13/02/2023
Paolo Ciani
TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SERRACCHIANI, SCOTTO, MARINO, ROGGIANI, BOLDRINI, FORNARO, LAI e DI BIASE
3-00162

Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   si apprende dagli organi di informazione che sul confine italiano di Nord-Est sono ripresi i respingimenti dei profughi che percorrono la rotta balcanica per entrare nel nostro Paese e richiedere la protezione internazionale;

   con una direttiva del 28 novembre 2022 firmata dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, si invitano i prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e il commissario di governo per la provincia di Bolzano ad adottare iniziative volte a dare ulteriore impulso all'attività di vigilanza sulla fascia di confine, al fine di assicurare la più efficace attuazione degli accordi stipulati con la Slovenia;

   tale accordo, stipulato con la Slovenia il 24 ottobre 1996, e relativo alle riammissioni delle persone alla frontiera, si è concluso in forma semplificata, senza la ratifica del Parlamento italiano, necessaria ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione;

   con un'ordinanza del 18 gennaio 2021 n. R.G. 56420/2020, il Tribunale di Roma ha riconosciuto sia l'illegittimità dell'applicazione dell'accordo tra Italia e Slovenia a chi ha manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sia l'illegittimità del respingimento in ragione della mancata valutazione del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nei successivi respingimenti a catena;

   la predetta ordinanza del Tribunale di Roma afferma, inoltre, che l'accordo bilaterale tra Italia e Slovenia non può prevedere modifiche o derogare alle leggi vigenti in Italia o alle norme dell'Unione europea o derivanti da fonti di diritto internazionale;

   le riammissioni informali risultano illegittime sotto molteplici profili, sia perché in contrasto con il regolamento di Dublino, in particolare con gli articoli 2 e 3 della procedura amministrativa poiché non viene emesso alcun atto che i respinti possano impugnare, sia perché contrarie agli articoli 3 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

   il Tribunale di Roma ha altresì chiarito che tali respingimenti attuati al confine orientale italiano sono da considerarsi illegittimi poiché attuate invece fragrante violazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana, che garantisce il diritto di asilo in Italia a chi sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

   inoltre, come segnalato da diverse organizzazioni di volontariato, coloro che riescono ad attraversare il confine, una volta giunti in Italia, sono totalmente abbandonati a loro stessi senza che alcuna istituzione pubblica – comune o prefettura – abbia previsto un percorso di presa in carico o assistenza per queste persone che non possono fruire di alcun servizio, neppure i fondamentali –:

   se il Ministro interrogato intenda impedire, per quanto di competenza, il verificarsi di respingimenti e riammissioni informali al confine Nord-Est italiano a fronte delle motivazioni citate in premessa;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte alla tutela e al supporto delle persone profughe che percorrono la rotta balcanica per richiedere la protezione internazionale, garantendo loro il diritto di asilo in conformità a quanto stabilito dalla legge nazionale e internazionale.