12/01/2021
Elena Carnevali
Rizzo Nervo
3-01996 e 3-01997

Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è diretto, in primo luogo, a estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

   l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31, e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;

   lo stesso articolo 21-ter, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

   il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;

   in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 – recante norme transitorie e finali – prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

   nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili –:

   quali iniziative intenda assumere per assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.
 

Seduta del 12 gennaio 2021

Risposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Castaldi, replica di Luca Rizzo Nervo

 

GIANLUCA CASTALDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La ringrazio, Presidente. L'articolo 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore di persone affette da sindrome da talidomide) del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha integrato la previgente normativa in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nate negli anni dal 1959 al 1965 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207). Nello specifico, l'articolo 21-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, quindi il 21 agosto 2016, della legge di conversione (comma 1): “L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati negli anni dal 1959 al 1965 è riconosciuto anche a tutti i nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966”. Comma 2: “L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto (…) anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 20 marzo 2019, ha stabilito che il beneficio della legge n. 244 del 2007 per i nati nell'1958 e 1966 - e comunque al di fuori del periodo 1959-1965 - decorra dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2008) e non dal 21 agosto 2016, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2016, che aveva esteso l'indennizzo anche ai nati negli anni succitati. Alla luce di questa pronuncia, la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute è tenuta a corrispondere agli indennizzati interessati gli arretrati dell'indennizzo per il periodo 2008/2016. Nella consapevolezza del forte impatto economico sull'erario si è proposta una programmazione finanziaria pluriennale agli organi competenti, oltre che in fase di presentazione del disegno di legge di bilancio per il 2020, che tiene conto del fabbisogno immediato della citata Direzione generale anche ai fini dell'erogazione degli arretrati. Pertanto è stata avanzata la richiesta di integrazione in termini di competenza e di cassa del competente capitolo di bilancio ulteriormente suddiviso in relazione anche alle esigenze necessarie per liquidare gli arretrati in questione. Occorre ricordare tuttavia che il competente capitolo riguarda spese fisse obbligatorie ed è classificato come categoria di spesa obbligatoria e, come tale, è sottratto a qualunque possibilità di compensazione tra i capitoli di spesa del Ministero, per cui non è nel potere dell'amministrazione effettuare modifiche in aumento o in diminuzione, ma tale operazione necessita dell'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, che deve reperire le risorse nell'ambito complessivo del bilancio dello Stato. Peraltro gli emendamenti proposti, finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio per l'anno 2020 e, a tal riguardo, desidero segnalare che nella legge n. 178 del 2020, la legge di bilancio per l'anno 2021, è stata inserita una disciplina normativa per poter riconoscere la rivalutazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007, a vantaggio delle persone danneggiate da talidomide. Infatti, in virtù dell'articolo 1, comma 440, della legge n. 178 del 2020, al fine di adeguare gli indennizzi, quali spese obbligatorie, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie da talidomide, il Ministero della Salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000 a decorrere dall'anno 2021 per l'adeguamento dei ratei futuri. Il susseguente comma 441 dispone che: “Il Ministero della Salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge (…) per i titolari nati nel 1958 e nel 1966”, fino a un ammontare annuo pari a 71 milioni di euro per gli anni 2021 fino al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020. Il pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Salute è incrementato di 71 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Pertanto - e concludo - il Ministero della Salute sta provvedendo ai pagamenti, prioritariamente per l'adeguamento dei ruoli futuri e di seguito per la liquidazione degli arretrati, calcolati sulla prescrizione ordinaria decennale a partire dal primo gennaio 2021, data di entrata in vigore della normativa ora richiamata.

 

LUCA RIZZO NERVO. Grazie Presidente e grazie sottosegretario della sua risposta, di cui sonoovviamente anch'io molto soddisfatto, che testimonia una scelta importante, come veniva detto, maturata nel tempo intercorso fra la presentazione di queste interrogazioni e oggi, una scelta concreta, molto attesa, che va nella direzione giusta rispetto alle legittime rivendicazioni delle persone che hanno subito i danni di questo farmaco. La storia del talidomide in Italia è la storia di migliaia di bambini i cui genitori, circa mezzo secolo fa, furono indotti a credere che un farmaco fosse innocuo anche se assunto durante la gravidanza, invece la storia ha dimostrato che ha provocato ahinoi gravi malformazioni all'embrione, molto spesso letali, di cui tantissime persone sopravvissute portano ancora oggi testimonianza sui propri corpi.

In Italia, a seguito dei devastanti effetti della somministrazione di talidomide, lo stesso fu ritirato dal mercato con un certo ritardo anche rispetto agli altri Paesi, solo nel 1962; e saranno solo i decreti ministeriali del 2003 e del 2006 a vedere emanata e perfezionata la normativa in materia e costituito il sistema italiano di farmacovigilanza, di cui oggi Aifa e il suo lavoro straordinario è protagonista. Ma la storia, come veniva raccontato e detto, del thalidomide, è stata negli ultimi anni anche una storia di un enorme contenzioso per il riconoscimento del pieno e adeguato indennizzo per le troppe vittime e per una parità di trattamento fra i diversi soggetti colpiti, un contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale. La legge di bilancio 2021- veniva ricordato - ai commi 440 e 441, ha finalmente sanato questa ingiustizia e ha finalmente riconosciuto gli arretrati da corrispondere ai danneggiati da thalidomide nati nel 1958 e nel 1966. Dunque, ribadisco la soddisfazione per la sua risposta e ancor più per le scelte messe in campo dal Governo, che rispondono, ripeto, ad un'aspettativa legittima, che ha avuto per troppi anni la pazienza dell'attesa: è un segno importante di attenzione da parte del Governo e del Ministero della Salute, un'attenzione che siamo certi proseguirà anche nel prossimo futuro, perché vi sono ancora questioni aperte e ancora è necessario proseguire sulla strada del riconoscimento delle indennità per i danneggiati da talidomide, ampliando la platea degli aventi diritto.