28/03/2019
Andrea Giorgis
Serracchiani, Fregolent
3-00653

 Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ai commi 125-129 ha introdotto obblighi di trasparenza anche a carico di soggetti che ricevono erogazioni pubbliche;

   in particolare, il comma 125 ha previsto che a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente;

   le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale;

   le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti sopra citati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato e l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente –:

   se il Governo intenda adottare iniziative per chiarire se per «incarichi» retribuiti si intendano tutti gli incarichi di cui agli articoli 14, 15, 15-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 (già oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni eroganti);

   se intenda adottare iniziative per chiarire se siano in ogni caso esclusi dagli obblighi di pubblicazione nella nota integrativa di bilancio di esercizio i corrispettivi erogati alle imprese in adempimento a contratti di appalto o concessione;

   se intenda adottare iniziative per chiarire se gli obblighi valgano solo per operatori rientranti fra quelli sopra citati (associazioni, fondazioni, onlus, cooperative) e per le imprese tenute al bilancio di esercizio, esclusi soggetti non espressamente contemplati quali, ad esempio, professionisti singoli o associazioni professionali che ricevano incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti assimilati. 

Seduta del 2 aprile 2019

Risposta del governo di Claudio Cominardi Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, replica di Andrea Giorgis

Risposta del governo

Presidente, rispondo per quanto di competenza ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, rappresentando quanto segue. Come è noto, la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in capo a tre categorie di soggetti: alla prima appartengono le associazioni e le fondazioni, nonché le ONLUS che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni; alla seconda, le cooperative sociali; nella terza rientrano tutte le imprese. A ciascuna categoria corrispondono particolari tipologie di adempimenti. Con riferimento alla prima categoria di operatori, come specificato dalla circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la pubblicazione delle informazioni avviene entro il 28 febbraio di ogni anno sui propri siti Internet o portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico. In mancanza del sito Internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo.

Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito Internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all'interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito Internet o il portale digitale della rete medesima. Per le imprese, invece, occorre distinguere tra società tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio, società di capitali e cooperative sociali, e società che non sono soggette al medesimo obbligo, articolo 2083 del codice civile, ossia i piccoli imprenditori, e obblighi semplificati per le società di persone, articoli 2214, 2215, 2215-bis, 2216 e 2217 del codice civile, e microimprese, articolo 2435-ter del codice civile. Per le prime l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà, secondo quanto stabilito dalla legge, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Per la seconda categoria di imprese, ossia quelle che non sono soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa, invece, il Governo è a conoscenza della necessità di chiarire quali siano le modalità di adempimento del citato obbligo di trasparenza e si sta adoperando in tal senso. A tal proposito, informo che il Ministero dello Sviluppo economico per la parte di propria competenza sta predisponendo un apposito intervento normativo volto soprattutto a superare le criticità e le incertezze interpretative relative ai destinatari dell'obbligo di trasparenza previsto dalla legge per la concorrenza del 2017, nonché alle relative modalità di adempimento dello stesso e al suo oggetto, come evidenziato anche dagli onorevoli interroganti. In particolare, relativamente alle problematiche connesse agli incarichi professionali, la nuova previsione, in fase di definizione, sarà volta a determinare in maniera chiara l'oggetto dell'obbligo di trasparenza.

Quanto agli altri quesiti, invece, fermo restando l'applicazione dell'obbligo di trasparenza a tutte le categorie di imprese, dovranno essere chiarite le specifiche modalità di adempimento anche per quelle non tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio.

In conclusione sottolineo che questa è solo una delle iniziative che il Governo sta intraprendendo affinché la norma della legge per la concorrenza, n. 124 del 2017, sia applicata nel modo meno gravoso possibile per le imprese.

Replica

Grazie, Presidente. L'obiettivo dell'interrogazione era molto semplice, ed era quello di chiedere al Governo di chiarire la portata e il contenuto di alcuni obblighi di trasparenza che l'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 pone a carico di soggetti che ricevono erogazioni pubbliche. Più precisamente, l'interrogazione voleva fare in modo che il Governo chiarisse che cosa si debba intendere per incarichi retribuiti e se per incarichi retribuiti si debbano considerare tutti gli incarichi di cui agli articoli 14, 15 e 15-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. E, più specificamente, l'interrogazione chiedeva di sapere se il Governo intende adoperarsi per chiarire se debbano considerarsi esclusi dagli obblighi di pubblicazione della nota integrativa di bilancio di esercizio i corrispettivi erogati alle imprese in adempimento di contratti di appalto o concessione.

Ora, dalle parole che ho ascoltato, non mi pare che il Governo abbia chiarito che cosa si debba intendere per incarichi retribuiti, né mi sembra che il Governo si sia preoccupato di assicurare quella certezza del diritto che è presupposto indispensabile per consentire alle imprese di non essere costrette a muoversi in un'incertezza che determina costi, tempi e naturalmente svantaggi economici.

Mi riservo, naturalmente, di leggere con più attenzione le parole che ho ascoltato ma devo dire che ho la sensazione che il Governo non abbia capito quanto è importante assicurare certezza del diritto e quanto è importante sollevare le imprese e tutti coloro che operano nella sfera economica da una situazione di incertezza.