sentenza della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449) in cui si legge «nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che (...) pretendono di tutelare la propria identità politica.» –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato, che ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, intenda adottare al fine di fare chiarezza su quanto esposto in premessa a tutela della collettività;

   se il Governo intenda dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova.