20/11/2025
Rachele Scarpa, Marco Grimaldi
3-02336

Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le ispezioni parlamentari svolte negli ultimi mesi presso il Centro di permanenza per i rimpatri extraterritoriale di Gjader (Albania) hanno rilevato una serie di elementi di forte criticità riguardanti il trasferimento e il trattenimento di persone con gravi vulnerabilità psichiatriche;

   dalla documentazione acquisita presso la prefettura di Roma, la questura e l'ente gestore – in parte allegata agli atti di accesso civico – emerge che, già nei primi 68 giorni di operatività, il centro ha registrato almeno 35 eventi critici e 65 complessivi fino a metà giugno 2025, includendo atti autolesivi, tentativi di impiccagione, ingestione di oggetti, danneggiamenti e atti di disperazione, con una media di 2,7 episodi al giorno;

   a quanto consta all'interrogante, dai documenti medici consegnati in ispezione si evince che la valutazione di idoneità al trasferimento effettuata dal personale sanitario operante nei Centri di permanenza per i rimpatri italiani è spesso datata, sintetica o non aggiornata, a volte priva di visitazione diretta recente e non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (tutela delle persone vulnerabili) e dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione;

   la decisione di trasferimento in Albania comporta un aggravamento delle criticità, poiché il Centro di permanenza per i rimpatri di Gjader non è integrato nel Servizio sanitario nazionale, non dispone di personale specializzato nella salute mentale e prevede solo visite mediche di base a chiamata, senza continuità terapeutica;

   risulta, inoltre, all'interrogante che vari trattenuti trasferiti in Albania sono stati rilasciati pochi giorni dopo il trasferimento per «inidoneità sanitaria accertata», come indicato dai dati ministeriali (oltre il 13 per cento tra maggio e ottobre), circostanza che lascia presumere un'inadeguata valutazione pre-trasferimento;

   numerosi organismi internazionali, inclusi il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt) e Onu, hanno più volte ribadito l'obbligo degli Stati di non trattenere persone con disturbi mentali in strutture non idonee, in quanto condizione potenzialmente lesiva dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che dell'articolo 32 della Costituzione –:

   se il Governo conosca la situazione descritta e come giustifichi il trasferimento in Albania di persone con evidenti fragilità psichiche;

   quali criteri sanitari siano adottati per dichiarare «idonee al trasferimento» persone con disturbi mentali;

   quali iniziative urgenti di competenza saranno adottate per assicurare che nessuna persona vulnerabile venga trasferita in Albania o trattenuta in condizioni che possano aggravare la patologia.