13/10/2022
Luciano D'Alfonso
3-00001

Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il caro energia che si sta abbattendo come uno tsunami sulle famiglie, sui lavoratori, sulle micro, piccole e medie imprese, e sul sistema produttivo italiano tutto, in particolare sulla filiera del caldo (forni, lavanderie, acciaierie, vetrerie ecc..) e del freddo (gelaterie, bar, industrie di conservazione e prodotti surgelati, ecc...), sta mostrando in maniera lapalissiana tutta la assoluta inefficacia e l'assoluto anacronismo del sistema indennitario messo in piedi dall'Arera per combattere i comportamenti illegittimi e le pratiche commerciali scorrette da parte delle società che operano nei settori dell'energia elettrica e il gas;

   in virtù della normativa di settore messa in piedi dall'Arera, le società di energia elettrica e gas sono tenute a corrispondere un indennizzo automatico pari a 30 euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora prevista come conditio sine qua non dalla normativa di settore;

   tale indennizzo ammonta a 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, senza il rispetto di uno dei seguenti termini: 1. del termine ultimo di pagamento indicato nella costituzione in mora; 2. del termine di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione di potenza;

   nel particolare momento in cui si sta vivendo, non rispettare i termini della costituzione in mora o addirittura procedere alla sospensione o al distacco delle utenze senza l'invio delle prescritte costituzioni in mora, (in questi giorni sono state staccate utenze elettriche e gas senza l'invio della costituzione in mora anche a scuole, palazzetti dello sport e strutture pubbliche, oltre che numerosissime aziende private), andando incontro semplicemente all'obbligo di corrispondere un indennizzo risibile, sta causando danni rilevantissimi all'intero sistema paese;

   appare in questo quadro necessario, a parere dell'interrogante, procedere all'immediata revisione degli indennizzi che le società che operano nei settori dell'energia elettrica e gas devono corrispondere per comportamenti illegittimi, pratiche commerciali scorrette, o semplicemente mancato rispetto degli standard qualitativi previsti nella carta dei servizi;

   si ritiene altresì necessario garantire, attraverso iniziative specifiche, il diritto degli utenti e dei consumatori che subiscono distacchi ovvero riduzioni di potenza illegittimi di chiedere il risarcimento del maggior danno –:

   quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, intenda assumere per rafforzare e rendere più incisiva la tutela dei consumatori e delle imprese a fronte del contesto particolarmente problematico segnalato in premessa.

 

Seduta del 22 novembre 2022

Risposta della Sottosegretaria di Stato per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Vannia Gava, replica di Luciano D'Alfonso

 

VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per l'Ambiente e la sicurezza energetica. Grazie, Presidente. Con riferimento alle questioni poste dall'onorevole D'Alfonso, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue: innanzitutto, si condividono le preoccupazioni espresse riguardo alle conseguenze dell'aumento della materia prima energetica sull'attività delle imprese e sulle famiglie, nonché sulla necessità di arginare eventuali pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore, che vanno ad aggravare le condizioni di difficoltà contingenti.

Per quanto riguarda gli indennizzi automatici citati dall'onorevole interrogante, si specifica che questi sono stati predisposti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, a tutela dei clienti finali che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura attraverso l'introduzione di un sistema di standard di qualità e rimborsi automatici. Nello specifico, tali indennizzi sono previsti dalla regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di morosità (TIMOE-Testo integrato morosità elettrica e TIMG-Testo Integrato morosità gas), che disciplina, tra l'altro, le procedure che devono essere seguite per la limitazione e/o sospensione della fornitura nei casi di inadempimento da parte del cliente finale delle obbligazioni di pagamento nei confronti del proprio fornitore, ponendo, al contempo, specifici obblighi in capo al medesimo fornitore proprio a tutela del cliente finale.

Difatti, se la regolazione riconosce al cliente finale un indennizzo automatico forfettario nell'ipotesi di mancato rispetto delle diverse procedure di prestazione puntualmente disciplinate, ciò non incide sul diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni subiti, restando ferme le norme generali in materia di responsabilità civilistica. L'indennizzo costituisce, infatti, misura aggiuntiva e non preclusiva rispetto a quella risarcitoria del danno eventualmente cagionato dal comportamento illegittimo dell'operatore di vendita. Inoltre, la stessa disciplina dell'Autorità stabilisce all'articolo 3.6.b del TIMOE che il cliente debba essere informato individualmente, in sede di versamento dell'indennizzo, del fatto che - cito espressamente il testo dell'articolo in questione - la corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

Si specifica, altresì, che l'ammontare degli indennizzi e il meccanismo di incremento dell'importo degli stessi è ad ogni modo aggiornato dall'autorità ARERA sulla base di adeguate valutazioni tecniche, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze e delle proprie prerogative di indipendenza sancite dalla normativa eurounitaria e nazionale. Con riguardo, invece, alle pratiche commerciali scorrette a cui fa riferimento l'interrogante, si evidenzia che l'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo attribuisce la competenza esclusiva ad intervenire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche nei settori regolati.

Vieppiù, il Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore del 23 ottobre 2014 mira ad assicurare una tutela rafforzata dei consumatori nei settori regolati, individuando strumenti volti a consentire la cooperazione dell'ARERA e dell'AGCM nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, prevedendo in particolare che ciascuna delle due Autorità segnali all'altra i casi in cui emergono violazioni da parte degli operatori delle disposizioni normative e/o regolamentari che, rispettivamente, integrino e non integrino fattispecie di pratiche commerciali scorrette. Si ribadisce che il tema dei diritti dei consumatori, soprattutto nell'attuale contesto congiunturale di difficoltà che colpisce i mercati energetici, è all'attenzione dell'attività del Governo.

Al riguardo sono state adottate diverse misure, tra le quali si annovera quella relativa alla sospensione dell'efficacia delle modifiche contrattuali unilaterali, anche di prezzo, da parte del venditore, fino al 30 aprile 2023, così come previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, su cui è in corso un monitoraggio anche in sinergia con le autorità competenti al fine di evitare elusioni da parte degli operatori interessati. Si osserva, infine, che l'ARERA, per quanto di competenza, ha avviato una serie di procedimenti in materia di rafforzamento dei diritti contrattuali dei consumatori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 210 del 2021, di recepimento della direttiva UE 944/2019, relativa a norme per il mercato interno dell'energia elettrica. Tutto ciò premesso, si conferma l'impegno del Governo nell'assicurare la massima protezione dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, nonché delle imprese, anche nell'ottica di un rafforzamento degli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori stessi, alla luce della situazione di emergenza energetica.

 

LUCIANO D'ALFONSO. Grazie, Presidente. Ringrazio anche il rappresentante del Governo, l'onorevole Gava, e dico subito che mi soddisfa l'impegno profuso.

Si tratta di un impegno che ha fatto emergere la questione e descrive anche serietà di approccio e, si direbbe oggi, serietà di postura. Invece, chiedo che si produca di più per quanto riguarda il merito contenutistico dell'impegno che si assume come Governo poiché il problema è reale, come è stato riconosciuto.

Noi abbiamo, come ordinamento, quattro attività: c'è l'attività della legislazione, che riguarda esclusivamente il compito di questo Parlamento e dell'altra Camera; abbiamo l'attività riguardante la giurisdizione, che chiama in causa i magistrati; abbiamo l'attività dell'amministrazione, che chiama in causa la téchne; e poi abbiamo l'attività di regolazione. La regolazione è nata per riempire il vuoto tra la generalità della norma e la particolarità delle fattispecie, quando sono in corso attività contrattuali, per esempio, da parte di erogatori di servizi pubblici a domanda individuale e collettiva. Nella fattispecie dell'erogazione del gas e dell'energia elettrica noi abbiamo dei veri e propri contratti, che si perfezionano nel momento in cui si chiede e nel momento in cui si soddisfa la domanda.

Non può accadere che - in un tempo come quello che stiamo vivendo, qualificato da tutti come un tempo segnato da rotture di civiltà per l'alto costo dell'energia e per l'influenza di fattori anche internazionali - la morosità involontaria venga trattata con arbitrio e prepotenza. Quando c'è la morosità in un rapporto contrattuale ci sono atti tipici da porre in essere. Quali sono le tipicità degli atti da porre in essere da parte dei distributori verso il cliente finale, verso il consumatore? Intanto la messa in mora con i tempi previsti e prestabiliti per la messa in mora, poiché quest'ultima ha un valore: consentire il recupero della situazione contrattuale. Allora, non va bene che colui - soggetto giuridico - il quale eroga la prestazione tratti come zolla di carne sociale colui il quale ha difficoltà di adempiere all'impegno contrattuale.

Allora, la delibera di ARERA va nutrita con i fatti nuovi accaduti in questa realtà sociale, economica e internazionale. Se abbiamo, da una parte, il Consiglio dei Ministri che concepisce misure per aiutare l'acquisto dell'erogazione di energia elettrica e di gas, poi non possiamo non rivedere le modalità attraverso le quali si indennizza e si risarcisce colui il quale è stato strapazzato dal soggetto erogatore di quella prestazione.

Venti euro come indennizzo per un'utenza domestica fanno sorridere: assomiglia - direbbe D'Annunzio - a saliva, alla saliva e non all'indennizzo; così come 30 euro per un'utenza domestica che è stata interrotta o ridotta in ragione di una morosità involontaria, che non è stata interloquita da attività tipiche di quel soggetto incaricato di erogare per conto sia di domande collettive sia di domande private. Anche la pubblica amministrazione dei piccoli comuni è stata trattata così!

Allora, che cosa chiedo al rappresentante del Governo, rispetto a cui, devo dire, c'è stato un impegno nello scarnificare ciò che non va (perché c'è molto che non va)? Adeguiamo gli indennizzi! Un indennizzo dev'essere capace di indennizzare e non di fare ipocrisia. Io dico sempre che in Italia ormai la distinzione è così, tra chi fa e chi fa finta. Noi non dobbiamo fare finta di indennizzare. Dunque, portiamo gli indennizzi da 20 a 200 euro per coloro i quali ricevono servizio come utenza domestica e a 1.000 euro per coloro i quali ricevono servizio come utenza economica. È possibile fare questo. Continuiamo con la serietà evidenziata oggi.