Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il deposito di brevetti di invenzioni redatti dai ricercatori afferenti alle università è nota di merito e rappresenta la capacità di una ricerca di essere motore di innovazione e sviluppo. Ma spesso i ricercatori delle università rendono pubbliche le conclusioni delle proprie ricerche tramite articoli scientifici o comunicazioni nei convegni anziché provvedere a brevettare le stesse, sia per esigenze di tempo, sia per la mancanza di strutture di supporto alla presentazione delle domande di brevetto;
la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con l'articolo 3 ha interamente sostituito l'articolo 65 del medesimo codice, ribaltando l'approccio relativamente alla titolarità delle invenzioni;
ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 65, quando il rapporto di lavoro intercorreva con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore era titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore;
il citato articolo 3 della legge n. 102 del 2023 stabilisce, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione industriale, fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore;
sul piano procedurale, il comma 2 del citato articolo 65 stabilisce che l'inventore è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale e quanto previsto dagli obblighi contrattuali;
ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 65, la struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. I sei mesi sono prorogati, per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza;
ad opinione dell'interrogante, il termine di sei mesi intercorrente tra la comunicazione da parte dell'inventore e il deposito della domanda di brevetto da parte della struttura di appartenenza risulta essere eccessivo, in particolare per ricerche competitive;
inoltre, qualora l'inventore non richieda il brevetto, la struttura di appartenenza si priverebbe della possibilità di essere proprietaria del brevetto stesso –:
se ad avviso del Ministro interrogato il termine di sei mesi che può intercorrere tra la richiesta di deposito di un brevetto da parte dell'inventore alla struttura di appartenenza e il deposito del brevetto medesimo non debba considerarsi eccessivo e se, ai fini della semplificazione normativa, non ritenga utile adottare iniziative volte a modificare la citata legge, prevedendo che sia sufficiente la comunicazione dell'invenzione da parte dell'inventore per depositare la domanda di brevetto, senza attendere l'autorizzazione della struttura di appartenenza.
Seduta del 23 aprile 2024
Risposta del Sottosegretario di Stato per le Imprese e il Made in Italy, replica di TonI Ricciardi
MASSIMO BITONCI, Sottosegretario di Stato per le Imprese e il made in Italy. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Ricciardi. Colleghi, l'interrogazione sollevata riguarda l'opportunità del termine di 6 mesi previsto la legge n. 102 del 2023 per il deposito delle domande di brevetto da parte delle strutture di appartenenza, in risposta alla comunicazione dell'invenzione da parte degli inventori.
È importante considerare che il termine dei 6 mesi è stato stabilito dopo una consultazione informale con il sistema universitario, al fine di consentire alle strutture di appartenenza di condurre valutazioni tecniche e dettagliate e di svolgere gli adempimenti amministrativi necessari. Questo tempo permette una ponderata valutazione sull'opportunità di procedere con il deposito della domanda di brevetto, considerando aspetti cruciali come la novità dell'invenzione e il suo potenziale impatto.
Inoltre, è fondamentale sottolineare che il comma 2 dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale evidenzia l'importanza di preservare la novità dell'invenzione per evitare conflitti e contestazioni. Pertanto, le strutture di appartenenza devono condurre una verifica preliminare curata per garantire che l'invenzione soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa. Parallelamente, è necessario considerare il processo decisionale dei soggetti coinvolti e la valutazione delle motivazioni, delle sfide e del valore dell'innovazione stessa nel contesto specifico in cui si inserisce. Questo processo richiede tempo e risorse adeguate per garantire una valutazione equilibrata e accurata.
Infine, il termine dei 6 mesi consente alle autorità competenti delle strutture coinvolte di deliberare in modo ponderato sulla decisione di procedere con il deposito della domanda di brevetto. Questo garantisce un processo trasparente e conforme alle normative vigenti.
In conclusione, l'attuale normativa è volta a preservare la novità delle invenzioni e garantire una valutazione accurata del loro valore. Resta fermo che saranno valutate eventuali proposte volte a semplificare il processo, ove necessario.
TONI RICCIARDI, Grazie, Presidente. Ringrazio il Sottosegretario Bitonci, però, francamente, non mi reputo soddisfatto, Presidente, Sottosegretario. Apprezzo la franchezza rispetto alla risposta che ella mi ha dato, Sottosegretario, tuttavia mi sarei aspettato che si entrasse un po' nel merito materiale, perché lei sa meglio di me che un conto sono gli aspetti normativi formali, un conto, poi - come diremo -, sono l'applicazione pratica della norma e la prassi consolidata.
Lei, giustamente, sottolineava il processo decisionale e le risorse adeguate, ed è esattamente su questi due punti che si focalizzava l'interrogazione. Infatti, noi siamo dinanzi a una questione che, di fatto, si occupa di cosa? Di tutelare l'invenzione che è stata elaborata da ricercatrici e ricercatori. Noi conosciamo benissimo la farraginosità e, a volte, anche l'eccesso di burocrazia che abbiamo nel sistema universitario italiano: le difficoltà, molte volte, sono date dal fatto che molte università dovrebbero istituire uffici appositi per fare questa verifica preventiva che prende 6 mesi, in molti casi dovrebbero consorziarsi con altri istituti, dovrebbero avere risorse adeguate - quindi, lo sforzo pubblico -, ma, soprattutto, è messa a repentaglio la riservatezza dell'invenzione stessa.
Sottosegretario, con riferimento a chi brevetta, a chi inventa mi verrebbe quasi la citazione per cui la ricerca è anarchia allo stato puro, perché l'invenzione dell'innovazione è immaginare e vedere cose che il resto della comunità scientifica non è in grado di vedere e, in molti casi, la stessa comunità scientifica tende - ed è un fatto - anche a ritardarne il processo. Sappiamo come funziona questo mondo, lo dice uno che viene dal mondo dell'università. L'elemento che non mi soddisfa è il fatto che ho la sensazione che si preveda la tutela di una sorta di legge dirigistica per cui, nonostante sia prevista l'autonomia decisionale delle singole università, di fatto, questa verticalizzazione eccessiva tenda a produrre e prorogare dei ritardi. E lei sa meglio di me che, nel mondo nel quale viviamo, con i processi di accelerazione, con tutti gli elementi di copyright, di plagio, eccetera, si rischia che la legge, nonostante sia pensata o sia stata pensata oggettivamente in maniera positiva per tutelare l'inventore o l'inventrice dello stesso brevetto, rischia, tuttavia, di essere insoddisfacente, di non assolvere alla funzione stessa della tutela.
Da questo punto di vista, Sottosegretario, io mi permetto di consegnare a lei la richiesta di molte ricercatrici e molti ricercatori, perché c'è un altro elemento che è divenuto prassi: molte volte, il ricercatore comunica al proprio referente in una maniera informale e riesce a depositare e ad avere, poi - mi avvio a chiudere -, un controllo ex post. Da questo punto di vista, probabilmente, Sottosegretario, la invito ad immaginare una norma suppletiva o correttiva che possa abbreviare i tempi e che possa, per legge, normare quella che è prassi, ovvero il fatto che il ricercatore dà una comunicazione alla propria istituzione intanto l'iter è come se mettesse una sorta di diritto di prelazione o di deposito, dopodiché, nel frattempo, intanto la proprietà intellettuale è tutelata e, successivamente, stando a quello che lei ha detto che io condivido, ovvero che ci sia poi il vaglio adeguato e sostanziale da parte dell'università .